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La giurisprudenza europea: CEDU e diritto di proprietà »

Nel valorizzare una disamina completa della materia, si tratta di verificare le nuove istanze provenienti dal diritto europeo per quanto concerne le situazioni di appartenenza233.

Si vedrà infatti – come è stato chiarito già in sede di introduzione – che approfondire il concetto di possesso, soprattutto nella dimensione dinamica legata alla sua circolazione, significa sfiorare molti e numerosi temi, a partire dal diritto di proprietà; nel volgere lo sguardo a quest’ultimo concetto poi, non si può – oggi – non tenere conto della sua dimensione europea, angolo visuale privilegiato per lo studio di ogni diritto fondamentale della persona.

Può dirsi addirittura che focalizzare l’attenzione sul diritto di proprietà consente di cogliere da più vicino le modificazioni che caratterizzano le relazioni tra i privati e i beni di loro appartenenza: la proprietà, quindi «quale vero e proprio

231 Cfr. F.SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1989, 55; A.GAMBARO, I beni,

in Trattato di dir. civ. Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2012, 131 s.

232 cfr. G.AMADIO, I diritti edificatori, cit., passim.

233 Cfr. da ultimo, M.MICELI, Storia e pluralismo giuridico. Le forme dell’appartenenza: la proprietà, Roma, 2013,

paradigma fondante del sistema, presupposto stesso dei rapporti tutti del diritto civile in ogni sua manifestazione»234.

L’aspetto che preme evidenziare è, infatti, il contributo offerto dalla giurisprudenza delle Corti Supreme235 nella direzione della necessità di rivisitare la disciplina dei rapporti di appartenenza dei beni a partire dalla loro inclusione – che attiene al diritto di proprietà come diritto legato alla persona236 – all’interno del catalogo dei diritti fondamentali dell’uomo237.

La tutela del diritto di proprietà, infatti, deve tener conto della dimensione multilivello, quindi della necessità di coordinare la disciplina nazionale con quella

234 Cfr. T. DALLA MASSARA, Il paradigma proprietario nell’ordine frattalico delle fonti, cit., 162, in cui l’Autore

specifica che «non v’è dubbio che nella proprietà appaia ancora ravvisabile un punto di riferimento ideale, non anche ideologico, da cui è possibile derivare la costruzione di un complesso sempre più vasto di regole attinenti a campi differenti: da quello dell’appartenenza statisticamente intesa a quello del mercato, della famiglia, delle successioni (…). La proprietà appare in effetti la solida base concettuale su cui in definitiva poggiano tutti gli ordinamenti di matrice occidentale».

235 Il riferimento va soprattutto per quanto concerne il nostro ordinamento alle sentenze della Corte

Costituzionale italiana n. 348 e 349 del 2007 riguardanti gli artt. 5-bis e 5-bis comma 7-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 133, in materia di indennizzo espropriativo e liquidazione del danno derivante da occupazione acquisitiva. Sul punto si v. G.RAMACCIONI, La tutela multilivello del diritto di proprietà.

Profili strutturali e funzionali nella vicenda della occupazione acquisitiva, Torino, 2013; S.CARABETTA, La tutela della proprietà e del credito nella giurisprudenza della Corte EDU. Problemi di inquadramento giuridico, in Jus civile,

2015, 705 ss.

236 I riferimenti normativo sono all’art. 1 Prot. n. 1 della CEDU, rubricato ‘Protezione della proprietà’:

«ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 2. Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende». Inoltre si v. l’art. 17 della Carta di Nizza – recepita come noto all’interno del TUE – che proclama il diritto di proprietà: «ogni individuo ha diritto di godere della proprietà e dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, eni casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

237 Cfr. M.MICELI, Storia e pluralismo giuridico. Le forme dell’appartenenza: la proprietà, cit., 133, in specie nt.

prevista dalle fonti sovranazionali: in questa direzione, l’interpretazione che si ricava a partire dalle norme della Convenzione sui diritti dell’uomo, pur avendo una propria autonomia all’interno del singolo contesto normativo – la Convenzione appunto –, deve coordinarsi con la disciplina dello stesso istituto all’interno dei singoli ordinamenti interni238.

Non può essere certamente questa la sede per ripercorrere lo studio del tema con riguardo alle diverse e articolate fonti che intervengono sulla sua disciplina. In questa sede basti osservare che l’interprete oggi deve confrontarsi non solo con un sistema complesso di fonti, ma anche con la complessità della realtà: è sempre il diritto a doversi adattare alla realtà e non viceversa; nell’elaborazione, meglio nella modifica, dei modelli concettuali di riferimento, bisogna quindi tenere in considerazione quanto la realtà impone, quindi, in questa direzione la dematerializzazione della ricchezza.

A differenza di ciò che sarà approfondito nel paragrafo seguente, occorre notare come a livello europeo – in una prospettiva de iure condito – non esiste, con riferimento al diritto di proprietà nessun diritto uniforme, nessun codice di diritto privato europeo in chiave di armonizzazione della disciplina di tale istituto; sarebbe quindi più corretto parlare di una «interpretazione nazionale orientata secondo parametri europei»239.

La necessità di elaborare il concetto di proprietà nella sua dimensione plurale240, individuando per essa continuità e discontinuità che caratterizzano il suo nucleo essenziale proprio dell’idea di dominium241, deve riguardare – oggi più che mai – la configurazione del possesso e questa valutazione si impone già a partire dall’analisi di tale concetto con riguardo alle fonti del diritto romano242.

238 Per quanto concerne il nostro ordinamento il perimetro normativo entro il quale ci si muove è

individuato dagli artt. 41, 42, 43, 44, 47, comma 2, Cost., nonché dall’art. 832 cod. civ.

239 M.MICELI, Storia e pluralismo giuridico. Le forme dell’appartenenza: la proprietà, cit., 135.

240 Il riferimento va a S.PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera), in

Le proprietà nel nuovo diritto, Milano 1954, 145 ss. Più di recente, A.ZOPPINI, Le nuove proprietà nella

trasmissione ereditaria della ricchezza. Note a margine della teoria dei beni, in Riv. dir. civ., 2000, I, 185 ss.

241 Sul punto v. T. DALLA MASSARA, Antichi modelli e nuove prospettive del diritto dominicale in Europa, in Contr.

e impr./Europa, 2010, 724 ss.

Se infatti, come è stato già sottolineato, con riguardo al diritto di proprietà può evidenziarsi «una significativa persistenza della proprietà quale diritto ampio ed esclusivo da intendersi anzitutto come espressione di libertà; (…) in un sistema piuttosto ampio e articolato di situazioni di appartenenza caratterizzate da un minor grado di assolutezza ed esclusività»243, per quanto riguarda il possesso la sua rilevanza emerge ancora più forte a cospetto del cambiamento di prospettiva con cui si legge oggi il diritto di proprietà.

Il paradigma proprietario, in altri termini, a fronte della ridefinizione delle categorie concettuali delle situazioni di appartenenza, muta le sue coordinate o meglio le inverte: è la res che definisce il ius e non viceversa; l’idea alla base è che «l’asse del ragionamento dal quale occorre partire sia quello dell’appartenenza della ‘res-corpo’ alla persona, modello dal quale muovevano nel loro ragionamento sia Savigny che Jhering»244. Gli autori cui si è fatto appena fatto riferimento ragionano in questi termini sul modello possessorio, già a partire dal possesso.

Ciò che si vuole proporre, quindi, è nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del possesso e delle res in chiave europea: il sistema di riferimento, ancora fondato sul diritto di proprietà, mostra infatti una «controvertibilità interna assai più intensa quando si mettano a paragone gli ordinamenti continentali, di immediata derivazione dalla radice del diritto romano (dominium, poi proprietas) con il common law245 (difficile da porre a confronto, già per l’ambivalenza a livello sistematico tra ownership e property)»246.

6. Istanze de iure condendo di matrice europea.

243 Cfr. T. DALLA MASSARA, Il paradigma proprietario nell’ordine frattalico delle fonti, cit., 178 s.

244 Cfr. T. DALLA MASSARA, Il paradigma proprietario nell’ordine frattalico delle fonti, cit., 196, in specie ntt. 105

e 106.

245 Resta esclusa, pur nella consapevolezza del valore implicito di tale profilo, l’indagine che attiene alla

ricostruzione delle situazioni di appartenenza nel sistema di common law; in relazione al possesso si rinvia al recente contributo di M.SERIO, Il nucleo delle situazioni possessorie nel diritto inglese, in Europa dir. priv.,

2017, 559 ss. e alla bibliografia ivi contenuta.

246 Cfr. T. DALLA MASSARA, Il paradigma proprietario nell’ordine frattalico delle fonti, cit., 162. Ancora, A.