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L’area del ‘disponibile’: il raffronto con la donazione di bene

Per ampliare il perimetro della presente indagine si può rinvenire nel caso di donazione di cosa altrui un riferimento alla nostra tematica. Ciò che ci si può domandare è infatti se il ragionamento sviluppato con riguardo alla donazione di bene altrui possa essere esteso anche all’area della ‘disponibilità’ in termini di possesso ad usucapionem nel rapporto con la titolarità del bene.

Il tema della donazione di bene altrui si intreccia infatti con il tema della donazione nell’ambito delle fattispecie di circolazione a non domino dei diritti. L’area individuata da tali fattispecie se tradizionalmente è ricondotta agli acquisti a non domino può essere qualificata, per una maggior comprensione del fenomeno, anche all’area del ‘disponibile’, ovvero all’area delle attribuzioni patrimoniali.

In particolare, quindi, si vuole ritenere il contratto obbligatorio di vendita, nonché il contratto a effetti meramente obbligatori di donazione valido ed efficace anche nel caso in cui a negoziare sia il mero possessore di un bene come se il

trasferimento del possesso fosse assimilabile ad una cessione di bene – parzialmente ovvero totalmente – altrui.

In altri termini, ci si sta domandando se il quesito di diritto ‘dica la Suprema Corte a Sezioni Unite se l’articolo 771 cod. civ., può essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei beni futuri con quella dei beni altrui’ possa essere ulteriormente interpretato sino a ricomprendere anche i beni ‘soltanto’ posseduti, dei quali quindi si ha la disponibilità – quale valore patrimoniale autonomo – materiale.

La donazione di cosa altrui, come noto, è una species della donazione: il donante dispone di un bene o di un diritto che non gli appartiene all’epoca del contratto; conseguentemente, mancando la legittimazione a disporre del donatum, la liberalità non può determinare un immediato trasferimento patrimoniale424.

Si tratta di una fattispecie che ha dato luogo ad una querelle interpretativa. Di recente si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – Cass. n. 5068/2016 – affermando con risolutezza che la donazione di bene altrui, benché non espressamente vietata da una qualsivoglia norma del codice civile, è nulla per mancanza di causa tipica della donazione in senso stretto a meno che il donante abbia formalmente assunto l’obbligo di procurare al donatario l’acquisto del

424 Cfr. B.BIONDI, Le donazioni, in Tratt. Vassalli, Torino, 1961, 92; U.CARNEVALI, Gli atti di liberalità e

la donazione contrattuale, in Trattato di Diritto Privato, II, 6, Torino, 1982. 486; A.PALAZZO, voce Donazione, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., VII, Torino, 1991, 137 ss.; A.TORRENTE, La donazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, a cura di U. Carnevali e A. Mora, 2006, 497 ss.; G.

BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2010, 390 ss.;A.TRABUCCHI, Istituzioni di

diritto civile, Padova, 2011, 543 ss. Di recente G.VISALLI, Sull’asserita inefficacia della donazione di beni altrui, con spunti in tema di «titolo idoneo» ai fini dell’usucapione abbreviata e di donazione obbligatoria, in Notariato, 2002,

404 ss.; G.CAPOZZI, Successioni e donazioni, II, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2015, 1105

ss., in specie 1150 ss.; R.MAZZARIOL, Comproprietà e vendita di cosa altrui, Napoli, 2016; D.PASTORE,

Donazione di quota di bene ereditario e donazione di cosa altrui, in Notariato, 2014, 1210 ss.; M.ONORATO, Donazione del bene altrui e donazione del bene presente nell’asse ereditario indiviso, in Riv. dir. priv., 2006, 839 ss.;

M.FRANZONI, La responsabilità civile del notaio - la colpa professionale del notaio, in Giur. It., 2017, 2523 ss.; A. GIANOLA, La donazione di bene altrui (e futuro), in Riv. dir. civ., 2017, 1596 ss.; A.PALAZZO, Donazioni e liberalità tra novità normative e stasi giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2017, 1115 ss.; E.DEPRETIS, Donazione di beni futuri, donazione di beni altrui, donazione di “quotina”: il punto delle Sezioni Unite, in Immobili&Proprietà,

donatum; in quest’ultimo caso la donazione a effetti obbligatori può ritenersi valida ed efficace425.

In particolare, infatti, il codice civile non menziona espressamente i requisiti dell’attualità e definitività dello spoglio, per cui con riguardo all’art. 769 cod. civ. – che distingue tra donazione dispositiva e donazione obbligatoria, nel quale la locuzione ‘disponendo di un suo diritto’ lascia intendere un chiaro riferimento al modello di donazione dispositiva426 – si può ritenere impregiudicata la facoltà, offerta ai privati, di concludere una valida donazione obbligatoria di beni altrui427.

La giurisprudenza ormai consolidata è salda nel ritenere che la donazione di cosa altrui debba considerarsi nulla alla luce del combinato disposto degli artt.769 e 771 cod. civ., nonché 1325 cod. civ. e 1418 cod. civ., poiché non si attua la causa tipica del contratto di donazione428, assumendosi il carattere della necessaria immediatezza dell’arricchimento altrui e, dunque, dell’altrettanto necessaria appartenenza del diritto

425 Cfr. Cass.Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2016, con nota

di L.BALLERINI,La donazione (dispositiva) di beni altrui è nulla: così le Sezioni Unite, 1023 ss.; in Famiglia e Diritto, 2016, con nota di A.AMBANELLI, Donazione di bene indiviso, e donazione di bene altrui, 1050 ss.; in Corr. giur., 2016, con nota di U.CARNEVALI, La donazione di beni altrui nella sentenza delle Sezioni Unite, 610 ss.; in Giur. it., 2016, con nota di C.CICERO, Le vicissitudini giurisprudenziali della donazione di beni altrui,

1081 ss.; in Diritto delle successioni e della famiglia, 2017, con nota di U.LA PORTA, Sulla donazione di quota su bene facente parte di un più ampio compendio comune e la donazione di cosa altrui, 97 ss.; in Immobili&Proprietà,

2017, con nota di E.DAPRETIS, Donazione di beni futuri, donazione di beni altrui, donazione di quotina: il punto delle Sezioni Unite, 155 ss. Ancora, U.MORELLO, La donazione di beni altrui, alcune riflessioni, in Notariato,

2016, 556 ss.; E.FERRANTE, Le Sezioni Unite sulla donazione di cosa altrui (commento a Cass. 15 marzo 2016 n.

5068), in Dir. civ. cont., 7 Giugno 2016.

426 L.BALLERINI,La donazione (dispositiva)di beni altrui è nulla: così le Sezioni Unite, cit., 1023. 427 Cfr. F.M.GAZZONI, Donazione di cosa altrui e usucapione abbreviata, in Notariato, 2001, 867 ss.

428 V. Cass. 5 gennaio 2017, n. 144: «La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non

espressamente disciplinata, deve ritenersi viziata da nullità rilevabile d’ufficio alla luce della complessiva disciplina dell’istituto e, in particolare, dell’art.771 cod. civ.»; Trib. l’aquila,12 maggio 2016: «Sebbene la nullità della donazione con cui il donante dispone di un diritto altrui, intendendo produrre un effetto traslativo immediato, non sia espressamente comminata da alcuna norma, tale conclusione può ricavarsi dalla disciplina complessiva della donazione»; Trib. Palermo, 27 marzo 2012: «La donazione di beni futuri, a pari della cd. donazione di cosa altrui, è da ritenersi nulla perché aderente a beni non facenti parte del patrimonio del soggetto donante, al momento del compimento dell’atto traslativo».

al patrimonio del donante al momento del contratto429, estendendo il divieto di disposizione di beni futuri al concetto di bene altrui, in quanto bene futuro non è inteso in senso strettamente oggettivo – come bene non ancora venuto ad esistenza – bensì anche soggettivamente inteso, quale bene esistente non ancora facente parte del patrimonio del donante430.

Si tratta di un’opinione consolidata in giurisprudenza431 che risolve nei termini della nullità in quanto la fattispecie si pone in violazione di tutta la disciplina della donazione: ciò che prevale è la mancanza di una causa di donazione, senza che rilavi in alcun modo l’applicazione analogica della nullità prevista all’articolo 771 cod civ.

Tuttavia, la donazione dispositiva di un bene altrui si considera idonea all’usucapione decennale, in quanto deve dirsi solo astrattamente suscettibile di determinare il trasferimento del diritto reale ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare. Si tratterebbe infatti

429 Cass. 23 maggio 2014, n.11545, così come riportata anche in Cass. 15 Marzo 2016, n. 5068: «La

Seconda Sezione, con ordinanza interlocutoria n.11545 del 2014 ha innanzi tutto ricordato come, nonostante l’art. 769 cod. civ. abbia assoggettato la donazione al principio consensualistico, sia risultato prevalente in giurisprudenza, in via di interpretazione analogica all’art. 771 cod. civ., la tesi della nullità della donazione di bene altrui, assumendosi il carattere della necessaria immediatezza dell’arricchimento altrui e, dunque, dell’altrettanto necessaria appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto».

430 Cfr. Trib. Potenza,14marzo2017:«l’istanza protettiva disvelata dalla norma impone di ritenere (…)

che il divieto da essa dettato abbracci tutti gli atti di donazione dispositiva perfezionati prima, ancora che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante»; Trib. Potenza,21 gennaio2011:«La nullità della donazione avente ad oggetto un bene di proprietà di altri discende non già da un vizio di struttura, bensì esclusivamente da una ragione inerente la funzione del negozio, ovvero l’altruità del bene donato rispetto al patrimonio del disponente»; Trib. Benevento, 17 aprile2009:«Il concetto di cosa futura va inteso in virtù di un consolidato indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, non solo nel senso oggettivo (bene non esistente in rerum natura), ma anche in senso soggettivo (bene che non fa parte del patrimonio del donante). Si veda U. LA PORTA,in Diritto delle successioni e della famiglia, 2017, I, 97 ss.,

Sulla donazione di quota su bene facente parte di un più ampio compendio comune e la donazione di cosa altrui; E.

DEPRETIS,in Immobili&proprietà, 3/2017, 155 ss., Donazione di beni futuri, donazione di beni altrui, donazione di quotina: il punto delle Sezioni Unite.

431 Cfr. nei termini della nullità anche Cass. 3315/1979; Cass. 6544/1985; Cass. 11311/1996; nonché di

recente Cass. 23 maggio 2013, n. 12782:«La donazione di cosa altrui (…) deve ritenersi nulla (…) poiché il divieto di donazione di beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante (…)»

di una donazione solamente inefficace – e non nulla – nei confronti dei terzi, ma efficace dal punto di vista ‘interinale’ nell’ambito dell’usucapione abbreviata.

Si tratta quindi di valutare la compatibilità della donazione di cosa altrui con la funzione e con la causa del contratto di donazione: l’animus donandi acquista rilevanza causale e deve essere quindi delineato nell’atto pubblico; se così non accade, infatti, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall’altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l’obbligazioe di procurare l’acquisto del bene.

Tale operazione interpretativa è la medesima che potrebbe essere effettuata con riguardo al caso del contratto di vendita del possesso: infatti, può dirsi senza dubbio che manchi una specifica previsione normativa con riguardo alla vendita – obbligatoria – del possesso; esistono però due fattispecie disciplinate nel codice civile ovvero la vendita di cosa futura e la vendita di cosa altrui, ritenute – a differenza della donazione a non domino – valide.

Ancora, nell’ipotesi in cui la cosa non appartenga al donante, in quanto fattispecie a carattere obbligatorio il donante deve assumere espressamente e formalmente nel contratto l’obbligazione di dare, ovvero di procurare l’acquisto del terzo al donatario: la struttura appena richiamata richiama, con riguardo al caso di vendita di cosa altrui, lo schema proprio del diritto romano caratterizzato dalla conclusione di un contratto di emptio venditio cui si affianca, per la garanzia della definitività dell’acquisto una stipulatio – di garanzia – habere licere, con la conseguenza che ciò che costituisce oggetto di trasferimento è senza dubbio una situazione di possesso ad usucapionem.

Accanto all’orientamento tradizionale – che scorge nella fattispecie di donazione altrui una ipotesi di nullità –, si affianca un diverso indirizzo interpretativo che ritiene, all’opposto, valida ma inefficace una siffatta liberalità: in particolare vi è una nota pronuncia della Cassazione432, che afferma la non operatività della nullità in applicazione analogica dell’art. 771 cod. civ., «in quanto il requisito richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente

432 Cass. 5 febbraio 2001, n. 1596, in Mass. Giur. It., 2001, «La donazione di beni altrui non può essere

ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ.».

trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale , ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse titolare».

Infatti, l’art. 771 cod. civ., prevedendo una deroga al principio di carattere generale della deducibilità di prestazioni future di cui al 1348 cod. civ., assumerebbe i tratti di una norma eccezionale e dunque non suscettibile di estensione analogica; inoltre, la Corte afferma che il Legislatore più volte ha nettamente distinto il concetto di ‘bene futuro’ da quello di ‘bene altrui’.

Di matrice essenzialmente dottrinale è invece l’orientamento che afferma essere, la donazione di un bene altrui, un negozio valido e produttivo di effetti meramente obbligatori, raffrontando ed estendendo alla fattispecie la disciplina codicistica della vendita di cosa –parzialmente – altrui; la donazione dunque, non comportando un immediato effetto traslativo, produrrebbe l’obbligo in capo al donante di acquistare la res aliena , con conseguente applicazione per estensione analogica del 1478 cod. civ.; è lo stesso art.769 cod. civ., seconda parte, che consente al donante di effettuare una liberalità anche attraverso l’assunzione di un’obbligazione.

Sul punto, le Sezioni Unite, dopo aver configurato la donazione obbligatoria di bene altrui come donazione di dare433, non chiarisce in virtù di quale meccanismo il donatario divenga titolare del diritto, una volta che questo sia acquisito al patrimonio del donante, permanendo così il dubbio se la donazione obbligatoria sia – parimenti alla vendita obbligatoria di cui all’art. 1478, comma 2, cod. civ. – un negozio con effetto traslativo differito, oppure se generi un’obbligazione di dare in senso stretto, rispetto alla quale il donante – una volta acquisita la proprietà del donatum – dovrà trasferirlo nel patrimonio del donatario con un ulteriore atto traslativo.

A fronte di questa molteplicità di orientamenti, i problemi riguardano cosa si intenda per «bene altrui» e se si distingua o meno dal concetto di ‘bene futuro’; la natura e la disciplina applicabile alla donazione di cosa altrui in quanto donazione obbligatoria

433 Cass. Civ., n. 5068/2016: «La donazione di bene altrui vale, pertanto, come una donazione

obbligatoria di dare, purché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico. Se, invece, l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui».

di dare, nonché, infine, la c.d. donazione di ‘quotina’, ovvero la donazione di una quota di un bene appartenente ad una comunione ereditaria od ordinaria.

La ratio della previsione del divieto contenuto nell’articolo 771 cod. civ. è quella di inibire liberalità anticipate da parte del donante, tutelandolo da eccessivi e non ponderati slanci di prodigalità434; il Legislatore avrebbe dunque inteso garantire la consapevolezza del donante circa il relativo sacrificio economico, conseguibile solo se il negozio liberale riguarda beni compresi nel patrimonio del disponente.

Quanto all’esatta individuazione della nozione di ‘bene futuro’ è ormai consolidata l’opinione secondo la quale la disposizione in esame si riferisce tanto a cose inesistenti in natura od oggettivamente future – cose che, al momento della conclusione del contratto, non esistono ancora, ovvero si concreta in un’utilità che si darà soltanto al perfezionamento – quanto a beni altrui, o soggettivamente futuri, intendendosi i diritti esistenti ma non compresi, all’epoca della donazione, nel patrimonio del donante435.

434 Cass. 5maggio2009,n. 10356, in Fam. Pers. Succ., 2009, 11, nota di ONORATO: «La donazione

dispositiva di beni altrui, con cui il donante intende produrre un effetto traslativo immediato, è nulla alla luce della complessiva disciplina della donazione. Nonostante manchi un espresso divieto, l’art. 769 cod. civ. impone nella donazione con effetti reali immediati l’attualità dello spoglio, la quale implica che il donante disponga di un ‘suo diritto’. Inoltre l’art. 771 comma 1 cod. civ., nel comminare la nullità della donazione di beni futuri, esprime l’esigenza, comune alle liberalità riguardanti cose altrui, di limitare gli atti di prodigalità del donante. Tale istanza protettiva richiede un superamento dell’interpretazione letterale dell’art. 771 cod. civ., così da ricomprendere nel suo divieto ogni bene futuro, sia in senso oggettivo, che in senso solo soggettivo»; Trib. L’Aquila,14agosto2008:«In materia di donazioni, la ratio sostanziale del divieto di donazione di beni futuri, di cui all’art. 771 cod. civ., risiede nell’esigenza generalizzata di non favorire la prodigalità del donante, tanto più se riferibile a beni non rientranti nella sua sfera patrimoniale»; Trib. Potenza,14marzo 2017:«È nulla la donazione di un bene altrui e, dunque, non esistente nel patrimonio del disponente, giacché nel divieto riguardante i beni futuri, sancito dall’art. 771 cod. civ., deve intendersi compreso anche il bene che non fa parte del patrimonio del disponente. L’esigenza, posta alla base della richiamata norma, di porre un freno agli atti di prodigalità e di limitare l’impoverimento ai beni esistenti nel patrimonio del donante, accomuna, infatti, futurità ed altruità (…)».

435 Trib. Potenza,14marzo 2017:«E’ nulla la donazione di un bene altrui e, dunque, non esistente nel

patrimonio del disponente, giacché ne divieto riguardante i beni futuri, sancito dall’art.771 cod. civ., deve intendersi compreso anche il bene che non fa parte del patrimonio del disponente»; Cass. 23 maggio 2013, n. 12782: «La donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione di beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro

La dottrina si presenta ben più articolata. Da un lato , si accoglie il concetto di futuritas in senso ampio, quale bene futuro non ancora presente in rerum natura o bene già esistente ma non ricompreso nel patrimonio del disponente al momento della conclusione del negozio 436; ne consegue dunque la nullità della donazione di cosa altrui in quanto la fattispecie ricade nella norma di cui all’articolo 771 cod. civ..

Dall’altro, al contrario, vi è un’interpretazione riferita solamente ai beni non ancora esistenti in rerum natura437; si desume quindi che la donazione di cosa altrui sia altro rispetto alla donazione di beni futuri, e sarebbe anzi ammissibile, purché – come precisa la dottrina 438 – il donante sia consapevole dell’altruità del bene.

oggetto entri a comporre il patrimonio del donante (…)»; Trib. Palermo, 27marzo 2012:«La donazione di beni futuri, al pari della c.d. donazione di cosa altrui, è da ritenersi nulla perché afferente a beni non facenti parte del patrimonio del soggetto donante, al momento del compimento dell’atto traslativo»; Trib. Benevento,01aprile2010:«La donazione di cosa altrui è nulla in base all’art. 771 cod. civ., il quale non consente la donazione di beni futuri: il concetto di bene futuro va, infatti, inteso non solo in senso oggettivo (bene non esistente in rerum natura), ma anche soggettivo (bene che non fa parte del patrimonio del donante)»;Trib. L’Aquila,14agosto2008:«In materia di donazioni, la ratio del sostanziale divieto di donazione di beni futuri, di cui all’art. 771 cod. civ., risiede nell’esigenza generalizzata di non favorire la prodigalità del donante, tanto più se riferibile a beni non rientranti nella sua sfera patrimoniale».

436 D.PASTORE,Ancora su donazione di cosa altrui e donazione di quota di un bene ereditario, in Notariato, 2017,

252: «Sebbene tale articolo rechi la rubrica ‘donazione di beni futuri’, pare evidente che il complemento di specificazione ‘del donante’, riferito ai beni presenti, possieda un significato soltanto per escludere i beni altrui dal novero dei possibili oggetti di donazione. Se la norma fosse diretta solo ad escludere i beni futuri, tale complemento di specificazione sarebbe del tutto ultroneo, oltreché fuorviante: sembra