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L’art. 11 della costituzione italiana e l’art. 5 del Trattato Atlantico

III. L’italia e la NATO: la situazione iniziale

III.1 L’art. 11 della costituzione italiana e l’art. 5 del Trattato Atlantico

La compatibilità tra l’art. 11 della Costituzione italiana91 e l’art. 5 del Trattato Atlantico ha alimentato 70 anni di discussioni.

Recita l’art. 11 della Costituzione italiana: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Recita l’art. 5 del trattato Atlantico: Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti,

90 Ibidem pag. 738 – 741.

91 La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

L’articolo 11, fin dall’inizio delle trattative, è stato impugnato dai detrattori sfavorevoli all’allineamento NATO – ITALIA per cui si sono creati due schieramenti, uno pro e uno contro NATO in virtù del citato articolo.

Stranamente, a 70 anni di distanza, l’opinione pubblica continua a schierarsi su due posizioni diametralmente opposte, non raggiungendo mai un compromesso ideale.

In questa sede si decide di riportare le tesi delle posizioni opposte sostenute da Natalino Ronzitti, professore ordinario di Diritto Internazionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma, e da Ugo Giannangeli, avvocato, nella relazione di sostegno al Comitato del NO.

Chi è favorevole, sostiene92 l’inesistenza di un contrasto con l’art. 11 della Costituzione, dove si accosta il concetto di ripudio della guerra a quello di guerra di aggressione. In pratica nell’articolo si vieta solo la guerra come conflitto caratterizzato da un uso macroscopico della forza armata, ma non si esprime contrarietà agli interventi militari non qualificabili come guerra, che invece sono leciti in base alle norme dettate dall’ordinamento internazionale e dalle Nazioni Unite.

In quest’ottica si possono leggere i coinvolgimenti italiani:

- l’intervento italiano in Kosovo del 1999 non è stata guerra, ma un intervento umanitario93 col fine di escludere la condizione di aggressione;

92 Approfondimento in https://www.proversi.it/tesi/dettaglio/960-le-operazioni-nato-sono-compatibili-con-l-art-11-della-costituzione-italiana-c. si citano le tesi di Natalino Ronzitti, professore ordinario di Diritto Internazionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma.

93 L’intervento umanitario è uno strumento necessario e un dovere della comunità internazionale al fine di garantire l’effettività dei diritti umani violati.

- l’intervento in Afghanistan e la partecipazione italiana all’operazione Enduring Freedom94 sono legittimati dallo scopo della difesa collettiva, che può essere esercitata sia contro uno Stato sia contro un attore non statale, cioè un gruppo terroristico;

- nell’intervento anglo-americano in Iraq e l’operazione Antica Babilonia, l’Italia non ha partecipato attivamente, ma ha consentito il transito di materiali di armamento e di contingenti militari alleati, al pari di altri Stati membri della Nato.

Le organizzazioni internazionali, Nazioni Unite e Unione Europea, interpretano l’art. 11 non come una dichiarazione italiana di neutralità, ma di non belligeranza95. Pertanto l’articolo è politicamente corretto e integra nel concetto di pace quello di sicurezza. Gli interventi accanto alla NATO sono inquadrati come peace-keeping;

operazioni sotto “l’autorità” del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sotto la

“responsablità” dell’Osce; peace support operations; interventi umanitari; interventi a favore di uno stato non membro della Nato, che sia stato oggetto di attacco armato; post-conflict peace building.

94 L’operazione Enduring Freedom aveva come obiettivo di colpire le cellule dell’organizzazione terroristica Al Qaeda presenti in Afghanistan, nonché il regime talebano. Le operazioni militari prevedevano una serie di attacchi aerei contro obiettivi militari e basi terroristiche in territorio afgano e la caduta del regime talebano. Al termine dell’operazione si è lavorato per realizzare la definitiva pacificazione e stabilizzazione del Paese. L’Italia ha partecipato all’operazione con compiti di sorveglianza, interdizione marittima e monitoraggio di traffici illeciti, attività svolte inizialmente da un Gruppo navale d’altura e da una fregata. Dal 2003 poi è stata operativa in Afghanistan la Task Force "Nibbio", con la quale l’Esercito ha sorvegliato una zona di confine tra Afghanistan e Pakistan, impedendo infiltrazioni di talebani e di terroristi.

95 La neutralità e la non belligeranza di uno stato in relazione ad un conflitto sono due concetti diversi. Lo Stato non belligerante presta aiuto ad una delle parti senza entrare nel conflitto e non può consentire l’uso del suo territorio come base di attacco. La neutralità implica l’obbligo di astensione di uno Stato dal compiere atti di ostilità e di trasferimento di armi nei confronti dell’uno o dell’altro belligerante; l’obbligo di prevenzione, ovvero il divieto che il territorio sia utilizzato come base per operazioni ostili; l’obbligo di imparzialità, come non imposizione ai propri cittadini un embargo nei confronti di uno solo dei belligeranti. Uno stato neutrale ha diritto al rispetto del proprio spazio aereo e del proprio territorio e alla tutela dei diritti dei propri cittadini e dei 4 loro beni.

Approfondire in N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2011.

Chi invece sostiene l’incostituzionalità dell’alleanza NATO – Italia96 riflette che la condizione è evidente dal 1999, sia con il bombardamento della Serbia che con l’adozione a Washington del Nuovo Concetto Strategico.

Per dimostrare l’incostituzionalità è opportuno accostare l’art. 11 della Costituzione italiana all’art. 5 del Trattato Atlantico: considerando che la missione in Serbia è stata out of area euro – atlantica e che non c’è stata una strategia di difesa preventiva, che avrebbe giustificato una guerra preventiva, il bombardamento è stato un’aggressione in atto, ovvero una guerra. Perciò esiste incompatibilità e a dimostrazione che l’intervento del 1999 ha riacceso la discussione che gli accordi del Patto Atlantico devono essere rivisti, si riporta come si è espresso Giulio Andreotti (On., 16/6/1999): “Se si vuole cambiare il Patto Atlantico, lo si deve fare con le forme con le quali si cambiano i patti. Non è possibile sotto la dizione generica di ‘nuova strategia’ dare per acquisito, quindi per valido, l’insieme dei documenti che sono stati adottati nel Consiglio di Washington. Questo è illegittimo. L’adesione deve essere rivista e rivalutata con le forme previste dagli artt.7297 e 8098 della Costituzione, così da permettere il controllo parlamentare e democratico. Per i motivi detti deve essere rivista e rivalutata anche la presenza delle basi USA e NATO sul nostro territorio”99.

Nel 2016 la mozione Manifesto100 ha analizzato le missioni della NATO nelle guerre di Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Somalia, Sudan, Libia, Siria, Ucraina e ha concluso che non si è trattato di un’operazione di difesa collettiva, ma di un’ attività di aggressione. Queste guerre così hanno fatto perdere il senso di sicurezza

96 Si decide di prendere in esame l’intervento di Ugo Giannangeli, avvocato, nella relazione di sostegno al Comitato del NO (“L’adesione alla NATO è ancora legittima costituzionalmente?”

Relazione dell’avv. Ugo Giannangeli), pubblicata nel sito di petizioni “change.org”, il 29 ottobre 2015.

97 Art. 72: Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

98 Art. 80: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

dichiarato negli articoli 11 della Costituzione e 5 del Trattato Atlantico, a vantaggio degli interessi degli Stati NATO. Dal canto suo la NATO, con le sue decisioni, ha contribuito a incentivare le azioni terroristiche di matrice religiosa e settaria per cui il sistema di sicurezza rischia di esporre l’Italia a gravissimi pericoli, violando la nostra Costituzione e trattati internazionali fondamentali.

Le polemiche restano ancora accese nonostante che la Corte di Cassazione, con la sentenza sibillina n° 1920 del 22/03/1984 si è pronunciata per la compatibilità tra Costituzione e NATO perchè nell’intrepretazione di convenzioni internazionali non bisogna mai dare alla parola un significato letterale ma interpretarla in virtù dei patteggiamenti e compromessi operati per coordinare la norma con le altre convenzioni internazionali.

Ad alimentare ulteriormente le discussioni, in aggiunta al concetto di ripudio della guerra è la limitazione della sovranità italiana a causa della presenza delle basi militari NATO e americane.