Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre dello stesso anno».
67 Ciò, soprattutto, al fine di garantire maggiore trasparenza ed imparzialità nell’ambito delle
commissioni per concorsi pubblici.
68 A seguito del combinato disposto delle due norme citate è stato emanato il D.lgs. 8 gennaio 1998, n.
3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo. Il Dipartimento in questione, ad oggi, non esiste più presso le strutture della Presidenza del Consiglio.
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato».
Gli organismi che non fossero stati ritenuti espressamente «indispensabili» ed inseriti nei decreti suddetti, sarebbero stati da considerarsi soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione dei medesimi provvedimenti e le funzioni di competenza degli organismi «dismessi» sarebbero dovute essere attribuite all’ufficio dell’amministrazione che rivestiva preminente competenza nella materia69.
La norma in commento, di innegabile rilevanza e di encomiabili prospettive nelle intenzioni si proponeva, dunque, di «costringere» le amministrazioni ad effettuare una complessiva opera di razionalizzazione dell’«universo» dei diversi comitati, commissioni e nuclei a vario titolo istituiti70.
Con la circolare 11 gennaio 2000, n. 171, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollecitato l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 41 della l. n. 449/1997, fornendo contestuali indicazioni sull’attuazione delle norme in questione. Anche questo atto esplicativo del Governo è risultato essere, però, abbastanza scarno di istruzioni effettive e si limitava a precisare l’«ordinarietà» del termine di adozione al 30 giugno di ogni anno e richiedeva «una approfondita istruttoria circa la necessità di conservare presso l’amministrazione l’organo collegiale strumentale all’esercizio di funzioni pubbliche e circa la indispensabilità dell’organo stesso per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente». La dizione «organo» utilizzata nel testo della circolare appare, poi, non particolarmente felice, atteso il fatto che la maggior parte degli organismi collegiali amministrativi svolgono funzioni consultive e non manifestano la volontà finale dell’amministrazione.
Nel corpo della succitata circolare era, altresì, precisato che l’attività di conferma degli organismi implicava «un’attenta valutazione da parte dell’organo di direzione
69 Rileva C. S
ILVESTRO, Il declino delle commissioni edilizie: organi indispensabili o da sopprimere?, in
Urbanistica e appalti, 2000, fasc. 4, p. 353 ss., anche con riferimento a quanto sostenuto da C.DI
MARCO, Sulle commissioni comunali soppresse ex articolo 41, comma 1 della legge n. 449/1997, in
Nuova Rassegna, fasc. 4, 1999, III, che «la devoluzione all’ufficio che riveste preminente competenza
nella materia tende, allora, a responsabilizzare il più possibile la struttura tecnico-burocratica degli enti, limitando fortemente canali e forme di influenza e di pressione da parte di soggetti esterni all’amministrazione locale, ovvero di gruppi politici, pur presenti nei consessi elettivi, che riversano anche sui vari organi amministrativi di natura consultiva e di controllo, la loro attività politica. L’indubbia politicizzazione della nomina dei membri di queste commissioni, infatti, costituisce un fattore di handicap alla loro sopravvivenza nella mutata realtà gestionale».
70 Ancora C. S
ILVESTRO, Il declino, sottolinea come «la drastica riduzione dell’attività consultiva nella
pubblica amministrazione, a ben vedere, risponde pienamente alle pressanti esigenze di rinnovamento che stanno finalmente trovando, nella recente legislazione, un opportuno esito positivo. Senza dubbio, il traguardo di amministrazioni pubbliche più “snelle” e incisive passa anche attraverso “la differenziazione e disarticolazione dei modelli organizzativi e dei regimi normativi, per adattarli e plasmarli alla varietà
delle situazioni e circostanze concrete [G. D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici uffici, Ancona,
1993, p. 138]».
politica anche ai fini di una eventuale responsabilità politico-amministrativa». L’atto di indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica esplicitava, inoltre, un obiettivo ulteriore dell’articolo 41 in parola consistente nel contrasto «alla proliferazione di enti o di strutture inutili o comunque non necessarie».
L’eccesiva laconicità della disposizione e l’assenza di una effettiva «sanzione» prevista nell’ipotesi di una mancata adozione del provvedimento di cui all’articolo 41, comma 1, della l. n. 449/1997, hanno, però, contribuito ad una scarsa applicazione delle prescrizioni in argomento, relegandole, quasi, al rango di «semplici» norme programmatiche. A seguito della predetta legge, infatti, nonostante il consueto «buon viatico» tracciato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per mezzo dell’adozione di tre decreti ministeriali72, solo due ministeri risultano aver ottemperato alla disposta razionalizzazione degli organismi in questione con provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale73.
La, almeno apparente, solo parziale attuazione della norma in parola sembrerebbe aver anche reso vana la previsione di «soppressione implicita» degli organismi non identificati come indispensabili, da individuare all’interno dei provvedimenti di cui all’articolo 41, comma 1, della l. n. 449/1997. Non emanando i provvedimenti di ricognizione, l’organo di direzione politica responsabile per ogni amministrazione avrebbe, di fatto, «salvato» dalla soppressione tutti gli organismi operanti. Anche la successiva razionalizzazione delle competenze all’interno delle diverse amministrazioni, con l’attribuzione delle funzioni dei soppressi organi collegiali alle strutture maggiormente interessate dall’attività di quest’ultimi, dai dati riscontabili in Gazzetta Ufficiale, sembrerebbe non aver avuto particolare fortuna.
Dal 1997, comunque, è stato imposto, per legge, un requisito sostanziale ai fini dell’istituzione degli organismi collegiali che è quello dell’«indispensabilità».
2.3. L’articolo 18 della legge n. 448/2001.
A breve distanza temporale dall’emanazione dell’articolo 41 della l. n. 449/1997, con l’articolo 18 della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), è stata riproposta una norma volta a conseguire il riordino degli organismi collegiali. Anche in questa occasione, l’inciso che fa da premessa alle disposizioni di riordino giustifica l’intervento normativo con «fini di contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure»74. Oltre all’esigenza di ridurre i
72 DM Funzione pubblica 25 giugno 1998 (in G.U. 4 agosto 1998, n. 180), DM Funzione pubblica 6 luglio
1999 (in G.U. 4 agosto 1999, n. 181) e DM Funzione pubblica 13 aprile 2001 (in G.U. 16 ottobre 2001, n. 241).
73 Ci si riferisce al Ministero delle comunicazioni (DM 13 giugno 2000, in G.U. 27 giugno 2000, n. 148 e
DM 10 aprile 2001, in G.U. 27 aprile 2001, n. 97) ed al Ministero dei trasporti e della navigazione (DM 27 ottobre 2000, in Gazz. Uff. 24 maggio 2001, n. 119, peraltro emanato «fuori tempo massimo»).
74 Con l’articolo 41 della l. n. 449/1997 il Legislatore era intervenuto «al fine di conseguire risparmi di
tempi di risposta delle amministrazioni, dunque, il riordino degli organismi collegiali risulta essere sempre strumentale all’ottenimento di risparmi sulla spesa pubblica. L’articolo 18 della l. n. 448/2001 pone, inoltre, un espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di istituire «comitati, commissioni, consigli e altri organismi collegiali», eccezion fatta per quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione «indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio personale».
Alla data di entrata in vigore della legge n. 448/2001, quindi, i requisiti per poter istituire un organismo collegiale risultano essere i seguenti:
- strumentalità al perseguimento di un interesse pubblico;
- svolgimento di compiti di carattere tecnico o di elevata specializzazione;
- indispensabilità per l’amministrazione istitutrice che non può perseguire gli obiettivi istituzionali garantiti dall’organismo in parola attraverso l’utilizzazione del proprio personale.
Le incombenze istruttorie finalizzate all’istituzione di un organismo collegiale, quindi, aumentano e si riduce il margine di discrezionalità degli organi amministrativi competenti all’istituzione.
L’articolo 18 della legge n. 448/2001, rispetto all’analoga norma contenuta nell’articolo 41 della l. n. 449/1997, contiene ulteriori disposizioni tanto formali, quanto sostanziali. Innanzitutto, la Finanziaria per il 2002 ha previsto che la ricognizione degli organismi di carattere tecnico e di elevata specializzazione, indispensabili per le amministrazioni, debba essere svolta per mezzo di atti di natura non regolamentare adottati dal Ministro competente, previo concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le restanti amministrazioni erano, invece, tenute a provvedere per mezzo di atti da emanarsi ad opera dell’organo di direzione politica responsabile, previa approvazione dell’amministrazione vigilante e verifica degli organi interni di controllo.
Anche nella previsione del 2001 era stabilita la soppressione ex nunc degli organismi collegiali non qualificati espressamente come «indispensabili» e non censiti nei predetti provvedimenti. Al fine, inoltre, di indurre le amministrazioni ad effettuare la ricognizione de qua, il comma 3 dell’articolo 18 della l. n. 448/2001 stabiliva che, ove fossero decorsi i centoventi giorni fissati come termine per l’adozione dei provvedimenti, per gli enti inottemperanti scattasse il divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
2.4. L’articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006.
Anche nell’ambito del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale,
sono presenti norme in materia di «contenimento della spesa per commissioni, comitati e altri organismi». In particolare, l’articolo 29, pur confermando il divieto imposto dall’articolo 18, comma 1 della legge n. 448/2001, concernente l’impossibilità per le amministrazioni di istituire «comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale», stabilisce la riduzione del trenta per cento delle spese imputabili al funzionamento di organismi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, rispetto alle spese sostenute nell’anno 2005 per le medesime finalità. Tale riduzione deve considerarsi aggiuntiva rispetto a quella già prevista, nella misura del dieci per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, dettata dall’articolo 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)75.
Oltre alla riduzione delle somme spendibili per gli organismi collegiali, l’articolo 29 del D.L. n. 223/2006 ha disposto anche una nuova procedura di riordino degli organismi collegiali da attuarsi per mezzo di regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 per gli organismi istituiti con legge o con regolamento e per mezzo di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, per tutti gli altri. I provvedimenti di riordino dovevano attenersi ai seguenti criteri:
- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
- indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
- previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al termine della scadenza del termine di durata degli organismi riordinati ai sensi dei provvedimenti di cui sopra, avrebbe dovuto essere la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’amministrazione di settore competente, a decidere in
75 V., anche, l’articolo 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Cfr. A.L.
TARASCO, L’austerità imposta per decreto: il riordino degli organismi pubblici sotto la scure dell’art. 29 del
c.d. decreto Bersani (d.l. n. 223 del 2006), in Foro amministrativo – Consiglio di Stato, fasc. 4/2007, p.
ordine all’eventuale «perdurante utilità» di ogni singolo organismo al fine di consentire l’avvio delle procedure di ulteriore proroga in vita degli stessi.
Gli organismi che non fossero stati oggetto di riordino e che non fossero stati ricompresi nei provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 223/2006 dovevano intendersi soppressi ex lege a decorrere dal giorno successivo al 15 maggio 2007. Ancora, alle amministrazioni (articolo 29, comma 5) era fatto espresso divieto di corrispondere compensi ai componenti di organismi non espressamente individuati nei decreti di riordino.
La disposizione in argomento riveste il carattere dell’estrema importanza poiché, ad oggi, è tra quelle emanate in materia di riduzione delle strutture amministrative che ha avuto il miglior seguito attuativo. Dopo aver constato, infatti, il sostanziale fallimento delle procedure di riordino degli organismi collegiali dettate dai provvedimenti legislativi antecedenti al D.L. n. 223/2006, con l’articolo 29 di quest’ultimo si riesce ad ottenere un riscontro effettivo da parte delle amministrazioni destinatarie delle norme di contenimento. A seguito della disposizione in commento, infatti sono stati emanati un gran numero di regolamenti di riordino che hanno, finalmente, consentito un’effettiva razionalizzazione del complesso «universo» degli organismi collegiali amministrativi operanti presso le amministrazioni pubbliche statali76.
76 A seguito dell’articolo 29, del D.L. n. 223/2006 sono stati emanati, tra gli altri, i seguenti decreti di
riordino: il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84 per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Dipartimento per gli affari regionali; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 per gli organismi operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 99 per il riordino del Comitato dei garanti operante presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101 per il riordino della Commissione per l’imprenditoria femminile operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102 per il riordino della Commissione per l’attuazione dell’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 104 per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili e attività sportive; il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti alle dipendenze del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115 per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; il D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni; il D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75 e il D.P.C.M. 23 aprile 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78 e il D.P.C.M. 11 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero dell’interno; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86 per gli organismi operanti presso il Ministero della salute; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso l’Amministrazione della difesa; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e il D.P.C.M. 11 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 per gli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 92 e il D.P.C.M. 11 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93 e il D.P.C.M. 11 maggio 2007 per gli organismi
A seguito dell’articolo 29 del D.L. n. 223/2006 sono state emanate una circolare esplicativa da parte del Dipartimento per l’attuazione del programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri77 ed una nota interpretativa del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della medesima Presidenza (DAGL)78, al fine di coordinare ed omogeneizzare l’emanazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni di riordino. Peraltro, nelle linee guida governative del novembre 2006 traspariva l’indicazione secondo la quale per gli organismi comportanti soltanto «oneri indiretti» al bilancio dello Stato fosse necessario procedere esclusivamente alla riduzione delle spese rispetto al 2005, escludendo tale categoria di organismi dalle procedure di riordino e di «salvataggio» formale per decreto. Tale tesi è stata sconfessata dal Consiglio di Stato che, a mezzo dei pareri della Sezioni consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007, n. 113 e del 5 febbraio e 16 aprile 2007, n. 116, ha chiarito come l’articolo 29 «non autorizza a distinguere tra organismi comportanti oneri diretti (sottoposti al riordino previsto dal comma 2) e organismi comportanti oneri indiretti (che in quanto tali sarebbero soggetti alla sola riduzione del 30% prevista dal comma 1): anche a quest’ultimi, infatti, devono ritenersi applicabili le disposizioni concernenti la fissazione di un termine massimo di durata, la verifica, alla scadenza del termine, della loro perdurante utilità, nonché la relazione di fine mandato, previsti dal comma 2 dell’articolo 29»79. Le indicazioni del Consiglio di Stato sono state, così, recepite nella citata nota interpretativa del DAGL del 9 marzo 2007.
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 29, rimanevano esclusi dalle procedure di riordino i commissari straordinari di Governo di cui all’articolo 11 della legge n. 400/1988 e gli organi di direzione, amministrazione e controllo.
operanti presso il Ministero dei trasporti; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 95 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale; D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero dell’università e della ricerca; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 per il riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l’infanzia; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107 per gli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero dell’economia e delle finanze; il D.P.C.M. 11 maggio 2007 per il riordino del Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri; il D.P.C.M. 11 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero della giustizia; il D.P.C.M. 11 maggio 2007 per gli organismi operanti alle dipendenze del Ministro per i diritti e le pari opportunità; il D.P.C.M. 11 maggio 2007 per gli organismi operanti presso il Ministero del commercio internazionale.
77 Circolare 21 novembre 2006 (in G.U. S.O. n. 5 dell’8 gennaio 2007). In tale circolare è riportato lo
schema fondamentale da utilizzare per la redazione dei decreti di riordino.
78 Nota prot. DAGL/2.1/3-2006 n. 1916 del 9 marzo 2007.
79 A.L. T
ARASCO, L’austerità, cit., p. 1270. Ancora secondo la Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato (parere n. 116/2007) anche i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui alle legge 17 maggio, n. 144, sarebbero da ricomprendere nelle procedure di riordino dettate dall’articolo 29 del D.L. n. 223/2006.
Secondo il comma 6 dell’articolo 29, infine, le disposizioni di riordino e di riduzione della spesa avrebbero dovuto costituire «disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». In tal senso, la Corte costituzionale (sentenza 9 luglio 2009, n. 289), ha chiarito come i precetti specifici e puntuali previsti dall’articolo 29 «non si riferiscono alle Regioni, le quali, mentre sono tenute a rispettare il solo obiettivo finanziario globale da essa disposto, sono libere nello stabilire strumenti e modalità per il conseguimento dello scopo divisato dal legislatore statale. In quest’ambito la norma denunciata, che incide temporaneamente su una complessiva e non minuta voce di spesa, va qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica».
2.5. L’articolo 2, comma 634 della legge n. 244/2007.
Nell’ambito dell’articolo 2, comma 634 della legge finanziaria per il 2008, concernente misure volte a «conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi», al lettera d) è stata prevista una norma che ha disposto una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali nella misura minima del trenta per cento, facendo salva la funzionalità dei medesimi organi.
2.6. L’articolo 68 del decreto-legge n. 112/2008.
L’articolo 68 del D.L. n. 112/2008 si pone in assoluta continuità ed integrazione con rispetto all’articolo 29 del D.L. n. 223/2006 e con l’articolo 2, comma 634 della legge n. 244/2007, al fine di pervenire (diremmo, finalmente), ad una rigorosa e selettiva valutazione dei criteri che conferiscono ad alcuni organismi collegiali amministrativi il carattere dell’«indispensabilità» per consentire, al contrario, il definitivo trasferimento delle competenze di quegli organismi considerati «non particolarmente utili» alle amministrazioni pubbliche di riferimento.
La disposizione in commento impone un’ulteriore restrizione all’ambito discrezionale delle amministrazioni pubbliche nella valutazione dell’eventuale emanazione dei decreti di proroga di cui all’artico 29, comma 2-bis del D.L. n. 223/2006. Viene dettato, ope legis, il divieto di prorogare l’esistenza di quegli organismi collegiali che, istituiti anteriormente al 30 giugno 2004 da atti legislativi o provvedimenti amministrativi, non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi o conseguito le finalità iscritte nei provvedimenti istitutivi. Dunque, in tal senso, l’intento del provvedimento d’urgenza è quello di «colpire» gli organismi «inerti» o quelli che non hanno «brillato» in quanto a tempestività di perseguimento dei propri fini istituzionali oppure, più semplicemente, quegli organismi per i quali sono venute meno le condizioni istitutive e dei quali l’Amministrazione può privarsi senza dover registrare alcun particolare nocumento alla propria attività.
La discrezionalità in apparenza compressa dalle disposizioni sopra argomentate sembra, peraltro, «riespandersi» laddove siano da prendere in considerazione i