I CONFLITTI DI COMPETENZA COME ASPETTO RILEVANTE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA COUR D’ARBITRAGE/CONSTITUTIONNELLE (2003-2013)
4.3. Le decisioni in tema di infrastrutture e trasporto di energia elettrica
4.3.1 L’arret n. 174/2004 in materia di regolamenti complementari relativi alle autostrade
Il Governo fiammingo, cui si aggiunge in un secondo momento quello vallone, impugna gli art.t 2-3-4 della l. 7 febbraio 2003 recante alcune disposizioni in materia di sicurezza stradale. In
325http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-007pdf, p. 8
primis, esso denuncia la violazione dell’art. 39326 Cost. e dell’art. 6, § 1, III, V e X, 1°, 2°bis et 8 della l. spec. 8 agosto 1980 ai sensi dei quali spetta ai comuni emanare norme in materia diadozione dei regolamenti complementari relativi alle autostrade situate sul proprio territorio. L’unica eccezione è costituita dalle competenze riservate al Ministro federale per le infrastrutture come sancito dall’art. 3, § 1, 1° delle nuove leggi sulla polizia stradale. Il Governo vallone ritiene che sia stato oltrepassato il limite relativo al riparto delle competenze posto dalla Costituzione e che si sia disciplinato con una legge federale un’ambito rientrante nelle materie lavori pubblici, agricoltura e foreste di comprovata competenza legislativa regionale.
Il Consiglio dei ministri ritiene si tratti di una questione attinenete principalmente alla circolazione e al traffico urbano e extraurbano piuttosto che alle infrastrutture o all’agricoltura e alle foreste e che la materia police générale è di esclusiva competenza federale. Tutto ciò non impedisce, però, né ai comuni di approvare degli accordi di cooperazione, né alle regioni di intervenire esercitando operazioni a tutela delle iniziative comunali.
In seconda battuta, viene messo in evidenza il mancato rispetto del principio di lealtà
federale.
In terzo luogo, il Governo fiammingo sviluppa un’ulteriore argomentazione che propone una lettura combinata del principio di lealtà federale e degli artt. 10 e 11 Cost. Il non rispettare il primo ha comportato la violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.
Analizzati i lavori preparatori della Costituzione e l’art. 39 della stessa, la Corte conclude il giudizio considerando fondato il primo punto, ma dichiarando, per vari motivi, di non potersi esprimere sugli altri due327.
4.3.2 L’arret n. 194/2004 e n. 3/2006 in materia di infrastrutture aeroportuali
Il Governo di Bruxelles-Capitale introduce un recours per l’annullamento dell’art. 68 della
loi-programme 9 luglio 2004 di conversione dell’arreté royal del 27 maggio 2004 concernente la
conversione della Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in una S.p.a., e dello stesso
arreté royal del 27 maggio 2004.
326 La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler
les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
327
Le premier moyen est fondé. Dès lors que les autres moyens ne peuvent aboutir à une annulation plus étendue, il n’y a pas lieu de les examiner. http://www.const-court.be/public/f/2004/2004-174f.pdf, p. 11
In mancanza di alcuni elementi fondamentali da allegare alla richiesta per dare avvio al procedimento, la Corte dichiara il ricorso irricevibile
Anche il ricorso 3/2006 è introdotto dal Governo della Regione di Bruxelles-Capitale che ripropone la stessa questione giudicata irricevibile dalla Corte con la sent. 194/2004. Viene impugnato di nuovo l’art. 68 loi-programme 9 luglio 2004, che recepisce l’arreté royal 27 maggio 2004 sulla trasformazione del Brussels international airport company in società per azioni, e lo stesso arreté royal del 27 maggio 2004.
Il Governo di Bruxelles-Capitale denuncia la violazione degli artt. 23, 39 e 134 Cost., dell’art. 6, § 1er, II, 1°, l. spec. 8 agosto 1980 nonché del principio di proporzionalità. Alla BIAC sarebbero imposti, dall’art. 68 della legge impugnata, una serie di obiettivi volti allo sviluppo delle attività aeroportuali, che non tengono minimamente conto dei vincoli ambientali e paesaggistici, materia che rientra nella competenza legislativa regionale. In particolare, per quanto attiene il territorio di Bruxelles-Capitale l’organo legislativo regionale non sarebbe in grado di poter esercitare la propria funzione a causa delle misure normative adottate con l’art. 68 della legge impugnata e della violazione del principio di proporzionalità.
Il Consiglio dei ministri, ovviamente, respinge quanto sostenuto dalla ricorrente, visto che non vengono in primo luogo, specificati gli elementi che non permetterebbero alla Regione di Bruxelles-Capitale di esercitare le proprie funzioni e, in secondo luogo e a maggior ragione, dato che si tratta di norme generali e astratte. L’Esecutivo federale mette in evidenza, anche, come l’annullamento totale o parziale della loi-programme, potrebbe danneggiare gravemente la BIAC stessa e i suoi azionisti, mentre il Governo di Bruxelles-Capitale sottolinea che la disposizioneannullata continuerebbe a produrre i propri effetti per ilperiodo di tempo limitato durante il quale il Parlamento procederà a una nuova produzione normativa.
La Corte giudica infondate le richieste avanzate dalla Regione di Bruxelles-Capitale mettendo in evidenza che sotto nessun punto di vista, sia organizzativo che ambientale, le norme impugnate arrechino un pregiudizio alla libertà d’azione del legislatore locale.
4.3.3 L’arret n. 98/2013 in materia di trasporto dell’energia elettrica
Il Governo fiammingo introduce un ricorso per l’annullamento parziale della l 8 gennaio 2012 che apporta modifiche alla l 29 aprile 1999 relativa all’organizzazione del mercato dell’elettricità e alla l 12 aprile 1965 sul trasporto per canalizzazione di prodotti gassosi e di altro genere.
In primo luogo, il ricorrente sostiene che l’art. 9, l. 8 gennaio 2012 violi l’art. 39 Cost. e l’art. 6, § 1, VII, c 1, a) l. spec. 8 agosto 1980. Esso contiene norme restrittive da applicarsi alle società che gestiscono la rete nazionale del trasporto di elettricità e che si aggiungono a quelle già elencate nelle disposizioni della legge sull’elettricità La rete nazionale per il trasporto dell’elettricità comprende le linee aeree, i cavi sotterranei e gli impianti per il trasporto di energia da un Paese all’altro, verso i clienti diretti dei produttori e verso i distributori autorizzati in Belgio piuttosto che le interconnessioni fra centrale elettriche e rete elettrica. La gestione della rete di trasporto è affidata a un unico gestore.
L’articolo oggetto del ricorso viene, quindi, impugnato dato che aggiunge all’art. 9 della legge sull’elettricità la frase le gestionnaire du réseau ne peut détenir, directement ou
indirectement, des droits d’associé, quelle qu’en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s’entend sans préjudice des dispositions de l’article 8, § 2
Ai sensi dell’art. 6, l, spec, 8 agosto 1980 e dell’art. 39 Cost. le Regioni sono competenti su:
Les aspects régionaux de l’énergie, et en tout cas :
a) La distribution et le transport local d’électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts;
b) La distribution publique du gaz;
c) L’utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux; d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance; e) La valorisation des terrils;
f) Les sources nouvelles d’énergie à l’exception de celles liées à l’énergie nucléaire; g) La récupération d’énergie par les industries et autres utilisateurs.
h) L’utilisation rationnelle de l’énergie.
Toutefois, l’autorité fédérale est compétente pour les matières dont l’indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir :
a) Le plan d’équipement national du secteur de l’électricité; b) Le cycle du combustible nucléaire;
c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l’énergie; d) Les tarifs.
In base a tale dettato, la Corte conclude che l’intento del legislatore speciale e dei Costituenti era quello di dar luogo a una competenza esclusiva ma comune in materia di politica
energetica. Le regioni legiferano in materia di distribuzione del gas e dell’energia locale, mentre lo Stato centrale è chiamato a legiferare sulle questioni inerenti al trasporto non locale dell’energia.
Il Consiglio dei ministri, in proposito, precisa che la disposizione incriminata non detta norme in materia di distribuzione o di trasporto dell’energia, ma non fa altro che confermare la possibilità, conferita a certe condizioni dall’art. 8, § 2, della legge sull’electricita, di esercitare ugualmente delle attività di gestione e di distribuzione. Senza l’aggiunta della suddetta frase le disposizioni pregresse sarebbero contraddittorie
La Corte condivide tale punto di vista e giudica dunque infondato il ricorso.
In seconda battuta, il ricorrente ritiene violati gli artt. 39 Cost. e 6, § 1, VII, c 1, b, l. spec. 8 agosto 1980 da parte degli artt. 9, 4° e 80, l. 8 gennaio 2012 in quanto li ritiene affetti da un vizio relativo a un eccesso di competenza. Essendo le motivazioni addotte sostanzialmente identiche a quelle precedentemente esposte la Corte ritiene infondata anche tale questione.
L’altro articolo oggetto del ricorso è il 15/9bis che introduce un regime particolare per le reti idustriali chiuse che sono legate a quella per il trasporto. In deroga alle norme generali contenute nella legge sul gas i gestori di una rete industriale chiusa sono sottomessi soltanto a degli obblighi minimi e sono sottoposti soltanto a quelli imposti alle imprese elettriche e a quelle che distribuiscono gas naturale. In base all’art. 6 della suddetta legge le regioni sarebbero le uniche titolari della funzione legislativa in materia di distribuzione pubblica di gas, mentre è il legislatore federale che ne determina le tariffe.
La questione è soltanto parzialmente fondata. Infatti, l’art. 80, l. 8 gennaio 2012 verrà annullato soltanto nel momento in cui sarà inserito l’art. 15/9bis, §§ 1, 2 e 4 nella legge sul gas e fintanto che tali disposizioni saranno applicabili alle reti industriali situate nella sfera di competenza territoriale regionale.
La quarta violazione denunciata è quella operata contro gli artt. 31, 1°, 84, 1° e 2°, e 105, § 2, ottavo, nono e decimo, l 8 gennaio 2012, che violerebbero l’art. 39 Cost. e l’art 6, § 1er, VII, c 1, f, l. spec. 8 agosto 1980; la quinta è quella che si è concretizzata con l’entrata in vigore degli artt. 8, 2°, 31, 1°, 65, 6°, 84, 1° e 2°, e 105, § 2, ottavo, nono, e decimo l 8 gennaio 2012 che violerebbero gli artt. 39 Cost. e 6, § 1, VII, c 1, h, l. spec. 8 agosto 1980, mentre la sesta, sarebbe quella messa in atto dagli artt. 31, 1°, e 84, 1 e 2, l. 8 gennaio 2012, contro gli artt. 39 Cost. e gli artt. 6, § 1er, II, c. 1, 1°, l. spec. 8 agosto 1980
Il Consiglio dei ministri mette in evidenza che il primo e il secondo punto sono carenti dell’oggetto in quanto vertono sull’art. 105 § 2, ottavo, nono e decimo capoverso l. 8 gennaio 2012 già abrogato dall’art. 13, l. 25 agosto 2012 In virtù dell’art. 16, l. 25 agosto 2012, l’abrogazione
dell’art. 105, l. 8 gennaio 2012, è entrata in vigore il 14 settembre 2012. Sebbene l’abrogazione sia stata tardiva, il ricorrente ritiene che la norma abbia prodotto i propri effetti soltanto formalmente.
Inoltre, la promozione delle risorse energetiche rinnovabili è di competenza regionale, poiché l’art. 6 § 1, VII, c. 1, l. spec. 8 agosto 1980 inserisce fra gli aspetti regionali dell’energia les
sources nouvelles d’énergie e l’utilisation rationnelle de l’énergie, nonché la protezione del clima. En effet, sauf les exceptions mentionnées expressément, le législateur spécial a attribué aux régions la compétence exclusive en matière de protection de l’environnement, des sources nouvelles d’énergie et de l’utilisation rationnelle de l’énergie328. Le disposizioni impugnate, dunque, a parere
della Corte, non sono necessarie al fine di esercitare le competenze riservate in materia di trasporto dell’energia. E’compito regionale imporre, nelle materie di propria attribuzione, determinati obblighi a tutti gli attori presenti nel mercato dell’energia, sia per quanto attiene l’esercizio delle proprie attività sulla rete di distribuzione che anche per quanto concerne le loro attività sulla rete del trasporto di gas naturale o sulla rete di trasporto dell’elettricità.
In questo senso le motivazioni addotte dal ricorrente sono solo parzialmente fondate con il conseguente annullamento di una parte delle disposizioni contestate
Il settimo punto del ricorso è diretto contro l’art. 37, § 3, l. 8 gennaio 2012, che violerebbe le regole sul riparto di competenze combinate con il principio di proporzionalità nella parte in cui questo articolo fissa unilateralmente il punto di contatto con la normativa comunitaria in seno all’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie. Anche per questo profilo la questione appare infondata