L’analisi del rapporto esistente tra la domanda di adempimento e la domanda di
risoluzione nell’ordinamento giu
dalla disamina degli ampi poteri concessi al riguardo al giudice investito della causa, in grado di influire su detto rapporto fino al punto tale da ignorare la domanda avanzata dal contraente non inadempiente.
Come risulta chia
instaurato il giudizio volto alla risoluzione del contratto, il giudice investito della causa dispone di un potere talmente ampio da essere definito pouvoir souverain
d’appréciation.
L’ampiezza e i limiti riconoscibili a detto potere a
242
Recita l’art. 1146: «Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de
remplir son obligation».
243
Si veda al riguardo Juris Classeur Civil Code, art. 1136 - 1145, fascicolo 60, Notarial Répertoire. 244
cui esso viene ad interferire e, come vedremo, ad incidere sulla scelta del creditore tra zione di adempimento e azione di risoluzione.
cessione del délai de grâce
e il cosiddetto “termine di
luzione del contratto, «il peut être
) per adempiere il contratto.
L’accostamento al potere di concedere il cosiddetto “termine di grazia” spettante al a
5. La con
Tra i poteri più ampi che il legislatore ha espressamente attribuito al giudice ex art. 1184 Code civil, rientra sicuramente quello di conceder
grazia”.
Dispone, infatti, il III comma dell’art. 1184 che, nell’ipotesi in cui il contraente non inadempiente abbia optato per la domanda di riso
accordé au défendeur un délai selon les circonstances»245.
Detto potere interferisce a tal punto con la scelta risolutoria avanzata dal creditore da consentire al giudice di ignorare il petitum della domanda e di accordare al debitore un termine (délai de grâce
Ciò significa che il giudice potrà ignorare la domanda di risoluzione del contratto avanzata dal creditore e, quindi, la manifestazione del suo disinteresse alla continuazione del rapporto, consentendo al debitore di riscattarsi e di adempiere la prestazione promessa.
giudice italiano sulla base dell’art. 1165 del codice civile del 1865 è immediato ed infatti, come ampiamente evidenziato già nel Capitolo I del presente lavoro, la norma
245
E’ necessario che la concessione del termine ai fini dell’esecuzione sia compatibile con le circostanze e le caratteristiche dell’obbligazione inadempiuta. Ciò comporta che la concessione non sarà ovviamente possibile nell’ipotesi in cui la prestazione avesse carattere negativo. Lo stesso è a dirsi per l’ipotesi in cui la prestazione dovesse essere adempiuta entro un termine essenziale.
italiana altro non era che la derivazione diretta dell’art. 1184 del Code Napoleon246. Detto potere risulta invece ora molto lontano dalle più limitate facoltà concesse al giudice sulla scorta dell’attuale art. 1453 c.c., nel quale non vi è assolutamente traccia di un analogo potere del giudice italiano, la cui conoscenza e le cui facoltà sono
anda di adempimento e consente, giocoforza, al giudice di
r l’adempimento, chiede, ancorché indirettamente, al debitore di adempiere il
se all’esecuzione della
una esigenza di equità sostanziale, la cui
necessariamente limitate dall’oggetto della domanda giudiziale proposta.
Nel sistema delineato dall’art. 1184 Code civil, invece, la concessione del termine per l’adempimento, come si è già accennato, prescinde dalla proposizione da parte dell’attore di una dom
decidere ultra petitum.
In certo qual modo il giudice viene a sostituirsi al creditore, poiché concedendo un termine pe
contratto.
A tale scelta l’organo giudicante ricorre di regola quando ritiene che l’adempimento sia ancora possibile e, comunque, utile al creditore; così disponendo, tuttavia, viene a disattendere in toto la richiesta di scioglimento del contratto avanzata dal medesimo e fondata, evidentemente, sul sopravvenuto disinteres
controprestazione, quand’anche questa sia rimasta possibile. Si sostiene che siffatto potere risponde ad
attuazione è stata demandata al giudice247.
A parere di chi scrive, in verità non pare revocabile in dubbio che tale facoltà del
ritrova, infatti, sia a livello di o, la sospensione degli
mobili (artt. 47 e 63), nella quale la concessione del termine è decisione che compete in via esclusiva al in cui spetta sempre al creditore concedere al debitore un “termine supplementare” per l’adempimento. A livello di codificazione nazionale il termine per l’adempimento (Nachfrist) è presente nel sistema tedesco. Per una rapida disamina del cosiddetto termine di grazia nei vari sistemi si veda CONTE, L’uniformazione 246
Il termine di grazia non è caratteristica del solo diritto francese; lo si codificazione europea che in altri ordinamenti giuridici. Così a livello europe
effetti del contratto fino allo spirare del termine concesso al contraente infedele (sia al venditore che al compratore) per adempiere è rinvenibile nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni creditore della prestazione. Sempre a livello europeo lo si rinviene anche nei Principi Unidroit (art. 7.1.5)
della disciplina giuridica della risoluzione per inadempimento e, in particolare, dell’anticipatory breach dei contratti, in Diritto Europeo, parte seconda, II, 1998, p. 483 ss.
247
In tal senso già LEPELTIER, La résolution judiciaire des contrats pour inexécution des obligations, Parigi, 1934, p. 287.
giudice sia stata posta favor debitoris, considerato che essa prescinde completamente da qualsiasi valutazione della posizione fatta propria dall’attore.
La concessione del cosiddetto délai de grâce determina una sorta di sospensione del contratto, che potrebbe portare all’adempimento del medesimo da parte del debitore
precisa di regola che l’inutile
all’autorità giudiziaria nel caso in cui il
quali, ad esempio, la
la volta, salva la
essere ricondotta ad esigenze di sostanziale
ovvero al suo scioglimento, nell’ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato la risoluzione subordinatamente all’inadempimento definitivo del convenuto.
A tal riguardo, nel concedere il termine, il giudice
decorrenza dello stesso determinerà la risoluzione automatica del contratto248.
Trattasi di una precisazione assolutamente opportuna, posto che evita alle parti o, meglio, al creditore di ricorrere nuovamente
debitore lasci decorrere il termine senza adempiere249.
La mancanza di indicazioni precise e la genericità del testo normativo, il quale si limita a dire che il termine viene concesso “selon les circonstances”, contribuisce sicuramente ad ampliare il potere dell’organo giudicante.
Una valutazione equa dovrà necessariamente tenere conto di tutti gli aspetti della situazione concretamente esistente, così degli elementi soggettivi,
buona fede del debitore, la tolleranza prolungata del creditore, come di quelli oggettivi, quale, a titolo esemplificativo, la non gravità dell’inadempimento.
Si ritiene, perlopiù, che il termine possa essere concesso una so possibilità di una sua sospensione per causa di forza maggiore250. La non rinnovabilità del termine, oltre ad
equità, viene giustificata con il ricorso all’art. 1655 Code civil, al quale, seppur dettato
248
Cass. com., 16 febbraio 1967 in Revue loyers, 1967, p. 243. 249
Cass. com., 16 giugno 1987, in Bulletin civil, IV, n. 145. 250
Così cass. civ., III, 16 aprile 1986; Cass. civ., I, 19 dicembre 1984 in Revue trimestrelle de droit civil, 1986, p. 107 con nota di MESTRE.
in materia di vendita, viene perlopiù riconosciuta portata generale251.
Ma il potere del giudice non si esaurisce certo nella concessione al debitore di un ine per l’adempimento del contratto.
dei poteri di cui l’autorità giudiziaria può e si vedrà, anche ai fini della comprensione dei
merito, perché
e a conoscere della controversia.
ualora ciò avvenga, la sentenza di rigetto nulla aggiunge e nulla toglie alla forza ettamente valido ed efficace con onseguente obbligo per entrambi i contraenti, qualora non vi abbiano già provveduto, term
Converrà, pertanto, fare una rapida analisi disporre, il che potrà risultare utile, com
rapporti intercorrenti tra risoluzione e adempimento.