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L’art 13 del d.lgs n.70/03 (di attuazione della Direttiva 2000/31/CE

a) I contratti conclusi in rete.

3. L’art 13 del d.lgs n.70/03 (di attuazione della Direttiva 2000/31/CE

ora trasfuso nel Codice del Consumo) prevede esplicitamente che «Le norme

sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica». Questo richiamo porterebbe ad escludere che la

disciplina dei contratti conclusi tramite internet evidenzi una “incompatibilità” con le tecniche di formazione del consenso disciplinate agli artt. 1326 c.c., ma, a ben vedere, detto richiamo sembra più di facciata, perché se si osserva con attenzione al complesso della normativa citata si scopre che la formazione del contratto concluso on-line è governata diversamente, e ben poco spazio rimane all’applicazione delle norme codicistiche sulla formazione del contratto.

Seppure si volesse adottare uno schema di diritto comune questo non si ricaverebbe dall’alternativa degli schemi degli artt. 1326 e 1327 c.c.. Innanzitutto perché dello schema delineato dall’art. 1326 c.c. mancherebbe la proposta cioè una dichiarazione del prestatore del servizio diretta al singolo consumatore e contenente i termini definitivi della negoziazione. I siti web, come ognun sa, contengono offerte rivolte alla generalità dei consumatori e sovente è consentito a questi di optare tra diverse condizioni inerenti, ad esempio, le modalità di pagamento ovvero alle modalità di spedizione e ai correlativi tempi di consegna dei beni acquistati: solo la scelta del destinatario del servizio consentirebbe di configurare un compiuto programma contrattuale. Occorre poi considerare l’ulteriore fase prevista dal 2 comma dell’art. 13 del

84 decreto legislativo in esame, l’invio «senza ingiustificato ritardo», da parte del prestatore della ricevuta dell’ordine «contenente un riepilogo delle condizioni

generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna, dei tributi applicabili». Sembrerebbe, quindi, in tal caso che ai fini del perfezionamento

del contratto non sia sufficiente l’arrivo dell’accettazione-ordine all’indirizzo del proponente (come, invece, nello schema generale dell’art. 1326, comma 1, c.c.), ma necessita che il proponente avvisi l’altra parte di aver ricevuto l’accettazione «quasi che il procedimento formativo del contratto subisca uno spostamento in avanti, venendo a concludersi presso l’oblato-consumatore, e quando questi è messo a conoscenza che il proprio ordine è stato ricevuto dal venditore»255. Sul piano funzionale resta, dunque, la perplessità sollevata da una proposta fatta al buio da un consumatore che riceverà le informazioni sulle qualità essenziali del servizio o del prodotto acquistato soltanto con l’accettazione e quindi dopo aver (conclusivamente ed inconsapevolmente) consumato il proprio potere di autonomia. Non va dimenticato, come più volte accennato, che la rete veicola dichiarazioni che si incrociano in tempi brevissimi, talvolta neppure misurabili. La brevità dei tempi di invio e ricezioni delle dichiarazioni rende di fatto impossibile esercitare la revoca prima dell’accettazione, poiché, è chiaro che è impossibile far pervenire la revoca prima dell’accettazione (secondo il parametro dell’art. 1328 c.c.). Anche per tali ragioni, il cyberspace azzera, o riduce fortemente, le differenze tra procedimento generale di formazione del contratto (art. 1326 c.c.) e quello speciale previsto dall’art. 1327 c.c..

255 A.M. BENEDETTI, Autonomia procedimentale e formazione del contratto virtuale: annotazioni sull’art. 13 del d.lgs. 70/2003, cit, p. 80, che ritiene la conferma d’ordine sia

oggetto non già di un obbligo ma di un onere procedimentale che garantirebbe la chiusura del contratto presso il consumatore. Di opinione difforme, M. GORGONI e G. GRISI, Restano

dubbi sulla conclusione del negozio, in Commercio on line: contratti più sicuri per i consumatori che stipulano in rete, in Guida al diritto, 24 maggio 2003, p. 43, secondo i quali

tale fase «non si inserisce nell’iter di perfezionamento del contratto informatico» e, conseguentemente, non saremmo «al cospetto di un momento integrante una tecnica di conclusione irriducibile a quelle ‘di diritto comune’».

85 Di quest’ultimo mancano i presupposti enumerati dalla norma: la richiesta del proponente, la natura dell’affare, gli usi. Soprattutto manca la

ratio di certezza e di rapidità dell’esecuzione, propria dei rapporti tra

imprenditori e non trasponibile ai rapporti con i consumatori senza un sacrificio della loro posizione contrattuale. La deroga allo schema generale proposta-accettazione è disciplinata sul presupposto che il soggetto sacrificato sia il proponente e trova ragion d’essere negli usi del commercio e nell’interesse (ancora del proponente) a che l’oblato esegua senza indugio. Sulla tutela del consenso prevale quella dell’efficienza dei meccanismi di organizzazione delle imprese e del mercato256. Nella nostra ipotesi a concludere tramite l’esecuzione (cioè il pagamento con carta di credito) sarebbe il consumatore (quindi il soggetto che dovrebbe essere maggiormente protetto) nell’interesse del prestatore. E anche se tale soluzione troverebbe una giustificazione sul piano strutturale, non lo è sul piano funzionale. Tuttavia, anche sul piano strutturale, l’ipotesi appare poco convincente: innanzitutto perché vi sia inizio di esecuzione è necessaria una proposta specifica che, come sopra rilevato, manca fintanto il consumatore non individua il bene o il servizio desiderato, le quantità, le condizioni. Se invece, anziché una proposta, si profilasse un’offerta (al pubblico) non si tratterrebbe più di inizio esecuzione ma, piuttosto di accettazione tramite comportamento concludente (come ad esempio avviene quando per accedere ad uno spettacolo teatrale ci si limita a consegnare alla cassiera il prezzo del biglietto). Ciò è alquanto improbabile, poiché presuppone che il consumatore possa limitarsi a pagare senza compiere nessun’altra operazione finalizzata a selezionare il prodotto o il servizio richiesto. Resta inoltre la perplessità in ordine a ciò che in una transazione finalizzata all’acquisto di un bene o di un servizio, il pagamento del prezzo possa di per sé essere qualificato come inizio esecuzione per i fini propri dell’art. 1327 c.c.

256 P.PERLINGIERI e R.DI RAIMO, Strumenti dell’autonomia negoziale: profilo dinamico, cit., p. 378.

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