requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui
all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
159 La legge n. 296 del 2006, nell’ambito di un più ampio programma di stabilizzazioni, aveva tra le altre
previsto all’articolo 1, comma 558 la possibilità di stabilizzazione del personale delle regioni ed autonomie locali.
160 Si possono utilmente leggere le disposizioni previste all’articolo 3, commi: 90. Stabilizzazione di
pubblici dipendenti precari e fissazione dei requisiti. - Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica
amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui
all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
92. Impiego del personale da parte delle pubbliche amministrazioni nelle more della loro stabilizzazione. - Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.
94. Predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di piani di stabilizzazione triennali per la
progressiva stabilizzazione del personale precario non dirigenziale. - Fatte comunque salve le intese
stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.
161 Per ulteriori approfondimenti può leggersi la Circolare n. 5 del 2008 del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione – sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di stabilizzazioni intitolata “Linee di indirizzo in merito all’interpretazione ed all’applicazione dell’articolo 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)”.
L’articolo 66, comma 6, D.L. n. 112/08 sostituisce il testo dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si riporta di seguito la tabella “testo a fronte” ante e post modifica ad opera del D.L. n. 112/08:
L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ante modifica articolo 66, comma 6, D.L. n. 112/08).
L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (post modifica articolo 66, comma 6, D.L. n. 112/08).
Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513162 a 543163, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono
162 Testo originario dell’articolo 1, comma 513, l. n. 296/06 relativo alle “Assunzioni nella Polizia di
Stato”.reca: “Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
163 Testo originario dell’articolo 1, comma 543, l. n. 296/06 relativo all’Incremento organico Autorità
garanzie nelle comunicazioni. Reca: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire
il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell’Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l’approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
La sostituzione dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alle Ulteriori assunzioni, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo per indifferibili esigenze di servizio nel prevedere l’estensione a tutte le amministrazioni di cui al comma 523 della possibilità di procedere ad ulteriori assunzioni, (previo svolgimento delle procedure di mobilità) ha stabilito che:
a) la possibilità di assunzione ha ad oggetto il solo anno 2008 (e non più anche il 2009);
b) il limite di contingente complessivo di personale rimane confermato nella spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime;
c) il fondo a tal fine istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze vede confermato l’importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008; d) lo stanziamento per il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze si riduce da 100 milioni di euro a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
e) lo stanziamento di 150 milioni di euro per il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2010, non viene più previsto.
L’articolo 66, comma 7, D.L. n. 112/08 sostituisce l’articolo 3, comma 102, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si riporta di seguito la tabella testo a fronte ante e post modifica ad opera del D.L. n. 112/08:
Articolo 3, comma 102, legge 24 dicembre 2007, n. 244,
(ante articolo 66, comma 7, D.L. n. 112/08).
Articolo 3, comma 102, legge 24 dicembre 2007, n. 244,
(post articolo 66, comma 7, D.L. n. 112/08).
Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
La sostituzione dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alle “Assunzioni di personale a tempo indeterminato entro limiti di spesa” ha comportato la possibilità per le amministrazioni di riferimento di poter procedere anche per l’anno 2011 (e non più solo per il 2010) alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma ne ha ridotto i limiti di spesa passando dal 60% al 20% della spesa relativa al personale cessato l’anno precedente. Si stabilisce inoltre un ulteriore limite legato non alla spesa, ma alle unità di personale che è possibile assumere, che in “ogni caso non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente”164.
Per l'anno 2012 il limite di spesa per le Assunzioni di personale a tempo indeterminato si innalza al 50% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. Si prevede comunque che il numero delle unità di personale da assumere non possa eccedere il 50% delle unità cessate nell'anno precedente165.
164 Secondo quanto stabilito dall’articolo 66, comma 10, D.L. n. 112/08 le assunzioni di cui al presente
commi 7, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo”.
I limiti previsti nell’articolo 66, comma 7, D.L. n. 112/08 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Non sono interessate dalle suddette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
165 Secondo quanto stabilito dall’articolo 66, comma 10, D.L. n. 112/08 le assunzioni di cui al presente
L’articolo 66, comma 8, D.L. n. 112/08 abroga i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si riportano di seguito la tabella con il testo delle disposizioni legislative abrogate:
Articolo 3, commi 103 e 104 legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ante D.L. n. 112/08).
103. Procedura di autorizzazione per le assunzioni. - Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296(166).
Abrogato
104. Istituzione di un fondo per le assunzioni derivanti da indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza. - Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
Abrogato