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(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età

Articolo 56 Aggravamento sopravvenuto della menomazione.

Articolo 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età

per il collocamento a riposo)197

COMMENTO

1. Premessa.

Il presente articolo prevede sostanzialmente tre ordini di innovazioni:

- la possibilità per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di beneficiare, previa richiesta, dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data della maturazione massima contributiva di 40 anni; la previsione del trattamento economico temporaneo e di quello di quiescenza e previdenza; e la facoltà delle amministrazioni di appartenenza di procedere ad assunzioni anticipate rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione del servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero (commi 1 – 6);

- la facoltà, data alle PP.AA., di accogliere o meno le istanze dei lavoratori pubblici di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (possibilità offerta ai dipendenti dall’articolo 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) (commi 7 – 10);

- la possibilità delle PP.AA. di risolvere con preavviso di sei mesi il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva, con previsione di una particolare procedura nei casi di personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri ed esclusione dall’ambito di applicazione della norma per i magistrati e i professori ordinari (comma 11).

2. L’esonero dal servizio.

In primo luogo si analizza dunque la norma concernente la possibilità di anticipare l’esonero dal servizio.

Il primo comma stabilisce che nel triennio 2009-2011 il personale alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Università, delle Istituzioni ed Enti di ricerca nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165198 può richiedere l’esonero dal servizio “nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione

197 Il commento di questo articolo è di Valerio Iannitti.

198 Ossia: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana;

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.). Sul punto cfr. anche G. Rodà, Collocamento a riposo: il Dpf detta le

della anzianità massima contributiva di 40 anni”. Le condizioni affinché ciò possa verificarsi attengono al requisito minimo di anzianità contributiva richiesta199, che deve essere raggiunto entro l’anno solare di riferimento200, e ai termini temporali della richiesta, che deve essere presentata improrogabilmente e irrevocabilmente entro il 31 marzo di ciascun anno. Dunque, “il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime ma un istituto che può essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini della progressiva riduzione del personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato, può essere disposto per la durata massima di un quinquennio”201.

Dall’ambito di applicazione della norma viene escluso il personale della Scuola202.

199 Come ricordato dalla Circolare 20.10.2008 n. 10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che

fornisce indirizzi applicativi in merito alla norma in commento, tale regime minimo, che non tiene conto dunque dell’età anagrafica, è individuabile nel regime previdenziale di iscrizione del dipendente ed è pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità (articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247). Tale norma afferma: “All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;

2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;

3) l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno»”.

200 Dunque “la data iniziale del periodo di esonero non può essere antecedente a quella del

raggiungimento del requisito minimo. Quindi, l'amministrazione deve verificare la sussistenza del requisito sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo già maturato sia per quelle presentate dai dipendenti che dichiarano di maturarlo nel corso dell'anno di presentazione” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 20.10.2008 n. 10).

201 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 20.10.2008 n. 10.

202 Per il personale scolastico, invece, tra le principali disposizioni in materia di collocamento a riposo e

pensionistica (in merito alle quali un esaustivo elenco è presente al link

http://www.edscuola.com/archivio/pensioni/index.html) vi sono:

• D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, articolo 509 (“Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età”),

sulla cui norma ha inciso poi l’articolo 11 della L. n. 517/1977 (sul punto cfr. S. AURIEMMA, Codice scuola.

Il comma 2 afferma che le amministrazioni hanno facoltà di accettare o meno tali richieste di esonero, valutando le loro esigenze funzionali203. La priorità deve darsi al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione in organico, come ad esempio quelle indicate negli artt. 26204, 68205 e 74206 della L. 6 agosto 2008, n. 133.

• D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, artt. 598 (“Trattamento di quiescenza”, in merito al quale cfr.

anche l’articolo 19 della L. 6 agosto 2008, n. 133), 599 (“Trattamento di previdenza”) e 600 (“Competenze in materia di quiescenza”)

• D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, artt. 1 (“Cessazione del servizio”) e 2 (“Adozione dei

provvedimenti di quiescenza e previdenza”);

• D.M. 14 novembre 2007. N. 97 (“Termine domande cessazione servizio”), per l’attuazione del

quale indicazioni operative sono state fornite dalla C.M. 15 novembre 2007, n. 98.

203 Sul punto offre maggiori chiarimenti la citata circolare della Presidenza del Consiglio n. 10/08, che

afferma quanto segue: “Tenuto conto di ciò l’amministrazione nell’esame della domanda non può prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione:

1) delle proprie esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;

2) delle strategie e delle politiche che intende attuare in materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane;

3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;

4) dal numero delle domande e dall’esito delle valutazioni relative alle richieste di trattenimento in servizio di cui al successivo comma 7;

5) dei criteri da applicare sull’eventuale collocamento a riposo dei dipendenti che abbiano compiuto i 40 anni di anzianità contributiva di cui al comma 11.

(omissis) Nel compiere le valutazioni sarà opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente è inserito”.

204 Tale norma, definita “taglia-enti”, dispone la soppressione degli enti pubblici non economici con

personale inferiore alle 50 unità (salvo alcune eccezioni) e di quelli “per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Tale norma è stata criticata poiché rischierebbe di sancire la fine di

enti piccoli ma produttivi o di enti ramificati sul territorio: in questo senso si è espressa M. DE BENEDETTO,

nell’ambito del convegno “La Legge Finanziaria 2009”, tenutosi presso la facoltà di Scienze Politiche di Roma Tre in data 16 gennaio 2009.

205 Le disposizioni contenute in tale articolo (“Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di

strutture”) sono volte a ridurre la numerosità immotivatamente ampia degli organismi collegiali e ad “eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché a favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure”.

206 L’articolo in questione (“Riduzione degli assetti organizzativi”) afferma, al primo comma, che “le

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed

economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti (omissis);

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di

supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

Il comma 3 disciplina il trattamento economico del dipendente nel periodo di esonero: esso è “pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie”207, elevabile al 70 per cento nel caso in cui il dipendente, nel periodo considerato, “svolga in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”208. Tale norma da una parte costituisce senza dubbio un’opportunità, ma dall’altra evidenza dei profili critici: secondo alcuni, essa innanzitutto andrebbe accompagnata da una riforma dell’articolo 15209 della L. 11

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una

riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale”.

In merito agli artt. 26, 78 e 64, ancora M.DE BENEDETTO, nel corso del suo intervento nell’ambito del

citato convegno, ha rilevato diversi profili critici, ravvisabili in un approccio che, tra l’altro: sembra dar importanza solo all’aspetto finanziario e senza tener conto degli effetti di ritorno; non agisce nell’ambito di un disegno organico; usa criteri primitivi quali le percentuali; incide solo sul breve periodo; interferisce con altre riforme organizzative in corso nei ministeri.

207 A far chiarezza sul punto interviene ancora la Circolare 10/08, cit., che afferma che tali voci

implichino la considerazione di “tutte le componenti salariali in godimento, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa (es.: lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, e disagio, trattamento accessorio all’estero ecc.) o spettanti una tantum (es.: incentivi alla mobilità, indennità di trasferimento ecc.). Oltre alle voci costituite da stipendio ed indennità fisse (es.: nel comparto ministeri, indennità di amministrazione e, per i dirigenti dell’area I, retribuzione di posizione fissa e variabile) vanno considerate altresì eventuali componenti legate alla produttività ed ai risultati. Le voci di retribuzione accessoria da considerare sono quelle riferite all’anno solare precedente quello del collocamento in esonero e vanno considerate nella misura, rapportata a mese, riconosciuta a consuntivo. Ciò anche se la liquidazione del compenso avviene in data successiva a quella del collocamento in posizione di esonero”.

208 Il Ministro competente ha emanato il D.M. 5 novembre 2008 (G.U. del 19 dicembre 2008, n. 296), di

cui si riporta il testo: “Articolo 1. I soggetti presso i quali il personale di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, può svolgere durante l'esonero dal servizio, in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, sono costituiti, oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche da:

1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione. la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.

209 “1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, devono

prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il

agosto 1991, n. 266 (“legge quadro sul volontariato”), in modo tale da riconoscere un credito sociale a chi svolge attività di volontariato; altro profilo critico attiene poi al fatto che solo coloro che possono permettersi una riduzione dello stipendio del 30 per cento potrebbero usufruire di tale opportunità210.

Il comma 4 dichiara che il dipendente in esonero ha diritto ad un trattamento di quiescenza e previdenza, all’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, identico a quello che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Tale norma, letta insieme a quella già analizzata prevista dal comma 1 ed a quella del comma 11, che dà facoltà alle amministrazioni di risolvere il contratto allorquando il dipendente abbia raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni (“fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici”), risulta pertanto applicarsi sia ai dipendenti che raggiungono il limite di età, sia a quelli che hanno l’anzianità contributiva di 40 anni: questi ultimi possono infatti conseguire il trattamento pensionistico indipendentemente dall’età anagrafica211.

Il comma 5 afferma la cumulabilità del trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio “con altri redditi derivanti da

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