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L’ arret n 109/2006 in materia di reintegrazione dei detenuti nella società

Nel documento La giustizia costituzionale in Belgio (pagine 195-200)

I CONFLITTI DI COMPETENZA COME ASPETTO RILEVANTE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA COUR D’ARBITRAGE/CONSTITUTIONNELLE (2003-2013)

4.6 Le decisioni in materia di Diritti di libertà

4.6.12 L’ arret n 109/2006 in materia di reintegrazione dei detenuti nella società

Il Governo fiammingo introduce un ricorso per l’annullamento degli artt. 19, 35-40, 102 e 103 della legge 12 gennaio 2005 sull’amministrazione degli istituti penitenziari e sullo status giuridico dei detenuti.

L’art. 19357 della l. 12 gennaio 2005 disciplina gli aspetti inerenti alle informazioni da fornire ai detenuti al momento del loro arrivo all’istituto penitenziario. Il Governo fiammingo domanda l’annullamento di tale norma in quanto ritiene che essa disciplini una materia che, in base al riparto della competenza legislativa operata dall’art. 5, l. spec. 8 agosto 1980, rientra nelle materie personalizzabili, quindi comunitarie. Allo stesso modo, l’art. 19358, par. 2, conferirebbe al Re un potere, quello di fissare le modalità più adeguate per fornire le informazioni ai detenuti, che eccederebbe la sua sfera di competenze essendo, quella della scelta della lingua da utilizzare, una prerogatva comunitaria.

Parimenti, vengono impugnati gli artt. da 35 a 40359 concernenti gli aiuti da fornire ai detenuti in vista del loro reinserimento nella società. In tali disposizioni, il Governo fiammingo

357 Selon l’article 19, § 1er, le détenu sera informé, lors de son accueil, de ses droits et de ses devoirs, des règles en

vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles depuis la prison en matière d’aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux, ainsi qu’en matière d’aide socialehttp://www.const-court.be/public/f/2006/2006- 051f.pdf

358 socialeL’article 19, § 2, donne au Roi le pouvoir de fixer les modalités nécessaires pour que ces informations soient

données au détenu dans une langue qu’il comprend ou de manière intelligiblehttp://www.const- court.be/public/f/2006/2006-109f.pdf

359 Les articles 35 à 37 de la loi attaquée règlent l’enquête sur la personne et la ituation des condamnés dans la

perspective de l’établissement du plan de détention individuel visé à l’article 38.

B.8.3. Aux termes de l’article 38, le plan de détention individuel est élaboré en concertation avec les condamnés et avec la participation de ceux-ci. Ce plan contient une esquisse du parcours de détention et, le cas échéant, des activités axées notamment sur la réparation du tort causé aux victimes. Le plan de détention contient aussi des avis éventuels concernant des transferts qui peuvent raisonnablement être prévus pour le condamné compte tenu de la durée des peines prononcées, des critères d’application des modalités particulières d’exécution et de libération anticipée ou de la date de la libération définitive. Ce plan contient des propositions d’activités auxquelles le détenu participera, telles que : 1° le travail disponible ou à mettre à sa disposition dans le cadre de l’exécution de la peine;

2° les programmes d’enseignement ou de formation, des activités de formation ou de recyclage et d’autres activités axées sur la réinsertion;

3° les programmes d’encadrement psychosocial ou les programmes de traitement médical ou psychologiquehttp://www.const-court.be/public/f/2006/2006-109f.pdf

rileva un ulteriore eccesso di competenza in quanto disciplinano ancora la materia degli aiuti sociali.

L’art. 102 è parte del Capitolo IX della l. 12 gennaio 2005 intitolato De l’aide sociale. Viene da sé il motivo per cui esso viene considerato lesivo degli artt. 128 e 130 Cost. e dell’art. 5, l. spec. 8 agosto 1980.

L’art. 103, parte del Capitolo X De l’assistance judiciaire et de l’aide juridique, statuisce che il detenuto ha diritto a usufruire degli aiuti sociali che gli sono offerti in carcere. Visto che la materia aiuti sociali non rientra nella competenza legislativa federale, l’esecutivo fiammingo ritiene che sia da considerarsi illegittimo.

Il Governo federale controbatte che i condannati a una pena restrittiva della libertà personale siano soggetti che hanno oltrepassato il limite della protezione giuridica che tutela i cittadini dagli abusi del pubblico potere e dalla criminalità. Nonostante ciò, in uno Stato di diritto, in cui è appannaggio delle istituzioni fornire assistenza ai cittadini, coloro che hanno oltrepassato la barriera della legalità non possono essere abbandonati a sé stessi. Gli deve essere garantito lo stesso trattamento che viene fornito al resto della comunità. Attraverso la legge impugnata, il legislatore federale non intendeva affatto sottrarre delle competenze alle Comnunità e, tantomeno, regolare una materia che non rientra nella sfera giuridica statale, esso voleva soltanto garantire che tali soggetti fossero comunque titolari di certi diritti che sarebbero poi stati disciplinati dall’ente territoriale di competenza

La Corte, condividendo tale impostazione, dichiara legittima la norma impugnata rigettando il ricorso.

Osservazioni conslusive

L’analisi della giurisprudenza 2003-2013 della Cour d’arbitrage/Constitutionnelle costituisce l’elemento chiave per dimostrare che nel disomogeneo e frastagliato Belgio esiste davvero un organo volto a garantire l’equilibrio fra gruppi politici, sociali e culturali. Il ruolo stabilizzatore della Corte coinvolge non solo i fiammminghi e i valloni, maanche lo Stato federale, la cui legislazione, spesso e volentieri, è oggetto di contestazione da parte degli enti territoriali.

Nei precedenti capitoli sono state prese in considerazione le numerose riforme, cinque per l’appunto, che hanno modificato l’assetto istituzionale del Paese, trasformando la forma di Stato da unitaria in federale, e che hanno rivisto le funzioni di determinati organi e enti federati, valgano per tutti gli esempi relativi al funzionamento delle Camere, e in particolare del Senato, oppure l’ampliamento delle competenze di Comunità e Regioni a discapito della Stato centrale, ovvero l’istituzione, in un primo momento, della Cour d’arbitrage che diventa poi una vera e propria Corte dei diritti.

A parte quest’ultima, a parere di chi scrive, di tante riforme, nessuna è riuscita davvero a concretizzare ciò che si proponeva, vale a dire: non si è raggiunto l’obiettivo di dar luogo a uno Stato, regionale o federale che fosse, in grado di garantire delle stabili ed equilibrate relazioni fra gruppi etnico-linguistici e che funzionasse in maniera coerente alle aspettative. Il primo gradino dell’evoluzione della forma di Stato, da unitario a regionale, per citarne una, ha dato vita a un ordinamento caratterizzato da un forte decentramento e dall’attribuzione di una grande autonomia alle Regioni e alle Comunità, molto più marcati di quanto non lo fossero in Italia per esempio, e che rendevano il Belgio sempre più vicino a uno Stato autonomico in cui gli enti territoriali rivendicavano sempre maggior spazio e funzioni. La naturale svolta verso il federalismo, però, è stata altrettanto insoddisfacente se si tiene conto, innanzitututto, che si tratta di un federalismo di sovrapposizione in cui sembrano alquanto farraginosi gli, invece, indipensabili meccanismi di cooperazione. In secondo luogo, dal modo in cui è strutturato il riparto della competenza legislativa fra Stato centrale, Regioni e Comunità si evince che ancora non sono ben chiari i ruoli a essi attribuiti all’interno dell’ordinamento. I ricorsi per annullamento relativi a conflitti di competenza vertono quasi sempre sugli stessi ambiti materiali, radiodiffusione e televisione, tutela dell’ambiente, insegnamento e assistenza alla persona. In un Paese in cui convivono tre differenti tipologie di enti, che in sostanza operano sovrapponendosi territorialmente e funzionalmente, almeno l’attribuzione di determinati settori a un solo legislatore dovrebbe essere scontata. E invece, in Belgio emerge costantemente la difficile convivenza fra gruppi etnici e linguistici da un lato, e la

volontà di avere sempre più spazio e autonomia, soprattutto a discapito dello Stato federale, da parte della Regione fiamminga, dall’altro. Anche gli organi istituzionali, che si tratti del Consiglio dei ministri –strutturato in maniera paritaria, sette fiamminghi e sette valloni, a cui si aggiunge il Primo ministro, per garantire una rappresentanza proporzionata alle due principali etnie- oppure del Senato –che dovrebbe essere una Camera federale, secondo i tradizionali modelli europei e non, valgano per tutti il caso tedesco e statunitense- non assolvono completamente alla propria funzione, ovviamente non dal punto di vista tecnico360.

L’unico esperimento che sembrerebbe, almeno fino ad ora, essere davvero riuscito è quello che ha dato luogo alla creazione della Cour d’arbitrage. Fortemente contestata, la Corte, prima per le sue modeste funzioni, poi, probabilmente conscia della reale situazione politico-istituzionale belga, non ha mai, come si temeva, messo a repentaglio la centralità del Parlamento, piuttosto ne ha supplito le mancanze, soprattutto nel cercare di equilibrare situazioni che, sommandosi le une alle altre, avrebbero potuto minare l’unità dello Stato. La Consulta, data la sua composizione e il suo funzionamento, garantisce che la rappresentanza etnico-linguistica, ma anche politica, sia equa. Com’è noto, infatti, la metà dei membri di ciascun gruppo che compone il plenum dell’organo di giustizia costituzionale è di derivazione politica –abbiamo visto esservi i cosiddetti membri laici e i giuristi di professione- e che anche il sistema partitico belga si caratterizza per il suo frazionamento in fiammingo e vallone. Una rappresentanza sproporzionata sotto, anche soltanto uno, dei due punti di vista, avrebbe potuto far piombare il Belgio nel caos più totale conducendolo, molto probabilmente, alla deriva istituzionale. Tale esperienza, fra l’altro, è stata in parte già vissuta data l’incapacità, dovuta ovviamente a questioni numeriche in Parlamento, di dar vita a un governo fra il 2010 e il 2011. Va sottolineato, però, che nemmeno in questo biennio la Corte ha rallentato la propria attività lasciando che gli eventi, se non addirittura gli stravolgimenti politici, influenzassero le sue decisioni. Nel periodo in questione, infatti, in linea con la tendenza che ha caratterizzato il

360

En quelque trente-sept ans c’est un rétournement complet qu’à réalisé le droit belge. Et il l’a réalisé sans le rechercher, et meme contre la volonté affichée de bon nombre d’acteurs politiques. La Belgique passe pour etre un pays de paradoxes, voire de surréalisme. Bien des points de son évolution récent illustrent en tout cas ce qu’Alain Peyrefitte a appelé l’effet Sérendip, du nom d’un conte d’origine persane réécrit par Horace Walpole, dans lequel toute action produit l’effet inverse de celui qui est récherché. Ce sont principalement les opposants au fédéralisme qui ont construit l’état fédéral, à force de concessions dont ils niaient vigoureusement qu’elles participent d’un projet fédéral. Jusqu’au jour où il fut patent que ce qui avait été mis en place était bien du fédéralisme. De meme, le principe meme du controle juridictionnel de la constitutionnalité des lois a été rejeté, alors meme que ses bases etaient posées. Mais une fois celles ci établies, une dynamique s’est mise en place. La sauveguarde du partage des compétences entre les communautés culturelles et l’Etat, puis entre les communautés (tout court), les régions et l’Etat à nécessité une intervention juridictionnelle. Immaginée d’abord sous une tutelle parlamentaire aberrante, puis liberée de cette tutelle en contrepartie de l’incorporation, dans la juridiction, de personnalités issues du monde politique, la Cour d’arbitrage a demontré, par sa jurisprudence, qu’un controle juridictionnel sur les lois ne conduisait pas à l’anarchie ni au gouvernement des juges dont le spectre avait été maintes fois brandi. Quand un controle un controle de constitutionnalité limité à ce qui parissait nécessaire pour sauveguarder la sérénité dans l’organisation de l’enseignement a été exigé comme contrepartie de sa communautarisation, nul n’a hésité sur l’institution auquel il fallait le confier. La Cour d’arbitrage c’est imposée d’amblée. Et les pouvoirs qu’elle a reçus à cette occasion ont trouvé leur emploi dans bien d’autres domaines que l’enseignement Leroy M., Le controle de la constitutionnalité des lois en Belgique.., p. 85

decennio 2003-2013, sono state pronunciate cinque sentenze su ricorsi per annullamento relativi a conflitti di competenza. Si tratta di un dato esiguo se lo si paragona all’attività posta in essere sulla stessa tematica da parte di altre Corti costituzionali, ma che nel contesto belga non sorprende visto che la graduale trasformazione della Cour d’arbitrage in Corte costituzionale ha lasciato sempre meno spazio ai conflitti di competenza fra enti in favore di questioni legate, prevalentemente, alla tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti. Come si evince dalla tabella 1, pag 3, soltanto nel 2004 sono state pronunciate dieci sentenze su conflitti di competenza, mentre negli anni successivi non sono mai state più di sei.

Dai dati presenti nelle tabelle 1, 2 e 3, pag 3, 4 e 5, è stato rilevato che i principali ricorrenti sono il Governo federale e quello fiammingo e che, dunque, le più contestate sono proprio le disposizioni contenute nelle leggi federali e nei decreti fiamminghi. Che si tratti di una Corte

d’equilibrio e non di un organo politicamente schierato, o di parte, si evince proprio dalla dinamica

relativa alle decisioni prese in merito alle questioni presentate. In effetti, dalle 42 sentenze prese in considerazione si può rilevare una sorta di alternanza nei giudizi che sembrerebbe, quasi, volta a evitare che gli enti ricorrenti, e con loro i cittadini che in essi risiedono, possano recriminare di esser stati discriminati dal parere di una Consulta che ha adottato delle posizioni centraliste oppure francofone piuttosto che neerlandofone. Ciò non significa che la Corte decida a prescindere dalle ragioni giuridiche fondamentali attinenti alla questione, ma soltanto che essa analizza attentamente tutti i profili relativi alle motivazioni addotte dai ricorrenti, soprattutto quando si tratta di tematiche delicate che potrebbero, con una decisione azzardata o non valutata nei minimi particolari, mettere a repentaglio il già instabile equilibrio di un ordinamento fortemente disomogeneo. E’per questo che, a parere di chi scrive, i giudici costituzionali cercano di non fermarsi dinnanzi al mero dato formale, fornito dalla Costituzione oppure dalla legislazione speciale, ma analizzano e sviscerano la normativa pregressa che può aver giustificato una determinata scelta da parte del legislatore, federale, regionale o comunitario, i lavori preparatori, sia delle norme parametro che di quelle oggetto di contestazione, e i documenti parlamentari in generale, che la orientano nel percepire la volontà degli organi legislativi.

Il risultato di tale attività permette, allora, di giustificare mutamenti della giurisprudenza su una stessa questione –emblematiche, in questo senso, sono le sentenze in materia di telecomunicazioni e di servizi alla persona, assurance soins- e l’alternarsi di pronunce di rigetto e di accoglimento in favore, oppure contro, l’istanza di un ente piuttosto che dell’altro.

Per dimostrare la validità della tesi poc’anzi sostenuta, nonché per fare chiarezza sul punto, si ritiene opportuno riportare nella tabella sottostante i dati inerenti alle decisioni prese dalla Cour, in termini di accoglimento e di rigetto, reativi alle sentenze di cui in precedenza si è parlato.

Numero sentenza Ricorrenti Giudizio 8/2003 Commissione comunitaria francese vs Comunità fiamminga Rigetto 92/2003 Governo fiammingo vs Comunità francofona Inammissibilità

133/2003 CdM vs Governo fiammingo Ricorso ritirato

12/2004 Governi fiammingo e vallone

vs CdM

Rigetto

45/2004 Regioni vallona e fiamminga

vs CdM

Accoglimento

97/2004 Governo fiammingo vs CdM Ricorso ritirato

104/2004 Governo fiammingo vs CdM Rigetto

108/2004 Governo faimmingo vs

Regione di Bruxelles-Capitale

Ricorso ritirato

132/2004 Governo fiammingo vs CdM Rigetto

145/2004 CdM, Governo vallone e

Collegio commissione comunitaria francese vs

Comunità fiamminga

Accoglimento

155/2004 Governo fiammingo vs CdM Rigetto

174/2004 Governo fiammingo vs CdM Accoglimento

194/2004 Governo di Bruxelles-Capitale

vs CdM

Irricevibile

114/2005 CdM vs Governo fiammingo Accoglimento

164/2005 Governo fiammingo vs CdM Accoglimento

3/2006 Regione di Bruxelles-Capitale vs CdM Rigetto 16/2006 Governi regionale e comunitario vallone e francofono vs Governo fiammingo Procedimento sospeso

Nel documento La giustizia costituzionale in Belgio (pagine 195-200)

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