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9. I presupposti della risoluzione 1 L’inadempimento

9.1.4. Segue: L’inadempimento imputabile

Tra i requisiti soggettivi dell’inadempimento vi è, innanzitutto, l’imputabilità.

Trattasi di requisito56 fatto proprio soprattutto dalla giurisprudenza57, la quale esclude l’applicabilità del rimedio in presenza di un inadempimento incolpevole.

Sebbene l’affermazione non trovi conferma espressa nell’art. 1453 c.c., il quale si limita a parlare di inadempimento senza nulla aggiungere e senza richiedere requisiti ulteriori, si ritiene cionondimeno che l’inadempienza debba essere rapportata al debitore a titolo di colpa o di dolo.

A tanto si giunge ritenendo che, pur mancando un riferimento esplicito all’imputabilità nella norma de qua, la stessa debba essere integrata con quanto disposto dall’art. 1218 c.c., laddove introduce, in presenza di un mancato adempimento, la presunzione relativa di imputabilità del debitore.

La tesi pare ulteriormente avvalorata dal confronto dell’art. 1453 c.c. con la norma di cui all’art. 1463 c.c. in tema di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

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Così Cassazione, 10 giugno 1998, n. 5774 in Vita Notarile 1999, 1207; Cassazione, 23 luglio 2002, n. 10741; Cassazione, 11 giugno 2004, n. 11103.

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Il requisito è analizzato da RUPERTO, La Giurisprudenza sul Codice Civile, Libro IV, Delle Obbligazioni, IV, a cura di Caianiello, Polito, Sgroi, Milano, 2005. Per una panoramica sulle posizioni di dottrina e giurisprudenza, da ultimo, DELLACASA, Inadempimento e risoluzione del contratto: un punto di

vista della giurisprudenza, in Danno e responsabilità, 3/2008.

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Così, ex plurimis, Cassazione, 28 marzo 1953, n. 812; Cassazione, 4 febbraio 1967, n. 364; Cassazione, 25 settembre 1984, n. 4820; Cassazione, 22 maggio 1986, n. 3408.

Anche l’inadempienza provocata da un’impossibilità sopraggiunta determina infatti lo scioglimento del rapporto, ma, a differenza di quanto accade nell’art. 1453 c.c., la mancanza di imputabilità impedisce che le conseguenze del mancato adempimento possano essere poste a carico del debitore.

A conferma della necessaria esistenza del requisito dell’imputabilità starebbe altresì il fatto che solo nell’ipotesi di cui all’art. 1453 c.c., e non in quella disciplinata dall’art. 1463 c.c., all’azione di risoluzione si accompagna il diritto al risarcimento del danno58. Se così non fosse la distinzione tra le due norme non avrebbe alcuna ragion d’essere e dovrebbe, secondo taluno, considerarsi il frutto di un mero errore del legislatore.

In senso pienamente conforme alla teoria de qua, si esprimono quanti sostengono le teorie soggettive in tema di fondamento della risoluzione per inadempimento e individuano il presupposto del rimedio in una sanzione a carico del debitore per il suo comportamento colpevole59.

Eppure non mancano voci in senso contrario, secondo le quali l’art. 1453 c.c., nel disciplinare la risoluzione, prescinderebbe da qualsivoglia requisito soggettivo.

Ciò viene giustificato, ancora una volta, facendo ricorso al fondamento che si vuole riconoscere alla risoluzione. Si afferma infatti che l’inadempimento, comunque caratterizzato, stravolge il sinallagma funzionale del contratto60 ed è proprio tale stravolgimento che, impedendo all’accordo di funzionare, ne decreta inderogabilmente la fine.

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Nel senso che l’imputabilità sia requisito necessario per la risoluzione per inadempimento si esprimono, in dottrina,AULETTA, op. cit., pag. 147; DALMARTELLO, op. cit. p. 128 ss.; in giurisprudenza, fra le molte, Cass. 22 maggio 1986 n. 3408; Cass. 28 febbraio 1985 n. 1741.

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Così, ad esempio, AULETTA, op. cit., p. 147 ss.. 60

In tal senso si sono espressi MOSCO, op. cit.,p. 20; GIORGIANNI, L’inadempimento, Corso di Diritto

Civile, Milano, 1975, p.317; SACCO, Il contratto, cit., p. 948 ss.. Quanti sostengono che la risolubilità per inadempimento è svincolata dal requisito della imputabilità non giungono ad affermare che che il contratto è risolubile anche in presenza di una mancata esecuzione della prestazione imputabile al fatto del creditore o risulti, comunque, legittima a causa del comportamento della controparte.

Ai fini della presente indagine, l’adesione all’una o all’altra delle due teorie o, eventualmente, la scelta a favore di altra diversa opinione, presuppone, in via preliminare, di chiarire i termini della questione.

Si tratta, innanzitutto, di stabilire l’esatto significato da attribuire all’imputabilità dell’inadempimento, per verificare se inadempimento imputabile equivalga ad inadempimento colpevole.

Risolta la questione, si tratterà poi di stabilire se ed in quali limiti la scelta suddetta possa influire sul rapporto tra domanda di risoluzione e domanda di adempimento. Di regola, l’imputabilità viene identificata con la riferibilità dell’inadempimento alla sfera soggettiva del debitore; nel senso che una condotta in tanto può essere riferita ad un soggetto, in quanto sia ravvisabile in capo allo stesso colpa o dolo.

Occorre tuttavia chiedersi se la colpa e il dolo esauriscano il novero dei casi in cui le conseguenze derivanti da un certo comportamento possono essere addossate al soggetto che lo ha posto in essere, ovvero se vi siano delle ipotesi in cui, nonostante la mancanza di colpa o dolo, la condotta può comunque essere imputata al soggetto e causare la risoluzione del contratto per inadempimento.

La lettura degli articoli del codice civile induce ad affermare l’esistenza di casi in cui, pur mancando dolo o colpa, il mancato adempimento del contratto può essere ugualmente posto a carico del debitore.

Si veda, ad esempio, l’art. 1228 c.c. che pone a carico del debitore il fatto doloso o colposo dell’ausiliario.

Orbene, in tale ipotesi, benché nessuna colpa o dolo possa essere ravvisato nella condotta del contraente61, il quale può aver utilizzato la diligenza media o anche

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Ed infatti, a riprova del fatto che si prescinde assolutamente dal requisito della colpa, vi è l’impossibilità di far ricorso alla prova liberatoria contraria.

massima nella scelta del proprio ausiliario, l’inadempimento dell’accordo può essere ugualmente posto a suo carico.

Ciò porta a ritenere l’esistenza di una “zona grigia” in cui un determinato comportamento, pur non essendo colposo, è comunque imputabile ad un soggetto e, in quanto tale, sufficiente a fondare sia la domanda di adempimento che la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.

Appare pertanto ipotizzabile, accanto al concetto di “imputabilità soggettiva”, una nozione di “imputabilità oggettiva” che consente di porre a carico del debitore anche il comportamento che, pur non colposo, sia comunque ad esso rapportabile62.

Tirando le fila del discorso si può giungere ad affermare che la tesi da ultimo sostenuta, ponendosi a metà strada tra le due teorie contrapposte dianzi citate, dà all’art. 1453 c.c. il giusto peso soprattutto nei rapporti con l’art. 1463 c.c.

Ovviamente, se confrontata con la teoria dell’imputabilità soggettiva sostenuta dalla giurisprudenza63, amplia la possibilità di ricorrere all’art. 1453 c.c. a scapito dell’art. 1463 c.c. e, quindi, ovviamente, aumenta le ipotesi in cui il soggetto non inadempiente può disporre della scelta tra i due rimedi ivi previsti.

La stessa soluzione, a ben vedere, argina l’ambito di applicazione dell’art. 1463 c.c. ai soli casi di “impossibilità definitiva, oggettiva ed assoluta” della prestazione; solo in tali

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Cfr. SICCHIERO, op. cit., p. 170 ss. Secondo l’autore per spezzare il nesso causale tra inadempimento e debitore è necessario “l’intervento di un fattore esterno non governabile dal debitore, senza che

assumano però rilievo a suo favore le sue vicende personali ed essendogli invece addebitabile l’inadempimento che comunque gli sia riferibile a prescindere da qualsiasi altra valutazione”.

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In merito all’atteggiamento assunto dalla giurisprudenza, va sottolineato che recentemente la stessa Corte di Cassazione sembra aver parzialmente rivisitato il proprio orientamento, sostenendo che il concetto di imputabilità va liberato dalle interferenze con il tema delle esimenti e rapportato, se non proprio alla condotta del debitore, quantomeno alla sua sfera di controllo. Così, Cassazione, 2 maggio 2006, n. 10139, la quale ha ritenuto che lo sciopero aziendale fosse imputabile all’impresa debitrice a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto rientrante nella sua sfera di organizzazione e controllo. Nella fattispecie l’opinione è generata dal fatto che l’impresa aveva di fatto provocato lo sciopero disponendo il trasferimento di alcuni dipendenti senza consultare le organizzazioni sindacali. Per un riferimento più ampio si veda DELLACASA, Inadempimento e risoluzione del contratto: un punto di vista sulla

ipotesi, infatti, non avrà più senso chiedere l’adempimento e l’unica strada percorribile sarà quella dello scioglimento del contratto.

Tale soluzione non può che essere favor creditoris e, quindi, agevolare il soggetto non inadempiente il quale, non solo avrà a propria disposizione la scelta tra i due rimedi, ma potrà anche vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.