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(Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica

LAVORO PUBBLICO

Articolo 46 (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica

amministrazione)153

COMMENTO

L’articolo è volto alla riduzione delle collaborazioni e delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni.

La norma riscrive nuovamente il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 apportando significative innovazioni alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria per il 2008.

Con il decreto in esame, è disposto che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Tale facoltà è riconosciuta alle amministrazioni in presenza di determinati presupposti di legittimità, ovvero, che l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e che risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente. Ancora, che l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, che la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata e infine che siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 risulta pertanto innovato anche per quanto concerne i requisiti minimi connessi all’individuazione degli esperti. Le amministrazioni pubbliche possano infatti conferire incarichi individuali prescindendo dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando comunque la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Relativamente agli enti locali, viene meno l’obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma di approvazione del Consiglio. La norma al comma 2, dispone che tutti gli incarichi possano essere affidati solo in relazione alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi consiliari, approvati ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Inoltre, pur restando fermo l’obbligo di adottare uno specifico regolamento di Giunta che

definisca i criteri e le modalità procedurali per l’affidamento degli incarichi esterni, non sussiste più l’obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi autonomi in tale regolamento. Tale limite di spesa annuale dovrà essere fissato nel bilancio preventivo dell’Ente.

Articolo 46-bis (Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)

COMMENTO

L’articolo conferisce ad un apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione da parte del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il compito di razionalizzare e ridurre i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali. La disposizione precisa che le risorse economizzate devono essere versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente da destinare, con decreto del citato Ministero concertato con il Ministro dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, al finanziamento della contrattazione collettiva.

Articolo 47 (Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

COMMENTO

L’articolo affida al Dipartimento della funzione pubblica il compito di verificare il rispetto della disciplina relativa alle incompatibilità e al cumulo di impieghi e degli incarichi. A tal fine l’Ispettorato per la funzione pubblica stipula apposite convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di Finanza. Inoltre, in ordine al rispetto delle norme concernenti il conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici da parte di enti pubblici economici e di soggetti privati, al fine dell'accertamento delle violazioni, il Dipartimento collabora con il ministero dell'Economia e delle finanze.

Articolo 48 (Risparmio energetico)

COMMENTO

L’articolo impone alle amministrazioni dello Stato di adottare misure per il risparmio energetico. Queste hanno l’obbligo di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. Il secondo comma dell’articolo in parola richiama al risparmio energetico con conseguente contenimento della spesa in modo da ottenere risparmi equivalenti anche le “altre pubbliche amministrazioni”.

Articolo 49 (Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni)

COMMENTO

L’articolo rivede l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 da ultimo modificato dalla legge finanziaria 2008.

La norma innovata dispone che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui all’articolo 35 del decreto citato mentre per le esigenze temporanee possono avvalersi di contratti flessibili.

Il comma 2 dell’articolo in commento prevede infatti il ricorso alle forme di lavoro flessibile per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. Il medesimo comma precisa che ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro di cui possono avvalersi le amministrazioni pubbliche.

Per evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile la norma dispone il divieto di utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per più di tre anni nell'arco di cinque. A tal fine il comma 3 sostituisce il limite dei tre mesi, previsti dalla riscrittura dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 contenuta nella finanziaria 2008, con quello del triennio su 5 anni, anche se con diverse tipologie contrattuali. Pertanto, rispetto a quanto disposto dalla suddetta legge finanziaria, non esiste più il criterio della stagionalità, non esiste più la limitazione dei tre mesi per assunzione ed è stata soppressa la disposizione sul comando e distacco. La norma, poi, espressamente prevede che non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

Per quanto concerne le sanzioni connesse alla violazione delle disposizioni relative al ricorso al lavoro flessibile, viene eliminata la sanzione, prevista nella previgente disciplina, relativa al divieto di assunzione per un triennio a carico delle amministrazioni che violano il disposto di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sanzione ora prevista per gli enti che non rispettano il patto di stabilità nell’anno precedente.

È innovato anche il regime sanzionatorio a carico dei dirigenti che operano in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 36 sopra menzionato, per questi si configura infatti una responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive impartite, con conseguente impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale.

Eventuali violazioni della normativa comporteranno il diritto al risarcimento del lavoratore danneggiato e l’obbligo per le amministrazioni di recuperare, in caso di dolo o colpa grave, le somme corrisposte a carico dei dirigenti responsabili.

Articolo 66 (Turn over)154

COMMENTO

L’articolo interviene a tutto campo sulle disposizioni in tema di “limitazioni” alle assunzioni ed alle stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni privatizzate e non privatizzate. In particolare, con riferimento alle assunzioni, si stabiliscono limitazioni alle disposizioni normative che avevano in passato provveduto a disciplinare ipotesi di assunzioni di personale a tempo indeterminato in relazione: a) al parziale turn-over ; b) alle indefettibili esigenze di servizio; c) entro limiti di spesa. Si è inoltre proceduto ad una proroga della data di decorrenza dei termini di nuove assunzioni.

Le amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (articolo 1, comma 523, l. 296/06), nonché le università e gli enti di ricerca.

Non mancano limitazioni alle assunzioni applicabili anche al personale di cui all’articolo 3, d.lgs. n. 165/01, ossia ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e alle Forze di polizia di Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287; al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362), al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai professori universitari. Le limitazioni alle assunzioni e stabilizzazioni che si applicano anche al personale di cui all’articolo 3, d.lgs. n. 165/01 vengono indicate, di volta in volta, in nota.

L’articolo 66 del D.L. n. 112/08 si apre, al comma 1, con la richiesta alle amministrazioni di provvedere entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

Il comma 2 dell’articolo 66 modifica l’articolo 1, comma 523 relativo all’Assunzione personale per parziale turn-over. Tale articolo stabiliva che:

.

Le modifiche apportate all’articolo 1, comma 523, l n. 296/06 incidono, limitandola fortemente, sulla possibilità per le Amministrazioni destinatarie summenzionate di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato. Si restringe al solo 2008 (non più dunque anche al 2009) la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato nel “limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente”. Per l’anno 2009 tale percentuale si riduce ulteriormente scendendo al 10%, si specifica però che tale possibilità è legata all’effettivo svolgimento delle procedure di mobilità” (articolo 66, comma 3, D.L. n. 112/08)155. Tale obbligo era comunque già previsto per le sole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01, dall’articolo 34bis, Disposizioni in materia di mobilità di personale, introdotto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003156, che prevede la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni in materia di mobilità del personale.

Il comma 4 dell’articolo 66 modifica l'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Stabilizzazione personale per gli anni 2008 e 2009.Stabilizzazione specifica per il Corpo dei vigili del fuoco). Tale articolo prevedeva che:

155 Secondo quanto stabilito dall’articolo 66, comma 10, D.L. n. 112/08 le assunzioni di cui al presente

commi 3, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo”.

I limiti previsti nell’articolo 66, comma 3, D.L. n. 112/08 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Non sono interessate dalle suddette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

156 L’articolo ha subito ulteriori modifiche ad opera del decreto legge n. 7 del 2005, convertito con legge

n. 43/05.

“Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62 (agenzia delle Entrate), 63 (Agenzia delle dogane) e 64 (Agenzia del territorio) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3008), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

Il comma 4 dell’articolo 66 del D.L. n. 112 limita dunque al solo anno 2008 la possibilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente per il limite già previsto “corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente”(articolo 66, comma 4, D.L. n. 112). La percentuale si riduce al 10% per l'anno 2009 (articolo 66, comma 5, D.L. n. 112)157.

È in tal sede necessario ricordare il personale per il quale era stato reso possibile procedere alla stabilizzazione secondo la procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, era quello in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 519158, legge n. 296 del 2006159,

157 Secondo quanto stabilito dall’articolo 66, comma 10, D.L. n. 112/08 le assunzioni di cui al presente

commi 5, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo”.

158 Tale articolo faceva riferimento al personale: a) in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,

anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; b) in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296/06, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. L’articolo in questione precisa inoltre che “alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive”.

158 Si possono utilmente leggere le disposizioni previste all’articolo 3, commi: 90. Stabilizzazione di

pubblici dipendenti precari e fissazione dei requisiti. - Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica

amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali

di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di

“Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1º gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione”

la possibilità di accedere alle procedure di stabilizzazione era stata ampliata ad opera della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)160.161

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