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L’ arret n 7/2012 in materia di impiego delle lingue nel campo dell’insegnamento

Nel documento La giustizia costituzionale in Belgio (pagine 190-192)

I CONFLITTI DI COMPETENZA COME ASPETTO RILEVANTE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA COUR D’ARBITRAGE/CONSTITUTIONNELLE (2003-2013)

4.6 Le decisioni in materia di Diritti di libertà

4.6.10 L’ arret n 7/2012 in materia di impiego delle lingue nel campo dell’insegnamento

Il Governo della Comunità francofona impugna l’art. VIII 11 del decreto della Comunità fiamminga 9 luglio 2010 relativo all’insegnamento.

Le disposizioni attaccate mirano essenzialmente a rimpiazzare l’art. III 3, § 1, 1°, nuovo del decreto 28 giugno 2002, per quanto attiene le modalità di prova dell’uso del neerlandese nel nucleo familiare, la dichiarazione dei diplomi, dei certificati, titoli e attestazioni, e ad aumentare dal 25 al 55% il numero degli studenti che hanno diritto a usufruire della priorità prevista da tale disposizione Il ricorrente ritiene che siano molte le argomentazioni a sostegno della sua posizione in base alla quale sarebbero state violate sia le norme costituzionali in materia di riparto delle competenze sia quelle comprese nel Titolo II della Carta e che debbono essere lette e interpretate alla luce della normativa internazionale.

Innanzitutto, si ritiene siano stati violati gli artt. 127 e 129 Cost. Quest’ultimo, in particolare, riserva la competenza a disciplinare l’impiego delle lingue in materia di insegnamento nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale al legislatore federale, il quale ha previsto che spetti al capo famiglia scegliere l’idioma da utilizzare, il francese oppure il neerlandese.

Al par. 2 esso prevede inoltre che i Parlamenti delle comunità francofona e fiamminga regolino per decreto, ognuna per le qustioni che le riguarda, l’impiego delle lingue per l’insegnamento negli stabilimenti creati, sovvenzionati o riconosciuti, dai pubblici poteri. Tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e in quella neerlandofona, eccetto per le questioni riguardanti i comuni, o i gruppi di comuni contigui con un’altra regione linguistica e in cui la legge permette o prescrive l’impiego di un’altra lingua oltre a quella della regione in cui essi sono situati. Per questi comuni, soltanto una legge approvata a maggioranza qualificata può introdurre delle modifiche alle regole sull’impiego delle lingue in materia di insegnamento

L’ar. 4 Cost. prevede anche che sia compito del legislatore federale regolamentare l’impiego delle lingue in materia di insegnamento nei comuni della Regione di Bruxelles-Capitale.

Nonostante determini le modalità attraverso le quali è possibile stabilire che degli alunni parlino il neerlandese in casa con almeno due membri del nucleo familiare al fine di garantirgli il beneficio previsto dalla disposizione impugnata, essa non sembra comunque violare gli artt. 127 e 129 Cost. Non si tratta infatti di una norma che disciplina l’impiego delle lingue nell’insegnamento

La Comunità francofona ritiene ancora violato l’art. 143 Cost. letto in combinazione con l’art. 127 Cost. Non sarebbe stato rispettato il principio di lealtà federale. Aisensi del’art. 143, § 1, Cost. nell’esercizio delle proprie funzioni lo Stato federale, le comunità, le regioni e la Commissione comunitaria comune agiscono nel rispetto del principio della lealtà federale: le

principe de loyauté fédérale, selon les travaux préparatoires de cet article de la Constitution, implique, pour l’autorité fédérale et pour les entités fédérées, l’obligation de ne pas perturber l’équilibre de la construction fédérale dans son ensemble, lorsqu’elles exercent 17

leurs compétences; il concerne plus que le simple exercice des compétences : il indique dans quel esprit cela doit se fair353

Sotto quest’ulteriore aspetto, la Corte ritiene la questione infondata

In merito alla violazione delle disposizioni costituzionali relative al Titolo II Cost. e nello specifico di quelle in materia di diritti e di libertà, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10- 11 e 191 Cost. presi in considerazione singolarmente o in combinazione con gli artt. 8, 9, 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con gli artt. 17, 18, 19 e 26 dell’accordo internazionale sui diritti civili e politici, con gli artt. 10 e 13 dell’Accordo sui diritti economici, sociali e culturali e con gli artt. 5, 14, 16, 18 e 28 della Convenzione sui diritti del bambino e con i principi generali di non retroattività e di sicurezza giuridica.

In base a questo, la norma impugnata creerebbe una disparità di trattamento, in primis, fra gli studenti di idioma neerlandese dato che solo alcuni hanno la possibilità di beneficiare di determinati trattamenti, in secondo luogo, fra gli studenti francofoni che potrebbero avere le condizioni, non linguistiche ovviamente, per accedere al benefit ma non possono farlo e, infine, fra quelli fiamminghi che non hanno per altri motivi i requisiti previsti dalla norma.

Anche in questo caso, però, la Corte non ritiene condivisibili le motivazioni addotte dal ricorrente e giudica la questione infondata.

Attraverso la disposizione impugnata può essere ammesso che l’uso del neerlandese nel nucleo familiare possa comportare che tale idioma sia poi scelto come lingua d’insegnamento. Senza dubbio, sostiene la Corte, la disposizione impugnata non permette di evitare né che gli studenti fiamminghi ottengano la priorità a essere iscritti in determinate scuole se i loro genitori non sono in grado di soddisfare i requisiti richiesti, né che i genitori che avrebbero i requisiti per accedere ai benefit previsti dalla legge ma che non sono neerlandofoni possano iscrivere con priorità i propri figli in una delle scuole indicate nel decreto, visto che l’alievo non avrebbe un’adeguata conoscenza della lingua d’insegnamento. Tenuto conto di tali presupposti e anche del fatto che, data

353 http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-033pdf, p. 11

la disomogeneità sociale e linguistica, il legislatore si trova a dover regolamentare tutta una serie di situazioni fra loro molto diverse, la Corte giudica il ricorso infondato

Per quanto attiene invece alla violazione degli artt. 10, 11, 24 e 30 Cost. e del principio di proporzionalità combinato o non con l’art. 16, l. spec. 8 agosto 1980, il ricorrente mette inevidenza che rispetto alla libertà nell’impiego delle lingue la disposizione impugnata costituisce un’ingerenza discriminatoria nelle scelte relative al nucleo familiare che non è necessaria al fine di esercitare le proprie funzioni da parte della Comunità fiamminga. La Corte, dopo aver valutato che la disposizione oggetto del ricorso non mette in pericolo le garanzie di cui beneficiano i francofoni giudica il ricorso infondato così come non è illegittima la parte del decreto che il ricorrente ritiene violare gli artt. 10, 11, 23, 24 e 191 Cost.

Nel documento La giustizia costituzionale in Belgio (pagine 190-192)

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