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Alla luce delle considerazioni sin qui svolte certamente rafforzata

Legalità e legittimità della disciplina dei procedimenti formativi nel sistema italo comunitario.

14. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte certamente rafforzata

appare quell’esigenza, peraltro sollecitata da tempo, di liberarsi dall’influenza di una serie di dogmi ritenuti da sempre corollario della teoria del contratto: il dogma del consenso e quello della relatività degli effetti. E’ indubbio, secondo una suggestiva analisi225, che con il fenomeno della contrattazione di massa e con il proliferare di nuove tecniche di formazione dell’accordo, le quali non si esprimono più nei tradizionali canoni linguistici di un diretto e chiaro dialogo fra le parti, l’autonomia soggettiva si estrinseca in contratti senza accordi in cui le parti (o una di esse) sono escluse dalla conformazione del rapporto e manifestano soltanto «un’intenzione reale, intenzione cioè orientata e consumata verso la res nel suo essere fisico o nella sua immagine»226. «C’è, nei luoghi degli scambi silenziosi, una sorta di meccanica ritualità, di spersonalizzante ripetitività, che annulla qualsiasi attrito psicologico e volontaristico»227. L’ampia diffusione di tecniche conformatrici e l’emersione di taluni rituali nuovi rispetto a quelli che la tradizione mercantilistica ci aveva consegnato hanno fatto venir meno quel contatto dialogico tra le parti che, nel quadro della disciplina codicistica relativa alla formazione, necessariamente precede l’espressione del consenso.

Secondo un’altra autorevole opinione228 la quale ha replicato sottolineando il pericolo di “disumanizzazione” del contratto cui espone la riferita teoria, le tecniche di formazione del contratto caratterizzate dall’assenza di dialogo, come ad esempio quelle relative ai contratti telematici, configurerebbero comunque un accordo sia pure all’inizio del complesso processo decisionale che conduce alla formazione del contratto (scelta del programma informatico ove sono determinati i prezzi di acquisto o di vendita), piuttosto che nella fase delle trattative, che qui non vi sono. A ciò si è ribattuto, evidenziando come il compito del giurista non si esplica nella difesa dei valori umani bensì nel «descrivere i fenomeni, quando accadono e come accadono,

225 N.IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 347 ss. 226 N.IRTI, o.u.c., p. 360

227 N.IRTI, o.u.c., p. 354

75 scoprendone l’intima logica e le potenze dominanti»229, il che mostrerebbe che gli scambi di massa si svolgono senza accordi. Così, nella realtà socio- economica del nostro tempo l’autonomia privata sembra riconducibile ad una serie di atti, analizzabili anche nella loro unilateralità, che si incontrano, si combinano in poteri di iniziativa, mediante i quali lo scambio si sostanzia. In tale contesto, la protezione dei soggetti non si attua nella tutela della volontà o dell’incontro tra volontà, bensì in un insieme di regole oggettive, spesso di ordine pubblico. I «limiti all’autonomia, posti a tutela dei contraenti più deboli, non sono (…) esterni ed eccezionali, ma interni, espressione diretta dell’atto e del suo significato costituzionale»230.

Quanto sin qui osservato conviene con le intuizioni di chi da molto tempo propugna l’idea che «l’elemento costante nella teoria degli atti e dell’attività dei privati è l’iniziativa, non l’autonomia privata, poiché in concreto l’autoregolamentazione può mancare»231 esprimendosi in termini di poteri di iniziativa che trovano disciplina integrata nell’autoregolamento e nelle fonti sovraordinate232. Con ciò si pone alla sensibilità dell’interprete il compito di armonizzare le varie fonti233 di disciplina dei fatti umani. Il potere dei privati, in una siffatta ottica, assume rilievo per la sua capacità di creare regole secondo modalità diverse da quelle ereditate dalla tradizione statalistica. Da altra prospettiva, non può non osservarsi che nell’odierno contesto sociale dominato da quel diritto uniforme, spontaneo, amministrato da collegi arbitrali internazionali e creato dai «mercanti del diritto»234, le regole di matrice privata non presuppongono la coincidenza tra chi pone la regola e il destinatario di essa. Un’élite di potenti imprenditori fa passare come espressione di regole fondate sul consenso quelle che, invece, sono determinazioni unilaterali, regole prive di “riflessività”. L’attuale sistema

229 N.IRTI, «E’ vero ma…» (Replica a Giorgio Oppo), in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 273 ss. 230 P.PERLINGIERI, Profili del diritto civile, cit., p. 243.

231 P.PERLINGIERI, o.u.c., p. 24.

232 P.PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, p. 141 ss., p. 163 ss.

233 P.PERLINGIERI, o.u.c., p. 151.

234 P.GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in Foro it., V, 2002, c. 163 parla di «rango servile» e di «ruolo spregevole».

76 mercantilistico detta strumenti normativi deficitari anche del tradizionale requisito della contrattualità intesa alla stregua della disponibilità dell’effetto da parte dei soggetti nella sfera giuridica dei quali esso è destinato a prodursi e, pertanto, dà luogo a vincoli caratterizzati da situazioni di forza sperequate. In tale contesto, risulta, necessario rinvenire, alla stregua di fonti sovraordinate, strumenti integrativi e correttivi dei rapporti di forza che si sviluppano nel mercato tesi al riequilibrio di situazioni contrattuali squilibrate, anche in una fase posteriore a quella della conclusione del vincolo, in vista della realizzazione di interessi maggiormente meritevoli di protezione235.

A tal riguardo, possono enumerarsi molteplici strumenti normativi, fra i quali ad esempio la legge n. 192/98 della subfornitura nelle attività produttive, la legge n. 281/98 c.d. sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti. Si sottopone il contraente con maggior forza ad un potere di controllo contenutistico del regolamento pattizio, diretto a valutare complessivamente gli interessi delle parti e dotato della forza di incidere sulla “giustizia” contrattuale.

A questa stregua, la regola negoziale, norma oggettiva236, deve essere incardinata in un ottica che «ci induce ad abbandonare la prospettiva strutturalistica del contratto, incline ad enfatizzare il ruolo dell’accordo, per prediligere un punto di vista funzionale, ispirato alla valutazione degli interessi in gioco, ed alla prevalenza di quelli più meritevoli secondo il diritto. Ad abbandonare l’idea che il contratto sia essenzialmente accordo per prediligere l’idea che il contratto sia essenzialmente rapporto»237. E’ così che il contratto può ritenersi il «principale strumento della innovazione giuridica»238.

235 F.CRISCUOLO, Diritto dei contratti e sensibilità dell’interprete, cit., p. 18. 236 L.FERRI, L’autonomia privata, cit., p. 6.

237 F.CRISCUOLO, Adeguamento del contratto e poteri del giudice, in Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, I, Napoli, 2002, p. 218 ss.

238 F.GALGANO, Le fonti del diritto nella società post-industriale, in Sociologia del diritto, 1990, p. 158.

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CAPITOLO III

I procedimenti di formazione del contratto on-line e del contratto di

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