• Non ci sono risultati.

L’ampliamento dei mezzi di indagine e gli specifici strumenti di ricerca della prova nei procedimenti di criminalità organizzata

La scelta del legislatore italiano di introdurre nel 1982 il delitto di associazione di tipo mafioso per individuare e condannare le condotte tenute dagli associati a un gruppo criminale organizzato, ha determinato una serie di conseguenze sul piano del diritto processuale penale.

Numerose norme del codice di procedura penale fanno riferimento al delitto in questione per individuare i differenti ambiti di competenza. La questione delle relazioni tra il delitto previsto dall’articolo 416 bis del codice penale e le norme processuali può essere analizzata da differenti prospettive. È possibile analizzare ed evidenziare i riflessi che produce sul procedimento l’individuazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso o l’esistenza di un diverso reato commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis da due diversi punti di vista:

- le conseguenze prodotte sin dalla fase delle indagini preliminari in un’ottica di continua espansione del campo di applicazione del «diritto penale della criminalità organizzata» 135;

- gli effetti sul processo, ed in particolare sulla fase dibattimentale con riferimento all’influenza reciproca che esiste tra le peculiarità del delitto e le procedure relative al suo accertamento ed alla formazione della prova.

Da una analisi condotta da entrambe le prospettive emerge l’introduzione di regole procedurali differenti per i «delitti di criminalità organizzata» con il chiaro ed evidente rischio di un sacrificio di alcune garanzie della difesa. In Italia la specialità di numerose regole di procedura riguarda appunto sia la fase delle indagini preliminari che

135 INSOLERA G., Il reato di associazione mafiosa: rapporti tra norme sostanziali e norme

123 quella della formazione della prova nel dibattimento. Il conseguente indebolimento della posizione dell’accusato determinato dall’applicazione di queste regole avviene in nome di esigenze di difesa sociale contro le manifestazioni più gravi della criminalità. Occorre però che questo indebolimento passi almeno attraverso una identificazione molto rigorosa delle incriminazioni che giustificano il ricorso a delle norme procedurali speciali136.

Nella fase delle indagini preliminari la possibile configurazione del delitto previsto dall’art. 416 bis del codice penale o di un altro delitto, realizzato avvalendosi delle condizioni descritte nello stesso articolo, determina delle differenze per quanto concerne, ad esempio:

- i termini di durata massima delle indagini preliminari,

- la possibilità di utilizzare differenti strumenti investigativi o gli stessi strumenti ma con differenti presupposti o termini di durata.

Ne consegue che rubricare all’inizio del procedimento il delitto di associazione di tipo mafioso e non la fattispecie di associazione semplice condizioni le verifiche relative alla esistenza stessa del reato già nella primissima fase delle indagini preliminari.

Il legislatore ha introdotto differenti regole di competenza per i reati di criminalità organizzata con l’obiettivo di ridurre la parcellizzazione delle indagini e di consentirne invece il coordinamento e la tempestività. Come si è visto, all’interno delle procure queste regole attribuiscono ad organi specifici – le Direzioni distrettuali antimafia – la competenza a investigare sui reati riguardanti la criminalità organizzata, quindi allorché ci si trovi in presenza di un delitto rivelatore della presenza di una associazione criminale di tipo mafioso, la Direzione distrettuale antimafia competente per territorio prende immediatamente la direzione dell’inchiesta. Ciò avviene in maniera statisticamente più evidente se il delitto è commesso in zone del territorio nazionale storicamente contrassegnate dalla presenza di organizzazioni criminali tradizionalmente caratterizzate da un forte potere intimidatorio nei confronti della popolazione.

136 MOROSINI P., Alla ricerca di un processo giusto ed efficiente per la criminalità mafiosa, in

124 In tal modo l’indagine si sviluppa sin dall’inizio con l’impiego degli strumenti che la legge ha specificamente previsto per la lotta contro la criminalità di tipo mafioso.

Il legislatore francese – come si è già osservato – non ha adottato la stessa tecnica legislativa di quello italiano ma una tecnica normativa che da un lato garantisce un maggiore rispetto del principio di legalità ma dall’altro non prevede e non permette al magistrato alcuna valutazione sul disvalore della singola fattispecie basato su concreti indici di pericolosità deducibili dal contesto criminale in cui il reato matura – come ha invece fatto il legislatore italiano con l’introduzione di un metro di giudizio per valutare la «mafiosità» dell’associazione criminale, rapportata alla reale capacità di intimidazione derivante dalla sua stessa esistenza.

In Francia si è preferito redigere una lista di delitti di criminalità organizzata; tuttavia, anche oltralpe il legislatore, conscio dei rischi derivanti dall’esistenza stessa di organizzazioni o strutture criminali capaci di ingenerare nei cittadini timore od una forte sottomissione psicologica per il solo fatto di esistere, ha cercato di farvi fronte con l’adozione di strumenti di indagine differenti da quelli tradizionalmente utilizzati contro la criminalità comune.

Può succedere che per la totale assenza di testimoni in relazione ad un reato o meglio ad una serie di reati commessi da un gruppo criminale, l’avvio delle indagini, la successiva dimostrazione dell’esistenza dell’organizzazione, l’inquadramento dei ruoli rivestiti dagli associati secondo differenti livelli di responsabilità ed infine la condanna dei suoi colpevoli, possano avvenire esclusivamente utilizzando elementi di prova provenienti dall’interno della stessa organizzazione criminale mafiosa.

Infatti le prove relative alla sua esistenza possono essere ricavate unicamente grazie ad ammissioni degli appartenenti all’organizzazione stessa (o di persone ad essa contigue), sia nel caso in cui essi rendano spontaneamente le loro dichiarazioni agli organismi investigativi, sia nei casi nei quali gli investigatori ascoltino i loro dialoghi o si servano comunque a loro insaputa di altri stratagemmi per prendere conoscenza della struttura dell’organizzazione criminale dall’interno della stessa.

125 Pertanto le prove relative all’associazione di tipo mafioso possono essere acquisite al processo esclusivamente in due differenti maniere, che corrispondono a due differenti strategie di indagine per ottenere elementi di prova non desumibili dall’esterno:

- l’acquisizione di dichiarazioni rilasciate dagli stessi associati che accettano di collaborare con la giustizia e di svelare particolari concernenti l’esistenza dell’associazione, la sua struttura ed i delitti commessi;

- la captazione degli elementi «a sorpresa» con il sistema della intercettazione di comunicazioni (a distanza o tra presenti) o con il metodo dell’infiltrazione da parte di personale delle forze di polizia espressamente autorizzato.

Le tecniche di indagine ed i metodi di acquisizione della prova riconducibili alle due citate strategie sono in effetti quelli più frequentemente adottati dagli investigatori italiani e francesi, i quali possono:

- utilizzare il contributo fornito da individui provenienti dagli stessi ambiti criminali che accettano di fornire informalmente un contributo per l’avvio o lo sviluppo delle indagini (come informatori di polizia) o di ufficializzare la loro collaborazione con la giustizia (nella diversa veste di collaboratori di giustizia);

- agire in maniera totalmente autonoma, rinunciando alla collaborazione degli stessi criminali ed utilizzando i metodi della captazione di comunicazioni o dell’infiltrazione degli ufficiali di polizia giudiziaria all’interno dell’organizzazione criminale.

La successiva trattazione sviluppa il confronto tra la normativa italiana riguardante l’informatore di polizia, il collaboratore ed il testimone di giustizia con le regole presenti nell’ordinamento francese sulle corrispondenti figure dell’indicateur, del

repenti e del témoin anonyme (sezione 1). Successivamente saranno esaminate le

differenze esistenti tra i due sistemi riguardo le intercettazioni telefoniche ed ambientali e le infiltrazioni all’interno delle organizzazioni criminali (sezione 2).

126

Capitolo 1

I mezzi di ricerca della prova di natura dichiarativa