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2.4 Condizioni di vita nei departamentos especiales

2.4.5 Restrizione delle comunicazioni

I departamentos especiales sono pensati per ridurre al minimo i contatti tra detenuti e altri soggetti, in particolare i funzionari. I primi, in quanto estremamente pericolosi, potrebbero mettere a repentaglio la salute dei secondi. Questa restrizione nelle interazioni permette di compiere due valutazioni opposte: in primo luogo l’Amministrazione penitenziaria, perseguendo il fine della sicurezza e ordine dello Stabilimento, irrigidisce le misure di sicurezza; in secondo luogo si determina un aggravio dell’isolamento, in quanto queste limitazioni si aggiungono a quelle del tempo trascorso nel cortile.

Sono previsti meccanismi automatizzati di apertura e chiusura delle porte, sistemi di vigilanza mediante telecamere120.

In materia di rapporti con i funzionari, per ridurre al minimo i contatti, la Instrucción 17/2011 ha stabilito che, qualora i reclusi si trovino nelle loro rispettive celle, salvo le ore di riposo notturno, debbano collocarsi al fondo della cella con le mani in vista, ogni volta in cui il funzionario proceda al calcolo giornaliero del numero di presenti. Si intende così evitare un’improvvisa aggressione, perché il funzionario avrà il tempo di reagire nei confronti del detenuto che si trova in fondo alla cella e che intenda aggredirlo121.

Il sistema penitenziario spagnolo in materia di rapporti con le persone esterne al Centro penitenziario ha adottato, come principio di base, quello secondo cui il recluso, essendo parte della società, non debba da questa essere escluso, piuttosto conservare legami.

120 Cfr. E. Arribas López, El régimen cerrado , cit., p. 266 121 Cfr. Ivi, p. 310

L’art. 4 comma 2 lettera d) RP riconosce il diritto al mantenimento delle relazioni esterne, previsione fondamentale soprattutto nel contesto desocializzante dei departamentos especiales122. I contatti

con i familiari permettono così un reinserimento del detenuto nella società più di qualsiasi altro strumento nelle mani dell’Amministrazione penitenziaria123.

L’art. 93, che tratta delle modalità di vita cui sono sottoposti i detenuti, non fa alcun riferimento a tale argomento, invece richiamato dalla Instrucción 17/2011 la quale sancisce il diritto alla concessione di comunicazioni intime, familiari e con i conviventi. Questa possibilità dovrebbe, più correttamente, essere contenuta nella Ley Organica General Penitenciaria e non in una Instrucción.

I detenuti hanno il diritto a comunicare periodicamente nella propria lingua in forma orale e scritta; va rispettato il loro diritto all’intimità e le restrizioni imposte sono dovute a ragioni di sicurezza e ordine dello Stabilimento.

Si distinguono le comunicazioni dirette da quelle indirette. Fra le prime si pongono quelle vis a vis, familiari, di convivenza, con l’avvocato; le seconde comprendono quelle telefoniche e quelle scritte.

Le comunicazioni orali sono previste generalmente nel numero di due a settimana, ma la loro determinazione appare complicata in quanto dovrà essere rispettato il principio di separazione interna fra i detenuti; di conseguenza i soggetti reclusi con differenti caratteristiche non potranno incontrarsi e dovranno essere disposti luoghi adatti all’incontro. Questo avviene senza contatti fisici; le persone sono separate, a tale scopo, da un vetro. Il Direttore del Centro, in base alla valutazione compiuta dalla Junta de Tratamiento, può disporre restrizioni alle comunicazioni per quanti siano inclusi nei

122 Art. 4 comma 2 RP “En consecuencia, los internos tendrán los siguientes

derechos… derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación”.

123 Cfr. L. Fernández Arévalo, J. Nistal Burón, Manual de derecho

departamentos, data la pericolosità dei detenuti. Le comunicazioni non solo possono essere limitate, ma anche sospese. Qualora accadano incidenti nello svolgimento delle stesse, il Jefe de Servicios potrà procedere alla sospensione informandone immediatamente il Direttore, il quale, a sua volta, procederà a comunicarlo al Juez de Vigilancia124.

Le comunicazioni vis a vis o intime e le familiari si effettuano in luoghi adatti, una volta al mese, qualora il detenuto lo richieda e avranno la durata minima di un’ora e massima di tre, salvo che non possano essere concesse per ragioni di sicurezza. È questa la via principale di ingresso della droga negli Stabilimenti penitenziari; per tale ragione segue spesso il denudamento integrale del detenuto.

Le visite di convivenza sono state introdotte dal Reglamento Penitenciario del 1996 con una durata massima di sei ore. La Instrucción 6/06 stabilisce che, in accordo col Reglamento, esse abbiano la durata massima di sei ore, riducibili a tre in quei Centri penitenziari che non dispongono di locali sufficienti o adeguati.

Le comunicazioni potranno essere oggetto d’intervento, ai sensi degli artt. 51 LOGP e 43 RP, quando esistano ragioni sicurezza, trattamento o buon ordine dello Stabilimento. Le limitazioni vanno motivate e sono oggetto di revisione ogni sei mesi.

Le comunicazioni telefoniche assumono grande importanza, al pari di quelle orali. La Instrucción 7/95 prevedeva che, se i familiari risiedendo lontano non avessero potuto spostarsi per comunicare in modo abituale, sarebbero state concesse al detenuto due comunicazioni telefoniche al mese. La Instrucción 21/96 mantenne le due comunicazioni, facendo sì che diventassero due a settimana. Finalmente la Instrucción 6/06 rinvia, per l’autorizzazione alle telefonate, a un’Istruzione del 2005, alla n. 4, che non contiene alcuna specificazione. Le comunicazioni telefoniche devono essere autorizzate in conformità alle norme generali. I detenuti dei

124 Cfr. F.J. Armenta González-Palenzuela, V. Rodríguez Ramírez, op. cit., pp.

departamentos especiales possono pertanto realizzare lo stesso numero di telefonate degli altri soggetti reclusi, cinque alla settimana ex art. 47 comma 4 RP. Nella Instrucción 6/06, per ragioni di sicurezza, si esige la documentazione inerente la titolarità del telefono cellulare o fisso che riceve le chiamate.

La Instrucción 4/05, in conformità all’art.10 comma 2 LOGP, stabiliva che i detenuti inclusi nel régimen cerrado comunicassero oralmente in turni differenti fra loro secondo quanto stabilito dal Centro Direttivo e con adeguate misure di sicurezza125.

Le comunicazioni scritte possono essere a loro volta limitate per ragioni di sicurezza e buon ordine dello Stabilimento, ex art. 46 RP.