Legalità e legittimità della disciplina dei procedimenti formativi nel sistema italo comunitario.
13. Se è vero che una relazione, a priori, diretta ed immediata tra regole
di comportamento e regole di validità sembra esclusa216, è pur vero che tenendo conto delle circostanze del caso concreto non può certo escludersi a
priori. L’impossibilità di escludere del tutto un rapporto tra regole di
comportamento e regole di validità si evince sia da alcuni orientamenti giurisprudenziali217 sia dell’art. 4:109 dei Principi di diritto europeo dei contratti elaborati dalla Commissione Lando, «ove è previsto che se una parte, al momento della conclusione del contratto, abbia tratto un ingiusto profitto o un vantaggio iniquo a causa di una situazione di dipendenza o fiducia dall’altra o dal bisogno economico di questa, la parte interessata può chiedere, oltre all’annullamento, che l’autorità giudiziaria riequilibri il contenuto del contratto. E siffatto intervento giudiziale è realizzabile, adeguandolo il regolamento di interessi a quello che i contraenti avrebbero stabilito se si fossero comportati correttamente»218.
Del resto, sulla base di quanto precedentemente osservato, pare non potersi più sostenere una netta separazione tra comportamenti destinati a
216 App. Firenze, 16 giugno 195, in Giur. tosc., 1950, p. 327.
217 Cass., 15 ottobre 1955, n.3175, in Giust. civ., 1956, I, p. 19, ove si osserva che «se una norma imperativa prevede, per l’ipotesi di una sua violazione, una sanzione penale, e non anche espressamente la nullità del contratto, tale nullità non può senz’altro ritenersi esclusa». 218 Sul punto siv. G.RECINTO, Buona fede ed interessi dedotti nel rapporto obbligatorio tra legalità costituzionale e comunitaria, in Rass. dir. civ., 2002, p. 293,
71 restare ‘esterni’ alla fattispecie negoziale e comportamenti idonei a ‘penetrarvi’, poiché così si affermerebbe che i primi restano irrilevanti ai fini del giudizio di validità del contratto, mentre i secondi contribuendo a definire gli elementi strutturali e funzionali siano rilevanti ai fini del giudizio di validità219. Non si terrebbe conto del fatto che se nel giudizio di responsabilità oggetto di valutazione è la condotta, nel giudizio di validità oggetto di valutazione è l’autoregolamento quanto anche la stessa condotta. Inoltre alla luce dell’importante distinzione tra illegalità ed illeicità, più volte sottolineata dalla dottrina,220 pare opportuno condividere quella tesi secondo cui l’invalidità di un atto può essere fondata tanto sull’idea di incompletezza strutturale (non conformità dell’atto allo schema legale), quanto sulla non conformità funzionale del negozio a norme imperative di carattere proibitivo poste a tutela di interessi generali221, all’ordine pubblico e al buon costume. Nella prima accezione il negozio non è conforme al modello legale stabilito dal legislatore (cd.valutazione limitativa di non conformità) ad esempio per mancanza di un requisito essenziale determinata da un comportamento sleale posto in essere nella fase precontrattuale; nella seconda accezione, invece, rientra il negozio caratterizzato da comportamenti, anche anteriori alla conclusione del contratto, tali da «colorare negativamente» il regolamento di interessi (cd. valutazione
negativa di riprovazione)222. In ambedue le ipotesi il contratto è invalido. Pertanto, la relazione tra regole di comportamento e regole di validità sembra rafforzarsi perché la validità di un atto può dipendere anche dal comportamento nella fase precontrattuale il quale può assurgere a canone ermeneutico del giudizio di validità dell’atto e di conformità dell’operazione complessiva al sistema.
219 M. RABITTI, Contratto illecito e norma penale. Contributo allo studio della nullità, Milano, 2000, p. 64.
220Si veda, per tutti, F.FERRARA sr., Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano, Milano, 1914, p. 298. Più di recente, G.PERLINGIERI, Negozio illecito e negozio illegale. Una
incerta distinzione sul piano degli effetti. Napoli, 2003, p. 5 ss.
221G.PERLINGIERI, Regole e comportamenti nella formazione del contratto, cit., p. 135. 222 P.PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, p. 26 il quale distingue tra illiceità del contratto (valutazione di riprovazione) e semplice illegalità (valutazione di non conformità).
72 La violazione del dovere di «comportarsi secondo buona fede nella fase precontrattuale», nell’ambito di un contratto posto in essere tra due soggetti senza alcuna disparità di potere contrattuale, può dunque determinare o non l’invalidità dell’atto. Nella prima ipotesi potrà aversi, come precedentemente detto, annullabilità (quando la condotta lesiva, pur non penetrando nella regola negoziale, ha inciso sulla formazione della volontà: ed. es. l’errore), nullità strutturale (la condotta lesiva, pur non penetrando nella regola negoziale, ha impedito di configurare una volontà imputabile all’autore dell’atto), nullità da disvalore (condotta lesiva, che penetrando nella regola negoziale, ha prodotto una regola negoziale contraria a norme imperative proibitive).
Nell’ipotesi di validità dell’atto sarà l’interprete a valutare se l’interesse leso nella fase precontrattuale è o non suscettibile di autonoma rilevanza rispetto all’adempimento. Quando, ad esempio, l’adempimento del contratto valido non assorbe l’interesse leso nella fase di formazione del contratto matura, in capo alla vittima, un diritto al risarcimento del danno aggiuntivo alla prestazione.
La soluzione prospettata sembra trovare conforto nella scelta operata dalla Suprema Corte che in una recente sentenza ha configurato responsabilità precontrattuale per ritardo ingiustificato e notevole nella conclusione del contratto, quindi la coesistenza tra risarcimento del danno e validità del contratto223.
A riguardo occorre precisare che, pur condividendosi l’esigenza di sanzionare ogni tipo di comportamento sleale ed antieconomico, è necessario valutare volta per volta, a seconda del contratto, bene e contraenti, e sia delle ulteriori circostanze esistenti al momento della conclusione del negozio, se l’interesse leso nella fase precontrattuale è tale da penetrare nel regolamento di interessi al punto da incidere sulla causa (illiceità), oppure, pur non essendo capace di riflettersi sulla fattispecie, rendendola in qualche modo invalida
223 Cass., 16 ottobre 1998, n. 10249, in Danno e responsabilità, 1999, p. 419 ss, con nota di L.LAMBO e in Contratti, 1999, p. 329 ss., con nota di C.MUCCIO.
73 (annullabilità o nullità per illegalità), è tale da essere assorbito o no, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, nell’area del valore.
Analizzando attentamente il caso concreto sarà possibile individuare, da una parte, il proprium della responsabilità precontrattuale e della convivenza di questa con le invalidità, dall’altra, soluzioni né troppo favorevoli all’incomunicabilità tra regole di comportamento e di validità, né troppo orientate a far coincidere due aspetti che solamente talvolta hanno un unico fondamento.
L’obbligo di correttezza, dunque, non deve essere valutato in base al momento cronologico in cui viene violato, ma nel modo in cui la lesione dell’interesse tutelato incide sull’area del valore unitariamente intesa; quest’ultima non può precludere l’eventuale diritto al risarcimento del danno che trova la sua fonte in un comportamento per lo più autonomo (dal punto di vista funzionale, strutturale, logico e cronologico) dal disvalore contrattuale224. Il dovere di correttezza non è del mero periodo precontrattuale ma della fase esecutiva (artt. 1375, 1460, comma 2, c.c.) ovvero del comportamento anteriore, contestuale e successivo alla conclusione del contratto (art. 1362). Dunque, la violazione della correttezza non può non rilevare, talora, sul piano del regolamento di interessi, lì dove è in grado di incidervi: o sotto forma di annullabilità, o sotto forma di nullità da disvalore e di nullità strutturale, o sotto forma di mera responsabilità, quando non è in grado di penetrare nella fattispecie ma, tuttavia, l’interesse leso dal comportamento precontrattuale non è assorbito qualitativamente e quantitativamente dall’interesse soddisfatto con l’adempimento, sì che s’impone un risarcimento del danno aggiuntivo alla prestazione. Talaltra può convivere, anche con un negozio autonomamente illecito, sotto forma di mera responsabilità.
224 Si pensi ad esempio alla illiceità di un atto derivante dalla violazione di una norma imperativa-proibitiva autonoma rispetto al dovere di correttezza. Ad esempio il caso dell’accordo lesivo 81 Ce sottoposto di recente alla Corte di Giustizia. Si v., Corte di Giustizia C.E. 20 settembre 2001, in Foro it., 2, 2002, IV, c. 75 ss. con nota di A.PALMIERI e R. PARDOLESI, Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: «chi è causa del suo
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