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Il meccanismo del 1326 c.c., pacificamente reputato ‘generale’

Legalità e legittimità della disciplina dei procedimenti formativi nel sistema italo comunitario.

4. Il meccanismo del 1326 c.c., pacificamente reputato ‘generale’

ovvero ‘ordinario’120, è costruito intorno allo scambio di proposta e accettazione generalmente definiti quali atti prenegoziali, in quanto si reputa la volontà ancora in movimento e diretta a produrre un effetto provvisorio che si esaurisce nella predisposizione del negozio121, e dei quali se ne ravvisa il carattere della ricettizietà122.

116A.RAVAZZONI,La formazione del contratto, I, Le fasi del procedimento, Milano, 1973, p. 31.

117 A.FALZEA, Atto reale e negozio giuridico, in ID., Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, Milano, 1997, p. 776 ss.

118 Opinione confortata da una affermazione della S.C. secondo la quale «bisogna distinguere l’accettazione formale dalla proposta (art. 1326 c.c.), come dichiarazione unilaterale ricettizia che dà luogo alla conclusione del contratto, dal preannuncio di accettazione formale che è il momento terminale delle trattative, con cui si dà atto che un accordo è stato raggiunto e che si può procedere alla conclusione del contratto» Cass., 4 marzo 2002, n. 3103, in Corriere giur., 2002, p. 909 ss.

119R.DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, cit., p. 111 ss.

120C.M.BIANCA, Il contratto, cit., p. 227; V.ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, p. 98.

121 F.SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., 1966, rist. 1997, p. 209; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, IX ed., Napoli, 2001, p. 189. Contra, F. CARRESI, Il contratto, in Tratt. dir. civ e comm. Cicu e Messineo, XXI, T. 1, Milano, 1987, p.

754, secondo il quale «proposta e accettazione, pur non potendosi considerare come negozi giuridici perché singolarmente inidonee a produrre effetti negoziali, debbano tuttavia

42 Secondo una recente dottrina123 si dovrebbe muovere dall’inefficacia della proposta e dell’accettazione per qualificare tale atti come «prenegoziali» e non il contrario124 ed, inoltre, si dovrebbe attribuire efficacia soltanto al contratto come combinazione di atti unilaterali per ritenere quest’ultimi privi di effetti125. Ed ancora, detto assunto (inefficacia degli atti unilaterali) sembra essere smentito direttamente dal sistema positivo, non appena ci si discosta dallo schema dell’art. 1326 c.c. Si pensi, ad esempio, all’annoso problema dell’efficacia della proposta nello schema dell’art. 1333 c.c.

Innanzitutto se è vero, come si è avuto modo di rilevare nel paragrafo precedente, che l’attribuzione dell’efficacia normativa agli atti negoziali da parte dell’ordinamento è condizionata in primis dalla necessità di garantire la partecipazione dei destinatari alla creazione della regola negoziale, allora appare non più rilevante la produzione di effetti in sé, quanto la vincolatività e la stabilità degli effetti medesimi relativamente a ciascuno dei destinatari. Quindi, si pone essenzialmente un problema di imputazione (e, dunque, rileva dove vanno a finire gli effetti).

Il meccanismo di cui all’art. 1333 c.c. ove si attribuisce efficacia alla promessa, salvo il potere del destinatario di rifiutarla, non può ritenersi contrario a legalità nell’accezione sopra riferita, in quanto è vincolante la

considerarsi atti negoziali»; nello stesso senso R.SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in

Tratt. di dir. civ. Grosso e Santoro–Passarelli, IV – 2, Milano, 1977, p. 91. 122 G.GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, cit.

123R.DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso,cit., p. 117 ss.

124Invece si inverte l’ordine logico e si dice sono «atti prenegoziali (…) pertanto, di per sé, non producono alcun effetto», cosi F. GAZZONI, Manuale, cit., p. 189. In direzione della

inefficacia sul piano negoziale delle dichiarazioni unilaterali si v. G. MIRABELLI, Dei

contratti in generale, in Comm. cod. civ. UTET, IV, 2 Ed., Torino, 1980, p. 45; C.M.

BIANCA, Il contratto, cit. p. 222

125 R.DI RAIMO,Autonomia privata e dinamiche del consenso,cit., p. 117 ss. secondo il quale tale assunto potrebbe condividersi soltanto se si ravvisasse una differenziazione ontologica tra atti unilaterali e contratto, intendendo quest’ultimo come la combinazione dei primi. Inoltre, si dovrebbe ricercare nel consenso inteso come fusione di volontà, incontro tra proposta e accettazione, quel quid necessario affinché all’attività di autoregolamentazione privata si possa attribuire efficacia vincolante.

43 promessa del proponente mentre colui che non ha partecipato alla creazione della regola dispone di un potere eliminativo o impeditivo degli effetti126.

Queste brevi osservazioni in ordine al meccanismo di cui all’art. 1333 c.c., conducono ad affermare che non vi sono ragioni per escludere la prospettabilità di atti unilaterali dotati di efficacia finale127. D’altro canto, anche gli atti formativi degli art. 1326 ss. esprimono la stessa efficacia finale. «Resta infatti indimostrata l’attribuzione alla loro combinazione di un quid pluris costituito dall’incontro di volontà; resta indimostrata ed anzi, […..] il sistema induce a rappresentare proposta ed accettazione come componenti strutturali rilevanti nello loro isolata oggettività (né, dunque, manifestazioni né dichiarazioni di volontà, ma come meri fatti), ciascuno dei quali dotato di un’efficacia che, di principio, presuppone la volontà e perciò il consenso del dichiarante, e che è variabile a seconda della specifica struttura del procedimento nel quale si colloca»128.

E’ opportuno ora soffermarsi sul carattere della ricettizietà degli atti formativi anche per trarre un’ulteriore conferma a quanto sin qui affermato relativamente all’efficacia degli atti.

L’art. 1335 c.c. introducendo una presunzione di conoscenza, delinea il carattere essenziale degli atti unilaterali in termini di conoscibilità. Tale carattere sottolinea come ai fini dell’efficacia dei medesimi atti rileva la loro percepibilità129 e non solamente la loro funzione dichiarativa della volontà.

Infatti, se intendessimo la presunzione suddetta in termini di conoscenza effettiva verrebbe assicurata la tutela della certezza statica del diritto e quindi nessuna regola privata produrrebbe effetti nella sfera di un soggetto senza la volontà del soggetto medesimo.

Considerato che l’art. 1335 c.c. richiede la conoscibilità, affinché gli atti producano effetti è sufficiente che siano oggettivamente percepibili dal

126R.SACCO, Il contratto, in Tratt. di dir. civ. Vassalli, cit., p. 34 ss; si v. G.BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, p. 100 che distingue tra effetto eliminativo ed

impeditivo.

127 C.DONISI, Il contratto con se stesso, cit., p. 80.

128R.DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso,cit. , p. 122. 129 R.SACCO, Il contratto, in Tratt. di dir. civ. Vassalli, cit., p. 105.

44 destinatario130. Quindi si tutela la certezza dinamica del diritto, prevale cioè l’interesse all’efficacia dell’autore rispetto a quello della conoscenza del destinatario.

In questa direzione tendono anche altre disposizioni. L’art. 1327 cc. delinea un meccanismo alternativo rispetto a quello fondato sullo scambio delle dichiarazioni e che opera sostituendo alla recezione dell’accettazione un’attività dell’oblato131 che la norma presume non conoscibile per il proponente. Così l’art. 1330 c.c. ove si sancisce l’efficacia degli atti compiuti dall’imprenditore anche in caso di morte sopraggiunta prima della conclusione del contratto132.

Nelle ipotesi contemplate il procedimento può senz’altro dichiarasi conforme a legalità. E ciò perché si muove dal presupposto che ciascun atto è dotato di una propria autonoma efficacia e che anche nello schema dell’art. 1326 la produzione dell’effetto non dipende dalla combinazione di proposta ed accettazione, ma dalla loro coesistenza. In tale prospettiva l’accordo viene inteso non più come quid pluris rispetto a ciò che ciascun singolo atto e ciascun singolo consenso è in grado di esprimere, ma come prodotto della coesistenza e non della fusione di proposta e accettazione.

130 G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 88 il quale rintraccia il fondamento della caratteristica della ricettizietà e le ragioni della relativa disciplina nella funzione partecipativa delle dichiarazione. P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO, Strumenti

dell’autonomia negoziale: profilo dinamico, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, cit., p.

381.

131 Tale attività viene qualificata dalla dottrina in diverso modo: in termini negoziali e più precisamente come negozio di attuazione da E.BETTI, Teoria generale del negozio giuridico,

cit. p. 274 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit. p. 137; R.

SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit. p. 113 s; in termini non negoziali come

ingerenza autorizzata dell’oblato, R.SACCO E G.DE NOVA, Il contratto, I, in Tratt. di dir. civ.

Sacco, Torino, 1993, p. 112; come contegno legalmente tipizzato, G.GIAMPICCOLO, Note sul

comportamento concludente, in Riv. Trim., 1961, p. 778. Sottolineano nella regola la tutela

dell’interesse – diverso ed autonomo a quello delle parti – al funzionale svolgimento dell’attività economica, P.PERLINGIERI e R.DI RAIMO, Strumenti dell’autonomia negoziale:

profilo dinamico, cit., p. 381. Si rinvia, per un esame più approfondito della norma al Cap. 3. 132 Questa disposizione codicistica evidenzia come le scelte del legislatore del 1942 prescindano dal collegamento tra volontà, dichiarazione ed efficacia. Nell’ipotesi disciplinata oggetto di tutela è l’interesse dell’impresa come attività in senso oggettivo piuttosto che l’interesse soggettivo dei dichiaranti, G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale,

cit., p. 134; P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO, Strumenti dell’autonomia negoziale: profilo

45 In definitiva, i meccanismi di conclusione del contratto consistono in sequenze di fatti o di atti legali che sotto un profilo logico-funzionale consentono l’esercizio legale del potere normativo. In un quadro siffatto la legalità si presenta come mero dato strutturale.

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