le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Comma 34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di
processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento
dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tali risorse saranno utilizzate sulla base dei nuovi criteri e modalità di misurazione “dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali”.
L’articolo 67, comma 4, D.L. n. 112/08 stabilisce che le summenzionate limitazioni previste dai commi 2 e 3 andranno applicate anche ai fondi di finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università (articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)171.
Il comma 5 dell’articolo 67, D.L. n. 112/08 modifica il testo dell'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si riporta, nella tabella che segue, il testo dell’articolo in questione ante e post modifica avvenuta ad opera del D.L. n. 112/08.
Articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ante D.L. n. 112/08)
Limitazione delle risorse dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa
Articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (post D.L. n. 112/08)
Limitazione delle risorse dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa
A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai
A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi
171 Per il testo originario dell’articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si veda la
sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».
A decorrere dall’anno 2009 (non più dal 2006), fermo restando che l’ammontare complessivo dei fondi non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, si prevede dunque una riduzione del 10% della consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Si conferma che la certificazione della consistenza del fondo all’anno 2004 viene effettuato:
a) dal collegio dei revisori dei conti, o laddove non è previsto, dal nucleo di valutazione o dai servizi di controllo interno (ex articolo 48, comma 6, d.lgs. n. 165/01);
b) ove previsto, anche dalla relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449172.173
172 L’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica (legge finanziaria 1998)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302,
S.O., stabilisce: “3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
L’articolo 67, comma 6, D.L. n. 112/08 prevede che “le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368”.
b) modifica al procedimento di contrattazione collettiva (di cui all’articolo 47, d.lgs. n. 165/01).
L’articolo 67, comma 7 modifica l’articolo 47, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 165/01. Si riporta la tabella con il testo a fronte ante e post modifica ad opera del D.L. n. 112/08:
Articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ante D.L. n. 112/08)
Articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (post D.L. n. 112/08)
Comma 6:
“Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l’ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
Le iniziative assunte dall’ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti, sono comunicate in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei Conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio.
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
Comma 7: Comma 7 è sostituito dal seguente: