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Sezione I – Le nuove giurisdizioni specializzate

A) La Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS)

Fino al 2004, la legge non prevedeva delle specifiche procedure per il contrasto alla grande criminalità, inoltre l’assenza di strutture giudiziarie specializzate limitava i risultati nel contrasto alla criminalità organizzata. Fino ad allora occorreva rispettare la competenza territoriale dei 181 Tribunali de grande instance sparpagliati sul territorio

108 BRELURUT V., Les Juridictions interrégionales spécialisées : une réponse judiciaire adaptée aux

103 francese, i quali erano titolari di una eguale competenza a procedere, istruire e giudicare anche i reati più gravi. Tale suddivisione geografica non aiutava in alcun modo nel contrasto alla criminalità organizzata.

L’articolo 706-75 del codice di procedura penale statuisce che la competenza di un Tribunale de grande instance e di una corte di assise può essere allargata al settore di competenza di una o più corti d’appello per il perseguimento, l’indagine, l’istruzione ed il giudizio dei crimini e delitti di criminalità organizzata. Si tratta di una competenza concorrente.

Sono state create otto giurisdizioni interregionali specializzate (comprendendo il

termine sia la magistratura giudicante che la procura), le cui competenze territoriali

superano, a certe condizioni, quelle abitualmente previste, al fine di creare una corrispondenza ai bacini criminali di una determinata regione.

La dottrina di impiego delle JIRS, vasta ed innovativa, dona a questa nuova istituzione una capacità d’azione senza eguali nell’ambito dell’ordinamento francese, con un raggio d’azione allargato per poter contrastare la criminalità organizzata.

Le loro competenze si basano sulla commissione di uno dei reati indicati nell’articolo 706-73 del codice di procedura penale o di uno dei reati indicati nell’articolo 706-74 del codice di procedura penale per reati commessi in banda organizzata.

In alcune di queste giurisdizioni sono stati creati dal nulla i nuovi servizi dedicati alla criminalità organizzata in altri si è trattato di rinforzare delle strutture preesistenti, come nel caso di Parigi e Marsiglia. L’incarico della loro costituzione è stato affidato ai capi delle corti d’appello (art. 706-75-1 c.p.p.) ed il dispositivo inizialmente non ha previsto una nomina per decreto dei magistrati destinati alle nuove funzioni. Pertanto non si è trattato di istituire un differente ruolo a livello nazionale ma solo di inserire alcuni magistrati ritenuti idonei nell’assolvimento di compiti più complessi a livello interregionale. Questo rischia di determinare una situazione di subordinazione dei

104 magistrati incaricati dei procedimenti più sensibili e complicati, per quanto concerne il loro mantenimento nell’incarico109.

Dal 2004 la Scuola nazionale della magistratura francese110, istituto pubblico incaricato della formazione iniziale dei futuri magistrati e della formazione continua dei magistrati già immessi nel ruolo, ha previsto dei programmi di formazione specifica per i magistrati delle JIRS e per quelli che desiderano accedervi111.

Tali giurisdizioni, messe in funzione il primo ottobre 2004 sono composte da magistrati specializzati, su base volontaria, motivati, aperti a nuovi approcci che riguardano principalmente il loro metodo di lavoro112.

La competenza territoriale degli otto tribunali di grande istanza, sedi delle giurisdizioni interregionali specializzate, è estesa al territorio di più corti d’Appello per tutte le tappe procedurali, dell’indagine, dell’istruzione e del giudizio.

In teoria l’intervento della procura interregionale può essere sollecitato sia in caso di flagranza che in caso di inchiesta preliminare condotta d’iniziativa dai servizi delle forze di polizia e, per la fase istruttoria, é compito del procuratore della Repubblica della giurisdizione non specializzata richiedere al giudice istruttore di spogliarsi della competenza a vantaggio della giurisdizione specializzata.

Va però tenuto presente che la commissione di tali reati non determina necessariamente ed automaticamente il loro coinvolgimento e la loro competenza, poiché essi devono presentare una certa complessità che è stata definita dalla circolare del ministero della Giustizia del 2 settembre 2004: «la pluralità di autori e di complici animati da una risoluzione di agire in comune, il carattere organizzato e pianificato dei fatti, commessi da bande strutturate, gerarchizzate, presentanti una certa pericolosità …»113.

109 CHAUSSERIE-LAPREE D., Les procédures relatives à la lutte contre la criminalité organisée. La

poursuite des infractions par le parquet spécialisé des juridictions interrégionales, in La criminalité organisée, op. cit., p.169.

110 École nationale de la magistrature (ENM). 111 CHAUSSERIE-LAPREE D., op. cit., p. 168. 112 BRELURUT V., cit., p.163.

105 Per evitare il rischio che i magistrati delle giurisdizioni specializzate non siano a conoscenza dell’esistenza di reati gravi, suscettibili di essere da loro trattati, è stato introdotto il sistema della «doppia informazione» da parte dei servizi investigativi. Nella circolare appena citata il ministero della Giustizia scriveva che «(…) dal momento in cui sono informati di un reato o delle azioni di un gruppo criminale suscettibile di iscriversi in un fenomeno di criminalità organizzata complessa, i servizi di polizia e le unità della gendarmeria indirizzano una doppia informazione: alla procura da cui dipendono ed alla procura competente della giurisdizione interregionale specializzata». Si tratta di un informazione (effettuata anche telefonicamente) che non significa l’automatico coinvolgimento della JIRS, ma permette ad entrambe le procure di poter immediatamente analizzare le dimensioni del fatto.

La messa in funzione di questo sistema della doppia informazione si è scontrata all’inizio con alcune difficoltà di carattere pratico, dovute al fatto che da sempre gli investigatori operanti sul terreno si relazionano ai magistrati della procura competente per territorio e che, una volta questa avvisata, poteva sembrare opportuno che fosse questa ad interessare dell’affare la procura specializzata, ma dopo alcuni mesi le difficoltà iniziali sono state superate dopo 114

Alla stregua del dispositivo esistente in materia di terrorismo, la competenza delle giurisdizioni interregionali specializzate in materia di criminalità organizzata è esercitata in maniera concorrente con quella delle giurisdizioni di diritto comune. Tale competenza è supplementare poiché essa si aggiunge ai criteri di competenza territoriale ai quali obbediscono le giurisdizioni locali di diritto comune. Essa è egualmente facoltativa restando limitata ai fatti che presentano i criteri cumulativi di reati entranti nel campo di applicazione degli articoli 706-73 e 706-74 del codice di procedura penale, e di grande complessità.

Due tipi di criminalità organizzata devono pertanto essere distinti: la criminalità organizzata ordinaria che resta di competenza delle giurisdizioni locali, e la criminalità

106 organizzata di grande complessità che è connessa alle giurisdizioni interregionali specializzate.

In caso di inchiesta di flagranza, l’intervento della procura interregionale, nel caso in cui è fondata sulla commissione di una infrazione di quelle previste dall’art. 706-73 del codice di procedura penale, va di pari passo con la messa in opera del regime derogatorio della garde à vue previsto dall’art. 706-88. La conoscenza immediata dei reati da parte della JIRS grazie al sistema della doppia informazione consente anche di impiegare le tecniche di indagine derogatorie proprie dei procedimenti di criminalità organizzata.

Una volta avvenuto l’intervento della procura interregionale, questa prende in carico la totalità della procedura. Da quel momento la procura specializzata applica i suoi meccanismi di funzionamento che mira ad assicurare un seguito permanente e continuo nella direzione della polizia giudiziaria lungo il trattamento giudiziario del procedimento.

L’articolo 706-76 comma 2 del codice di procedura penale dispone che una volta adita, una giurisdizione interregionale specializzata rimane competente. Il suo coinvolgimento determina un coinvolgimento irreversibile. Per essa non è dunque ammissibile spogliarsi della competenza in favore della giurisdizione di diritto comune qualora si riveli che il procedimento non riguardi la criminalità organizzata complessa o la delinquenza economica e finanziaria di elevata complessità.

Le JIRS si sono progressivamente inserite nel panorama giudiziario francese. Dopo anni di esercizio, le reticenze iniziali legate a concezioni tradizionali del servizio o a vecchi principi dell’azione hanno ceduto davanti al bilancio particolarmente positivo di questa giurisdizione.

Se si vogliono comparare il sistema adottato in Italia dal 1991 ed il modello francese del 2004, si possono subito evidenziare caratteristiche in comune ed una sostanziale diversità:

- all’origine dell’allargamento della competenza territoriale e di specializzazione delle giurisdizioni stanno le stesse ragioni giustificatrici, probabilmente percepite

107 maggiormente in Francia, visto che questa ha suddiviso il suo vasto territorio solamente in 8 zone di competenza (contro le 26 italiane);

- una diversa ed ulteriore esigenza di coordinamento è stata avvertita in Italia, dove le giurisdizioni specializzate vengono coordinate dal procuratore nazionale creato con il compito specifico di prevenire e risolvere i conflitti nei casi nei quali le indagini riguardino gruppi o interessi ancora più estesi della zona di competenza della singola giurisdizione specializzata.