I CONFLITTI DI COMPETENZA COME ASPETTO RILEVANTE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA COUR D’ARBITRAGE/CONSTITUTIONNELLE (2003-2013)
4.2 Le decisioni in materia di tutela dell’ambiente
4.2.3 L’arret n 33/2011 e n 76/2012 in materia di emissioni di gas a effetto serra
Il ricorso è presentato dalla Regione di Bruxelles-Capitale che impugna il decreto della Regione fiamminga dell’8 maggio 2009 che modifica il decreto regionale 2 aprile 2004 in materia di attività aeronautiche e, nello specifico, l’art. 4 del suddetto decreto che aggiunge l’art. 20bis a quello del 2 aprile.
La Corte mette in evidenza che le disposizioni impugnate sono state approvate in un contesto in cui trovano applicazione la direttiva 2003/87/CE che contiene norme relative all’immissione di gas nell’ambiente secondo quanto previsto dall’accordo di Kyoto e la direttiva 2008/101/CE che modifica la precedente, al fine di integrare le attività aeree nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione gas a effetto serra. L’atto normativo impugnato ripropone il contenuto della suddetta normativa e lo applica nel territorio fiammingo.
Il Governo bruxellese ritiene violati gli artt. 5, 33, 35, 39, 134 e 143 Cost. e gli artt. 2 e 6, l. spec. 8 agosto 1980, nella misura in cui esse disciplinano delle attività che hanno luogo nello spazio aereo piuttosto che nel traffico aereo. La Corte sostiene che, né l’art. 142 Cost. né l’art. 1, l. spec. 6 gennaio 1989, conferiscano alla Corte il potere di valutare l’eventuale violazione dell’art. 33 Cost., soprattutto se si tiene conto del fatto che si tratta di una disposizione che nemmeno indirettamente fornisce indicazioni sul riparto della competenza legislativa fra Stato federale, Regioni e Comunità.
Lo stesso vale per l’art. 35 Cost.
La Corte sostiene inoltre che sia difficile valutare anche l’eventuale violazione dell’art. 143 Cost. in quanto la motivazione addotta dal ricorrente si confonde con quanto allegato in merito alla violazione dell’art. 6, l. spec. 8 agosto 1980.
Essa ritiene ancora che sia i Costituenti che il legislatore speciale abbiano affidato alle Regioni la competenza a enumerare gli strumenti attraverso i quali regolamentare determinate materie, fra esse vi rientra la tutela dell’ambiente. In virtù dell’art. 6, inoltre, le Regioni hanno il dovere di tutelare l’ambiente dall’inquinamento312. L’art. 2 della stessa legge aggiunge inoltre che per inquinamento atmosferico si debbono intendere toute émission dans l’air, quelle qu’en soit la
source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens ou aux sites.
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le législateur régional trouve dans le 1° de cette disposition la compétence générale lui permettant de régler ce qui concerne la protection de l’environnement, notamment celle de l’air, contre la pollution et les agressions.
B.4.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 que la compétence attribuée aux régions en matière de protection de l’air porte notamment sur les matières qui étaient réglées par la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique http://www.const-court.be/public/f/2009/2009-033df p15
La Corte sostiene che la competenza in materia di protezione dell’aria comprende il potere di adottare delle misure al fine di diminuire le emissioni di gas a effetto serra nell’ambiente. Questo potere non si limita alle installazioni fisse ma verte su tutte le emissioni di gas a effetto serra, qualunque sia la loro provenienza. Per quanto riguarda l’impatto dei gas a effetto serra sull’ambiente, e nello specifico sul clima, gli enti regionali possono adottare delle misure destinate a far diminuire le emissioni di gas a effetto serra da parte degli aerei tenendo conto, però, dei limiti territoriali ai quali è legata la loro competenza legislativa. Dalla lettura degli artt. 5, 39 e 134 Cost. combinata con gli artt. 2 e 19 l. spec. 8 agosto 1980 e con gli artt. 2 e 17, l. spec. 6 gennaio 1989 si evince che vi è una ripartizione esclusiva delle competenze territoriali. Un tale sistema fa supporre che l’oggetto delle norme adottate da parte dei legislatori regionali possa essere localizzata nel territorio di propria competenza in maniera tale che tutte le fattispecie concrete siano regolate esclusivamente da parte di un solo ente.
La prima questione è fondata.
Poiché tutto quanto è contestato è ricollegabile a quanto esposto in precedenza dalla Corte, il decreto viene integralmente annullato.
Sempre in tema di emissione di gas a effetto serra, si può prendere in considerazione l’arret 76/2012 in cui il Consiglio dei ministri ricorre per l’annullamento del decreto regionale vallone 6 ottobre 2010 di modifica del decreto 10 novembre 2004 che introduce un sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che crea un Fondo vallone Kyoto, e relativo ai meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto.
La Corte mette per prima cosa in evidenza il contesto normativo in cui la disposizione impugnata si trova a operare. La direttiva 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil313, ha lo scopo di ridurre le emissionidi gas a effetto serra nel quadro del Protocollo di
Kyoto e, instaurando un sistema di scambio e di allocazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, nell’ambito dell’Unione europea. La direttiva 2008/101/CE integra le attività aeree nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra. Il decreto impugnato riproduce, sostanzialmente, il contenuto di questa norma comunitaria.
Il ricorrente, alla luce di questo, ritiene che siano stati violati gli artt. 5, 39, 134 e 143 Cost. e gli art. 2, 6 e 92, l. spec. 8 agosto 1980 letti in combinazione con i principi di proporzionalità e di lealtà federale. In virtù dell’art. 6, le Regioni sono competenti a prevenire e a combattere l’inquinamento dell’ambiente. Dai lavori preparatori della l. spec. 8 agosto 1980 emerge che la competenza attribuita alle Regioni in materia di protezione dell’aria richiama quanto previsto dalla
313http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-076df, p. 12
normativa pregressa contenuta nella l. 28 dicembre 1964 sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico. L’art. 2 della suddetta legge definisce l’inquinamento atmosferico come toute émission dans l’air, quelle qu’en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou
solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens ou aux sites314. La Corte mette in evidenza che la competenza delle regioni in materia di protezione dell’aria comprende il potere di adottare delle misure al fine di diminuire le emissioni di gas a effetto serra nell’aria. Questo potere non si limita alle installazioni fisse ma si riferisce a tutte le emissioni di gas qualunque sia la loro provenienza. Per quanto attiene invece all’impatto del gas sull’ambiente e in particolare sul clima le Regioni godono della facoltà di adottare delle misure volte a far diminuire le emissioni di gas a effetto serra da parte dei velivoli, fermo restando che non gli è consentitoeccedere la propria competenza territoriale.
La Corte ritiene che il ricorso sia effettivamente fondato tenuto conto del fatto che, sebbene la Regione vallona possa esercitare le suddette funzioni in materia di tutela dell’ambiente, con le misure adottate contravviene il principio del limite territoriale, cui debbono assolutamente attenersi tutti gli enti territoriali nell’esplicazione delle proprie attribuzioni. In effetti, le norme da applicare ai voli in arrivo e in partenza dalla Regione vallona, che fra l’altro ha un’estensione territoriale minima, produrrebbero i propri effetti principalmente sullo spazio atmosferico di altre regioni, su quello marittimo di competenza federale e sui territori di altri Stati membri dell’Ue.
4.2.4 L’arret n. 168/2011 in materia di esportazione di materiali ed equipaggiamenti