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Ancora un problema di effettiva finalità rieducativa

Entrambi i regimi, spagnolo e italiano, risultano simili per la riduzione delle attività ricreative dei detenuti vista la quantità di ore trascorse in cella, elemento che incide negativamente sulla finalità rieducativa della pena essendo mirata alla neutralizzazione dei detenuti. Tale finalità può incontrare ostacoli e ridursi per esigenze specifiche, ma non può essere abbandonata.

I detenuti inclusi nel regime speciale italiano sono individuati in funzione di un determinato titolo di reato, cui si aggiunge la possibilità di mantenimento di collegamenti con le organizzazioni criminali. Le misure restrittive alle quali il recluso è sottoposto devono essere quindi idonee allo scopo dell’Istituto di ridurre le occasioni di contatto tra il detenuto e le associazioni criminali. Solo in tal modo si può motivare

la sofferenza, che allora non si traduce in diseguaglianze ingiustificate, con violazione dell’art. 3 Cost.

Una possibile ragione di incostituzionalità era stata infatti individuata nel mancato rispetto dell’art. 27 Cost comma 3, che sancisce il principio della rieducazione dei detenuti. L’applicazione del regime speciale determina la sospensione delle ordinarie regole di trattamento ed è ispirata a una logica di neutralizzazione del detenuto.

La Corte costituzionale ha escluso, tuttavia, la preclusione del trattamento rieducativo; devono essere assicurate le condizioni affinché i detenuti possano svolgere attività ricreative, sportive o culturali. Tali attività vanno comunque organizzate in modo da impedire rapporti con le organizzazioni criminali; ciò influisce necessariamente sui tempi e risultati della rieducazione, soprattutto dopo la riforma del 2009, che ha determinato previsioni ancora più restrittive.

Un problema ancor più grave deriva dalla collocazione dei capi mafiosi nelle cosiddette “aree riservate”, non previste né dalla legge, né da regolamenti o circolari, di cui si è venuti a conoscenza tramite le sentenze giudiziarie emesse a seguito dei ricorsi dei detenuti che vi sono stati inclusi e ai rapporti del Comitato per la Prevenzione della Tortura. Si caratterizzano per la presenza del boss mafioso in compagnia di uno o due reclusi in 41 bis, appartenenti ad altri gruppi e non al suo e di livello inferiore, così da consentire la socialità del boss. I gruppi sono quindi ancora più ristretti; si aggiunge il divieto per la polizia penitenziaria di comunicare con tali detenuti. La Cassazione ha ritenuto più volte che le aree riservate siano previste per meri fini organizzativi interni, in realtà si tratta di un inasprimento dell’isolamento del detenuto, che determina un’ulteriore disumanizzazione del trattamento “tale da provocare potenzialmente danni irreversibili nell’equilibrio psichico del soggetto” 275 . È

inammissibile la mancata regolamentazione da parte del legislatore, ma soprattutto l’inclusione di detenuti “da compagnia”, così da permettere un minimo di socializzazione al boss, è in evidente contrasto con il principio della inviolabilità della dignità umana. Il Comitato per la Prevenzione della Tortura invita a sopprimere del tutto le aree riservate276.

La rieducazione e risocializzazione offerte ai detenuti sono in generale quasi inesistenti, considerato il numero di misure limitative previste e le aggiuntive non tipizzate imposte dall’Amministrazione penitenziaria.

Nel Rapporto 2010 relativo alla visita periodica nelle carceri italiane del 2008, il Comitato di Prevenzione della Tortura rilevava ancora una volta come l’attuale regime del 41 bis fosse, di per sé, fortemente dannoso per i diritti fondamentali delle persone e come esso incidesse sulle condizioni fisiche e mentali di alcuni detenuti. In una sezione visitata, quindici detenuti sui venti complessivamente sottoposti a tale regime, erano sotto cure psichiatriche. Si afferma, infatti, nel Rapporto: "il Comitato non mette in dubbio la legittimità e la necessità della lotta che le Autorità italiane hanno intrapreso contro tutte le forme di criminalità organizzata; al contrario, condivide tale necessità. Tuttavia, l’adozione dei nuovi emendamenti alla legge comporta danni irreparabili al fragile bilanciamento da mantenere tra gli interessi della società e il rispetto dei diritti fondamentali”277.

Nel Rapporto relativo alla visita effettuata nel 2012, reso pubblico a novembre 2013, infine, il Comitato per la Prevenzione della Tortura sottolinea l'introduzione di misure ulteriormente restrittive rispetto al quadro riscontrato nel 2008 e invita le Autorità italiane a rivedere l’attuale regime del 41 bis, adottare le misure necessarie a garantire

276 Cfr. Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti

Umani, XVII Legislatura, Rapporto Sul Regime Detentivo Speciale Indagine Conoscitiva Sul 41-Bis, aprile 2016, p. 54 https://www.senato.it/

277 Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani,

che tutti i detenuti sottoposti al regime siano messi nelle condizioni di trascorrere almeno quattro ore al giorno fuori dalle loro celle insieme agli altri detenuti, poter telefonare con maggiore frequenza e accumulare permessi visita non utilizzati278.

Il legislatore è chiamato a prevedere un sistema di attività diretto a rieducare il detenuto nel rispetto della sicurezza interna, da un lato, e della necessità di rottura del legame associativo, dall’altro. Nell’Ordinamento italiano questo dovrebbe essere approvato in accordo con la necessaria estirpazione dei legami con le associazioni criminali.

In Spagna, per il mantenimento della sicurezza interna, “uno Stabilimento di massima sicurezza deve essere uno Stabilimento di massima attività risocializzante, dove si elaborano schemi individualizzati di trattamento per modificare positivamente la condotta del detenuto”279.

Il Comitato di Prevenzione della Tortura, nel Rapporto 2011 sulla visita delle carceri spagnole, ha tuttavia precisato che ai detenuti inclusi nel régimen cerrado non sono assicurate le stesse opportunità di svolgimento di attività di risocializzazione degli altri detenuti, come se tale regime configurasse una mera misura punitiva, da cui discende la concreta impossibilità di progressione nella classificazione. Il Comitato raccomanda così uno sforzo nella proposta di attività rieducative280.

Alla luce di queste considerazioni il regime speciale delineato dall’art. 41 bis in Italia può configurarsi come “imprisonment within the

278 Cfr. Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti

Umani, XVII Legislatura, Rapporto Sul Regime Detentivo, Ivi, p. 48

279 M. Zapico Barbeito, L. Rodrı́guez Moro, La circular F.I.E.S. diez años

después: el paradigma de la nueva cultura de la incapacitación, in P. Faraldo Cabana, Polı́tica criminal y reformas penales, Valencia, 2007, pp. 341 ss.

280 Cfr. Informe al gobierno español sobre la visita a España realizada por el

Comité europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, 2011, pp. 31 ss., https://rm.coe.int/1680697eab

prison”281, quindi una vera e propria pena che si aggiunge a quella

detentiva, tale da determinare una riduzione della libertà che si somma a quella già comportata dalla reclusione ordinaria. Allo stesso modo il regime configurato con la Instrucción 12/2011 è stato definito “cárcel dentro la cárcel”282.

281 Cfr. fra le altre Corte eur. dir. uomo Ramirez Sanchez c. Francia 4 luglio

2006, Horych c. polonia 17 aprile 2012, Ocalan c. Turchia 18 marzo 2014

CONCLUSIONI

I regimi di rigore spagnoli impongono ferree limitazioni alla vita dei detenuti. Il régimen cerrado è un regime ordinario che include i detenuti estremamente pericolosi e inadatti agli altri regimi. È emerso come le restrizioni delle due modalità di vita siano similari, nonostante l’essere inadatti agli altri regimi non denoti una particolare pericolosità, tale da comportare per i detenuti inclusi nei modolus o centro de régimen cerrado condizioni di vita migliori soltanto in relazione alle ore d’aria e alle pubblicazioni che possono detenere in cella. Le restrizioni imposte dal régimen cerrado, pur causando una forma diisolamento relativo, non hanno subito pronunce di incostituzionalità, sono state ritenute congrue al tentativo di mantenimento dell’ordine interno; non vi sono inoltre sentenze europee di violazione della CEDU.

Il Comitato per la Prevenzione della Tortura, dopo la visita del 2011 negli Istituti penitenziari spagnoli, ha criticato il régimen cerrado, dove quanti vi sono inclusi subiscono restrizioni tali da configurare mere misure punitive, da cui discende la concreta impossibilità di progressione nella classificazione. A maggior ragione questo accade con i Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, nonostante non siano richiamati perché non ne è riconosciuto il carattere di “regime”. Nel nostro Ordinamento, le più rigide limitazioni sono previste alle modalità di vita dei detenuti in 41 bis. Le comunicazioni si svolgono a intervalli molto ampi, sono tutte registrate; i colloqui con i difensori non sono liberi; la corrispondenza è severamente limitata; le ore d’aria sono soltanto due; si aggiungono le ulteriori restrizioni che possono essere introdotte dall’Amministrazione penitenziaria ai sensi della lettera a) dell’art. 41 bis. Sul punto le sentenze della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo sono moltissime; riconoscono come particolarmente rigide le restrizioni tipizzate dalla legge 94/2009 al comma 2 quater, ma le ritengono congrue allo scopo

che il regime speciale si prefigge.

Secondo autorevole dottrina, "il sapore complessivo dell’intervento mal si concilia con i moniti della Corte costituzionale, la quale, nell’operare il fisiologico regolamento di confini tra l’autorità amministrativa e il potere giudiziario, aveva ribadito a chiare lettere come non potessero «disporsi misure che per il loro contenuto non fossero riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza, o fossero palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza [...] Le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale». Risulta arduo cogliere il senso del dimezzamento dei colloqui o della riduzione del numero dei compagni d’aria"283. Recentemente il Comitato per la Prevenzione

della Tortura ha invitato l’Italia a modificare le restrizioni concedendo almeno quattro ore d’aria giornaliere, una visita settimanale e non mensile e a proporre un maggior numero di attività ai detenuti affinché il trattamento cui vengono sottoposti non sia meramente punitivo284.

Emerge così come le restrizioni derivanti dall’inclusione nel régimen cerrado spagnolo e nel “carcere duro” italiano siano state oggetto di numerose pronunce che, pur riconoscendo tali limitazioni come estremamente rigide, le giustificano in funzione della sicurezza interna e pubblica.

Alle rigide restrizioni del régimen cerrado abbiamo visto essersi aggiunti i FIES, definiti dalla Instrucción 12/2011 che li disciplina, così come dalla Instrucción originaria 21/1996, “una base di dati con

283 C. Fiorio, op. cit., pp. 416-417

284 CPT/Inf (2017) 23, Report to the Italian Government on the visit to Italy

carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, p. 34

carattere amministrativo creata e gestita dalla Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con la funzione di conseguimento di dati su detenuti considerati particolarmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza interna degli Stabilimenti penitenziari” 285 , senza un

pregiudizio per la classificazione o le modalità di vita cui i detenuti sono sottoposti. La realtà, come abbiamo denotato, è però ben diversa, perchè i Ficheros comportano non soltanto un capillare controllo dei detenuti ritenuti pericolosi, ma l’applicazione di norme destinate a incidere sulla loro vita quotidiana in prigione non riconosciute dalla legge e che incidono ulteriormente sulla salute mentale e fisica dei reclusi.

Non si può quindi negare la doppia natura dei Ficheros, da un lato strumenti di controllo fondati su una compilazione comprendente i dati personali, penitenziari e penali di detenuti determinati, dall’altro un regime penitenziario vero e proprio non legalizzato.

Questi suscitano oggettive e gravi perplessità perché dopo l’introduzione come strumenti per una costante osservazione dei detenuti più pericolosi con la Instrucción 21/1996 e la pronuncia di nullità a opera del Tribunal Supremo sono stati successivamente riconosciuti dal Reglamento Penitenciario ancora una volta come strumento per l’intenso controllo di determinati detenuti, cosa che tuttavia non rispecchia la realtà. Sono molte le Organizzazioni che li definiscono uno strumento di “tortura bianca”, da intendersi come le sofferenze causate a quanti si trovano forzatamente in una situazione di isolamento prolungato286.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias assicura che i Ficheros non costituiscono un “regime” e che eventuali abusi o maltrattamenti possono essere oggetto di denuncia al Juez de

285 Instrucción 12/2011, par. 1, p. 2

286 FIES, de la excepción a la norma, 23 de marzo de 2015,

Vigilancia Penitenciaria o al Defensor del Pueblo287.

L’Amministrazione penitenziaria italiana, allo stesso modo, tramite circolari ha introdotto i cosiddetti circuiti penitenziari. La circolare D.A.P 3619/ 6069 del 2009 ha precisato che non c’è alcuna differenza nel regime penitenziario rispetto ai diritti e ai doveri del detenuto, sono incrementate soltanto le misure di sicurezza. Tale specificazione non rispecchia però la realtà perché, così come i FIES, anch’essi comportano ulteriori restrizioni alle modalità di vita dei detenuti. Si può pertanto ritenere che l’Amministrazione penitenziaria abbia voluto aggirare gli strumenti già predisposti dall’ordinamento penitenziario per risolvere il problema della sicurezza ed evitare il controllo giurisdizionale. Il detenuto infatti può proporre reclamo ex art. 14 ter o.p. soltanto avverso l’atto dell’amministrazione penitenziaria che abbia leso un suo diritto.

È necessario evidenziare infine come le restrizioni previste dai regimi di massimo rigore in entrambi gli Ordinamenti, cui si aggiungono previsioni ulteriormente limitative introdotte dalle sole Instrucciones/Circolari dell’Amministrazione penitenziaria, incidono inevitabilmente sulla finalità della pena che ogni Stato civile ha oggi fatto propria, la finalità rieducativa.

287 Denuncian 'tortura blanca' en las cárceles españolas, 25 gennaio 2012,

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