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Condizioni di vita nei centros o modulos de régimen cerrado

manifestamente inadatte ai regimi ordinario e abierto. Le modalità di vita nei Centri di régimen cerrado in senso stretto sono sancite all’art. 94 RP. La normativa, però, come nel caso dei departamentos especiales, è scarsa e confusa, tanto da creare situazioni inaccettabili per l’eccessivo margine di manovra lasciato a ciascun Centro penitenziario. Ne consegue l’approvazione di norme interne differenti, anche in relazione ad aspetti regimentali fondamentali, e la violazione del principio di uguaglianza.

Le lacune dovute al Regolamento Penitenziario sono state colmate soltanto in parte dalla Instrucción 17/2011, di minor rigore nella parte riguardante i Centri di régimen cerrado in senso stretto, nonostante vi siano richiami alle regole proprie dei departamentos especiales127.

2.5.1 Ore d’aria

L’art. 94 RP non contiene un espresso richiamo all’uscita nel cortile, come accade invece all’art. 93 per i departamentos especiales. È previsto un minimo di quattro ore giornaliere di vita in comune, ma quest’ultima espressione non include necessariamente il diritto del detenuto al tempo all’aria aperta o la possibilità di godere di uno spazio in cui camminare e dialogare con una certa “autonomia” personale.

126 Cfr. Arribas Lopez, El régimen cerrado, cit., p.330

La disposizione è quindi meno precisa dell’articolo che la precede e, guardando alla lettera, potrebbe intendersi come volontà di obbligare il recluso a relazionarsi con altri in una sala comune del Centro almeno quattro ore al giorno. Questa possibilità appare tuttavia illogica essendo il régimen cerrado quello di massima sicurezza dell’ordinamento penitenziario spagnolo, caratterizzato per il quasi totale isolamento dei detenuti che vi sono sottoposti. Il limite di tempo minimo di quattro ore, fissato all’art 94, sarà riferito alla possibilità, per il recluso, di trascorrere nel patio il tempo fissato, così come l’art. 93 sancisce per i departamentos especiales128.

La distinzione fra le due espressioni dei suddetti articoli, in ogni caso, persiste. L’espressione “vita in comune” si riferisce anche al fatto che tali detenuti, inadatti agli altri regimi di vita, potranno scegliere se destinare quelle ore all’uscita nel cortile oppure alla vita comunitaria con altri detenuti.

Qualora il detenuto sia intenzionato a rinunciare alla possibilità di uscita nel patio, dovrà farlo espressamente con atto scritto, come previsto dalla Instrucción 17/2011, essendo conosciuti gli effetti negativi di tale scelta. L’assenza di aria libera e di luce solare ha infatti negative conseguenze sulla salute fisica e psichica della persona e l’Amministrazione penitenziaria, in accordo con l’art. 3 LOGP, vegliando sulla salute dei detenuti, garantisce che essi non trascorrano lunghi periodi di tempo senza vedere la luce naturale, salvo rinuncia degli stessi.

L’art. 94, mentre prevede un possibile incremento fino a tre delle ore da trascorrere nel cortile e per svolgere attività programmate, non quantifica il limite massimo di ore d’aria, così come nell’ipotesi dei departamentos especiales129.

128 Cfr. V. Cervelló Donderis, Derecho Penitenciario, cit., p. 210. 129 Cfr. S. Carou García, op. cit., pp. 229-230

La Instrucción 17/2011 non contiene alcuna disposizione in materia così come l’art. 94 non fa alcun riferimento al numero di detenuti che possono condividere lo spazio esterno.

2.5.2 Perquisizioni e ispezioni quotidiane

L’art. 94 RP non si riferisce in alcun modo alle perquisizioni e alle ispezioni quotidiane della cella. È la Instrucción 17/2011 a realizzare un rinvio alle disposizioni dei departamentos especiales.

Questo richiamo è criticabile in quanto la regolazione del régimen cerrado non dovrebbe avvenire tramite norme regolamentarie come spesso accade, dato il grave impatto sui diritti fondamentali, ma tramite la Ley Organica General Penitenciaria, norma di rango primario di cui il Regolamento è l’attuazione. Tale punto non è neppure disciplinato dal Regolamento, ma da una disposizione amministrativa. La Instrucción suddetta dispone, infatti, che i detenuti si collochino al fondo della cella con le mani alzate, salvo durante il riposo notturno, quando i funzionari procedono alla verifica della loro presenza. Si considera una norma comune da applicare in entrambe le modalità di vita del régimen cerrado, cui si aggiunge, come espressamente sancito dalla Instrucción, l’art. 93 comma 1 2° secondo il quale tutti i detenuti saranno perquisiti all’entrata e all’uscita dalla cella e quest’ultima sarà ispezionata quotidianamente.

Dal richiamo dell’art. 93 comma 1 2° conseguono tutte le considerazioni operate in precedenza sul denudamento integrale, in quanto esso potrà essere praticato anche a carico dei detenuti inadatti agli altri regimi di vita carceraria.

I moduli o centri di régimen cerrado devono sicuramente incrementare le misure di sicurezza con una rigidità quasi pari a quella dei departamentos especiales, ma questa non dovrebbe verificarsi tramite Instrucciones a causa di una legislazione difettosa o carente.

Questo contribuisce “a creare un’immagine del Diritto Penitenziario che, per garantire il raggiungimento della massima sicurezza, si esime dal rispetto dei principi fondamentali dell’Ordinamento, come quello di legalità o di gerarchia normativa”130.

2.5.3 Accesso ai mezzi di comunicazione e alla cultura

L’art. 94 RP rimane silente circa l’accesso ai mezzi di comunicazione e alla cultura; la Instrucción 17/2011 utilizza anche in questa ipotesi la tecnica del rinvio alle norme dei departamentos especiales. I detenuti hanno quindi accesso ai mezzi di comunicazione scritta che ricevono presso il Centro o quelli che richiedono presso lo stesso. Possono utilizzare televisione e radio proprie, salvo restrizioni da parte della Junta de Tratamiento.

La Instrucción non effettua alcun riferimento a restrizioni del numero di libri, riviste o periodici che i detenuti possono consultare; essi potranno quindi disporre in cella di più di tre pubblicazioni.

La Instrucción rinvia alle norme dei departamentos especiales anche per gli altri oggetti permessi nella cella, stabilendo che i detenuti dispongano dell’abbigliamento e di oggetti minimi di uso quotidiano. Si fa riferimento specifico alla possibilità per i detenuti di essere autorizzati ad acquistare prodotti la mattina e il pomeriggio all’interno dello Stabilimento Penitenziario, a differenza di quanto accade per i departamentos especiales.

2.5.4 Restrizione delle comunicazioni

La Instrucción 17/2011 rimanda, per le restrizioni, ai departamentos especiales affinché sia salvaguardata l’integrità fisica dei funzionari e,

in accordo con la rigidità di tale regime, siano limitati i contatti con le persone esterne.

Per la salvaguardia del personale amministrativo, il detenuto dovrà porsi al fondo della cella con le mani visibili ogni volta in cui i funzionari procedano all’ispezione e alla verifica della presenza del detenuto nella cella, salvo i casi in cui svolgano tale ultima operazione nelle ore notturne131.

Per le comunicazioni con le persone esterne allo Stabilimento valgono gli stessi limiti fissati per i departamentos especiales con la precisazione che, per le comunicazioni telefoniche, sempre si esigerà la documentazione relativa al destinatario delle stesse132.