entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico- finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative”.
La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consegno dei ministri. L’ARAN provvede a fornire chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN, fatta salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine a ogni eventuale modifica delle clausole contrattuali.
In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, che è trasmesso all’ARAN, correlato dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si esprimano
«7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran.
La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali.
In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il
entro il termine di cui al comma 3, del presente articolo.
termine di cui al comma 3 del presente articolo»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
«7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».
Le modifiche apportare ai commi 6 e 7 dell’articolo 47, d.lgs. n. 165/01 hanno inciso, nell’ambito del procedimento di contrattazione collettiva, sulla procedura di certificazione dei contratti collettivi.
La disciplina ante modifica apportata con il D.L. n. 112/08 prevedeva infatti, a fronte di una certificazione non positiva della Corte dei conti, la possibilità per l’ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, di: a) assumere le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione;
b) convocare le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Il testo risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. 112/08 dell’articolo 47, comma 6, dispone invece che a fronte di una certificazione non positiva della Corte dei conti non sia possibile procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. In tal caso il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni.
La sottoscrizione della nuova ipotesi comporta la riapertura della procedura di certificazione.
Si prevede inoltre la possibilità di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali. Tali clausole resteranno inefficaci.
Con riferimento all’articolo 47, comma 7, 7 bis, le modifiche apportate dal D.L. n. 112/08 prevedono tre principali variazioni rispetto al testo precedente alla modifica, ossia che:
a) la trasmissione da parte dell’Aran dell’ipotesi d’accordo corredata dalla relazione tecnica, non più il solo Comitato di settore, ma anche Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
b) “il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran”;
c) i termini indicati nell’articolo 47, d.lgs. n. 165/01, sono da intendersi articolo riferiti a giornate lavorative.
I commi 8, 9 e 10 dell’articolo 67, D.L. n. 112/08 stabiliscono un penetrante controllo da parte della Corte dei conti sulla contrattazione integrativa, laddove si stabilisce:
a) l'obbligo, per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;
b) l’integrazione delle informazioni richieste annualmente in base all’articolo 40-bis, comma 2, d.lgs. n. 165/01174da parte del Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica), predisponendo una apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti al fine di accertare: 1. il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati; 2. la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, con particolare riferimento alle progressioni economiche;
c) l’utilizzazione delle summenzionate informazioni unitamente a quelle del Titolo V “controllo della spesa” del d.lgs. n. 165/01, ai fini del referto sul costo del lavoro proponendo, laddove necessari, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente.
Dal punto di vista sanzionatorio si stabilisce che :
a) il superamento dei vincoli di spesa comporta la sospensione immediata delle clausole contrattuali con l’obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
b) l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 67, D.L. n. 112/08 comporta il divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Il soggetto cui la normativa impone l’obbligo di vigilanza sull’attuazione della normativa è il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente.
d) Disposizioni per la trasparenza e visibilità ai cittadini dei costi della contrattazione delle amministrazioni.
A fini di garantire la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, si impone l’obbligo in capo alle amministrazioni di pubblicare in modo permanente sul
174 Articolo relativo alla compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa (introdotto
proprio sito web, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.
Da ultimo si ricorda che il comma 1 dell’articolo 67, D.L. n. 112 del 2008 prevede una riduzione del 10% dei finanziamenti da destinare al potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale (ex 12, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140). Si dispone un finanziamento di 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
Articolo 69 (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali)175
COMMENTO
L’articolo 69 prevede “un meccanismo di intervento una tantum sulla progressione economica automatica degli stipendi”176 per le categorie di personale elencate dall’articolo 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia per quelle categorie escluse dalla contrattualizzazione del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni intervenuta con D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e confluita nel citato D.lgs. 165/01. Il personale in questione è quello appartenente alle seguenti tipologie: “i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287”: in quest’ultima categoria rientra il personale operante “nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato)”177.
Il comma 1 prevede, per le categorie suddette, un differimento una tantum di dodici mesi della “maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti”, a partire dal 1° gennaio 2009. Scaduto questo termine (peraltro “utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali”), viene attribuito il valore economico maturato.
Il comma 2 afferma che il personale che, durante tale periodo di differimento, abbia effettuato passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, al termine di tale periodo abbia diritto alla rideterminazione del “trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o
dell’aumento biennale maturato”.
Il comma 3 prevede, in modo analogo, che “per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore
175 Il commento degli articoli 70 e 71 è di Valerio Iannitti.
176 Camera dei Deputati, Dossier di documentazione: “D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Schede di lettura (articoli 64-84)”.
economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento”. Il comma 4 dispone che resta fermo quanto previsto, relativamente al trattamento economico dei magistrati, all'articolo 11, commi 10 e 12, del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della L. 30 luglio 2007, n. 111. Quest’ultimo articolo riforma la norma afferente la valutazione delle professionalità, e afferma la periodicità quadriennale delle verifiche cui devono sottoporsi i magistrati “a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità”178. Tali verifiche tengono conto di capacità, laboriosità, diligenza e impegno179. In seguito alle verifiche si formula un giudizio che può essere “positivo”, “non positivo” o “negativo”. Il primo caso si ha quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui sopra; il secondo “quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri”; il giudizio risulta essere negativo, infine, “quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato ‘non positivo’"180. “Se il giudizio è “non positivo”, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è “positivo”. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari”181. Se invece il giudizio è “negativo”, il magistrato dopo un biennio viene nuovamente sottoposto ad una valutazione di professionalità. Il Consiglio superiore della magistratura, se nota specifiche carenze di professionalità, può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle carenze riscontrate. Il CSM “può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari”182. “La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio”183.