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– MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

L’aspetto normativo

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indi-pendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;

non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3.Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi le dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del mini-mo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ov-vero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumula-bili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulacumula-bili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d’imposta è maggiorata del 100 per cento.

L’articolo 7 riporta quelli che sono i criteri di base secondo i quali deve essere applicata e calcolata l’imposta sulla pubblicità.

I commi 1 e 4 indicano il metodo di calcolo della superficie imponibile legando la misura dell’imposizione a quest’ultima e non già al numero dei messaggi pubblicitari esposti. Le tariffe che devono essere applicate non vengono indicate nell’articolo in esame ma, a seconda del tipo di pubblicità, nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Sempre relativamente al calcolo della superficie imponibile, il comma 3 stabili-sce che, per i mezzi polifacciali, occorre tenere conto complessivamente di tutta la superficie destinata alla pubblicità; in deroga a tale principio, però, la circola-re del Ministero delle Finanze del 17 marzo 1994, n. 10/E, dispone che, al fine della maggiorazione cui sono soggetti i grandi formati, il calcolo della superficie imponibile è fatto sulle singole facciate considerate separatamente e non sulla superficie complessiva, ritenendo che queste non sono generalmente destinate allo stesso messaggio e che, quindi, non ne migliorano l’efficacia.

Il comma 6 definisce poi le modalità di trattamento delle maggiorazioni che, a differenza delle riduzioni, sono fra loro cumulabili. Per quanto poi riguarda il metodo di calcolo, è disposto che le maggiorazioni devono comunque essere

calcolate sulla tariffa di base e non sulla tariffa eventualmente già gravata da un’altra maggiorazione.

Un’innovazione rispetto alla normativa precedente è costituita dal sistema di ar-rotondamento delle superfici imponibili che stabilisce, per quelle inferiori al metro quadrato, l’arrotondamento al metro quadrato o, in caso di frazioni dello stesso oltre al primo, a mezzo metro quadrato.

È poi ancora un’innovazione, rispetto al D.P.R. 639/1972, l’esenzione dall’imposta per le superfici che non raggiungono le dimensioni di 300 centi-metri quadrati.

ARTICOLO 8 –DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubbli-cità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessa-zione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubbli-cità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presentazione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

Il contenuto dell’articolo 8 attiene alla vita del rapporto tributario, dalla sua co-stituzione che si verifica con la dichiarazione da parte del soggetto passivo, fino ai casi e alle modalità di cessazione. Ricordiamo anzitutto che il rapporto tribu-tario è indipendente sia dall’autorizzazione comunale per l’installazione degli

impianti pubblicitari, sia dalla concessione per l’occupazione del suolo pubblico;

ciò significa che l’estinzione o la proroga del rapporto in esame non è legata e non avviene secondo quelle che sono le formule previste per il rapporto autoriz-zatorio e per quello concessorio.

L’articolo si apre al comma 1 disponendo che il soggetto passivo deve presenta-re una dichiarazione, prima di iniziapresenta-re la pubblicità, presenta-recante le caratteristiche della comunicazione, la durata, nonché l’ubicazione dei mezzi impiegati. In caso poi di variazione della pubblicità, il comma 2 richiede la presentazione di una nuova dichiarazione, prevedendo nel contempo il ricalcolo dell’imposta ed il re-golamento della stessa a conguaglio di quanto era stato versato precedentemen-te.

Il comma 3 disciplina invece la pubblicità a carattere annuale disponendo che la dichiarazione iniziale è da ritenersi valida anche per gli anni successivi qualora venga regolarmente pagata, entro il 31 gennaio, la relativa imposta e sempreché, entro la medesima data, non venga presentata una denuncia di cessata attività. Se invece, come spesso accade, alla data citata non viene presentata la dichiarazio-ne e non viedichiarazio-ne dichiarazio-neppure pagata l’imposta, il rapporto deve considerarsi concluso;

di conseguenza il mantenimento delle forme pubblicitarie oltre alla scadenza (che, ricordiamo, ricorre al 31 dicembre) è da considerarsi non già una situazio-ne di omesso o tardivo pagamento, sanzionabile con un’ammenda ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della già citata circolare ministeriale 10/E del 17/3/1994, ma bensì è da assimilarsi ad una forma di abusivismo, e quindi la sanzione deve essere quella prevista al comma 1 del citato articolo. In modo di-verso si era invece espressa in passato parte della giurisprudenza ritenendo che la mancanza di una denuncia di cessata attività fosse condizione sufficiente per la proroga tacita del rapporto e che, pertanto, l’omesso pagamento era da san-zionare con un ammenda.

Con particolare riferimento alle forme di abusivismo, in base al comma 4 dell’articolo in esame, queste si presumono avviate al 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto l’accertamento; ciò consente, ovviamente, di semplificare la lotta all’abusivismo in quanto, non occorre verificare quando l’infrazione è stata commessa, ad esempio monitorando di continuo le zone soggette a tali

fenome-ni, visto che, una volta che questa sia accertata, viene fatta automaticamente ri-salire al 1° gennaio.