• Non ci sono risultati.

Ma i poteri riconosciuti all’autorità giudiziaria vanno ancora oltre.

Si è giunti, infatti, ad attribuire al giudice investito della causa il potere di condannare il debitore all’adempimento forzoso del contratto pur in assenza di una domanda in tal senso del creditore e di un’offerta della prestazione da parte del debitore261.

A siffatto potere si può, tuttavia, obiettare che così decidendo il giudice viene di fatto a modificare l’oggetto della domanda e a violare, conseguentem

comma Code civil, che riserva al creditore l’esercizio dell’opzione tra richiesta di risoluzione e domanda di

procedura civile francese in tema di indisponibilità dell’oggetto del giudizio, secondo il quale “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”, nonché l’art. 5 dello stesso codice, il quale dispone che “le juge doit

tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé”.

261

In tal senso si è espressa la quasi totalità della dottrina; si vedano, tra i tanti, DEPREZ, Les sanctions qui

s’attachent à l’inexécution des obligations contractuelles en droit civil et commecial français in Les sanctions attachées à l’inexécution des obligations, Travaux de l’association Henry Capitant, XVII,

Parigi, 1964, p. 50 ss.; ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, tesi, Parigi, 1974, p. 182; GROSSER, op. cit., p. 770 ss.; in senso contrario al potere del giudice di imporre l’adempimento forzoso

pur in mancanza di qualsiasi interesse manifestato in tal senso dal creditore: VINEY, Les sanctions de

Non pare esservi dubbio che così disponendo il giudice travalichi i limiti del petitum della domanda giudiziale.

E se è vero che lo stesso accade anche nell’ipotesi di concessione del délai de grâce, è anche vero che in detta ipotesi (e solo in essa) il superamento dell’oggetto della domanda trova la propria giustificazione causale nel testo normativo.

ente utile per il

a di legge, ma

e, la Corte di Cassazione si è più volte espressa in senso favorevole alla

armente ampio di “oggetto del giudizio”.

zza il giudizio non è tanto l’oggetto della

Né può contribuire a giustificare detto potere la circostanza che esso sarebbe limitato alle sole ipotesi in cui il giudice stimi ancora possibile ed eventualm

creditore l’esecuzione della prestazione promessa.

Detto potere non solo non trova il proprio fondamento in alcuna norm

provoca, per di più, lo spostamento dell’opzione di cui all’art. 1184 Code civil dal creditore al giudice, con conseguente violazione della norma stessa.

Ciononostant

condanna all’esecuzione forzata pronunciata dal giudice ultra petita262.

Detto superamento è stato giustificato, perlopiù dalla dottrina processualistica, con il ricorso ad un concetto particol

Si è, infatti, affermato che “l’objet de la demande n’est pas à proprement parler la

résolution sollicitée, mais la sanction de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat“263.

Il che equivale a dire che ciò che caratteri

domanda inteso in senso stretto, quanto piuttosto la finalità, l’obiettivo per cui si intraprende il procedimento.

Con la conseguenza che non vi sarà alcuna violazione del principio della indisponibilità dell’oggetto ad opera del giudice ogniqualvolta l’obiettivo da raggiungere consista nel

262

Cass. com., 16 giugno 1987, in Bulletin civil, IV, 1987, n. 185. 263

NORMAND, Office du juge, Détermination des éléments de l’instance. Les parties. L’objet du litige in

Juris Classeur procédure civile, 1978, fasc. 151, n. 99; si vedano anche BUSSY-DUNAUD, Le concours

d’actions en justice entre les mêmes parties. L’étendue de la faculté de choix de plaideur, Parigi, 1988, p.

sanzionare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore ovvero nel “rétablissement de l’équilibre contractuel”.

o del giudizio instaurato ex art. 1184 Code civil consiste nel ricreare un

tus

olutorio non è

In altri termini, si afferma che quali che siano gli oggetti specifici delle domande proposte, la risoluzione, l’adempimento o anche il risarcimento del danno, esse sono, comunque, dirette all’ottenimento del medesimo risultato, consistente o nel reagire alla perpetrata violazione delle norme contrattuali da parte del contraente inadempiente o nel ridare equilibrio all’accordo che l’abbia perso a causa dell’inadempimento di una delle parti264.

La bontà di quanto sopra esposto dipende, ovviamente, dal significato e dall’ampiezza che si intendono riconoscere al concetto di “oggetto del giudizio”, perché se è vero che il fine ultim

equilibrio venuto meno a causa dell’inadempimento, è anche vero – così come è vero nel nostro ordinamento giuridico - che solo la domanda di adempimento tende a ricreare l’equilibrio contrattuale, proponendosi, al contrario, la richiesta di risoluzione di ridare vita all’eventuale equilibrio esistente prima della conclusione del contratto, anche se in tal caso, più che di equilibrio, si dovrebbe semplicemente parlare di ritorno allo sta

quo ante.

Anzi, più esattamente, come già osservato a proposito del diritto italiano, se proprio si vuole riconoscere alla risoluzione una funzione connessa all’equilibrio, a parere di chi scrive si dovrebbe piuttosto sostenere che la finalità ultima del rimedio ris

il ripristino della situazione equilibrata quale esistente ab origine nel contratto sinallagmatico, quanto, piuttosto, il mero venir meno del sopravvenuto disequilibrio. Ciò tanto più vero se si pensa che in Francia così come in Italia il ripristino

264

MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, tesi, Parigi, 1977, p. 276; ATIAS, Précis élémentaire de

contentieux contractuel, Aix-en-Provence, 2003, p. 153, il quale precisa che «la mission du juge saisi en cas d’inexécution du contrat…est de rétablir l’équilibre caractéristique du contrat conclu, et qui aurait dû être instauré entre les parties à la suite de son exécution».

dell’equilibrio antecedente la conclusione del contratto può richiedere il verificarsi di un evento che va oltre lo scioglimento del vincolo e che consiste nella restituzione dell’eventuale prestazione già eseguita dal contraente non inadempiente.

Vero è, inoltre, che se la giustificazione del potere del giudice di decidere ultra petita riconosciuta alla omanda di adempimento come a quella di risoluzione, detto potere dovrebbe

i riconosce in capo all’organo giudicante nell’ambito di applicazione

nche valutarne l’opportunità, con la

“pouvoir souverain d’appreciation” trova comunque la propria fonte normativa e, con essa, i propri limiti applicativi nel risiedesse effettivamente nella comune funzione riequilibratrice

d

riconoscersi anche nell’ipotesi opposta in cui il creditore attore abbia agito per ottenere l’esecuzione forzata del contratto; il che, tuttavia, come si dirà nei prossimi paragrafi, non accade.