• Non ci sono risultati.

LA DIRETTIVA 2016/343/UE: AI POSTERI L’ARDUA SENTENZA

2. Aspetti generali e campo di applicazione

«Dall‟Europa arriva una Direttiva straordinaria che ci fa tornare fiduciosi nei confronti del diritto. Presunzione di innocenza a tutti i livelli fino a sentenza

482

Sentenza adottata l‟8 gennaio 2013 già richiamata al Cap. II paragrafo 5. In questa sede si vuole riportare l‟attenzione sulla condanna subita dall‟Italia per la violazione dell‟art. 3 della CEDU. La fattispecie si riferiva alla condotta degradante a cui furono sottoposti sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza. Tali soggetti si erano ritrovati a convivere in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. Con tale sentenza si è inteso evidenziare il disfunzionamento del sistema penitenziario italiano in quanto la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Nello specifico si registrava che: «La grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi – costitutiva di per sé di un trattamento contrario alla Convenzione – sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l‟illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di causare nei ricorrenti un‟ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante». Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia in www.giustizia.it; Cfr. W. De Agostino, I diritti dei detenuti in Italia. Tutela e garanzie alla luce della Cedu., Key Editore, 2016, p. 147;

483 La creazione di un clima di reciproca fiducia tra i diversi Stati dell‟Unione presume «che le

varie culture giudiziarie condividano il medesimo percorso evolutivo democratico proteso al rispetto dei diritti fondamentali». Così, G. Fiorelli, Nuovi orizzonti investigativi: l‟ordine europeo

di indagine, in Diritto penale e processuale, 2013, p. 707. Si sostiene che «le garanzie procedurali

individuali assicurate entro gli ordinamenti nazionali ai fini della celebrazione del processo penale rappresentino il banco di prova del funzionamento del reciproco riconoscimento». In questi termini N. Parisi, Riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali, cit., p. 505; R. Del Coco,

Ordine europeo di indagine e poteri sanzionatori del giudice, in Diritto penale contemporaneo

(www.penalecontemporaneo.it), p. 3.

Capitolo III – La Direttiva 2016/343/UE: ai posteri l‟ardua sentenza

129

definitiva, basta con le gogne mediatiche485, basta con i processi in tv, basta con il protagonismo dei magistrati, dei politici, dei questori, dei poliziotti, basta con la divulgazione degli atti istruttori che nulla hanno a che fare con il processo. Basta con la cattiva giustizia»486.

Di lì a poco, il 9 marzo 2016, l‟intero sistema delle garanzie procedurali è andato ad arricchirsi di un importante tassello487: è stata adottata la “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”488

.

La Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue, edizione L 65 dell'11 marzo. Il testo (che si compone di 51 considerando e 16 articoli) venne approvato tra gennaio e febbraio 2016 ad opera del Parlamento Europeo e del Consiglio dell‟Unione Europea. La votazione si è conclusa con 572 voti a favore, 48 voti contrari e 86 astensioni. Gli Stati dell‟Unione dovranno conformare il proprio diritto interno alla Direttiva entro il 1 aprile 2018489.

C‟è da chiedersi ora qual è il vero motivo che ha spinto le istituzioni ad adottare un atto legislativo comune che fosse in grado di garantire la tutela del principio di non colpevolezza fino al giudicato. Nonostante la presenza in quasi tutti gli ordinamenti dei Paesi membri della suddetta garanzia, si individuano comunque diversi aspetti problematici che «la possono minare, ridimensionandola in modo pericoloso». Nathalie Griesbeck490 (relatrice della Direttiva) ha sottolineato che lo

485 L‟effetto mediatico «non è certo quello della presunzione di innocenza ma quello di una

percezione collettiva di colpevolezza che produce un danno all‟immagine e alla reputazione dell‟indagato – imputato difficilmente reversibile». Cfr. G. Marotta, op. citata, p. 442.

486

In questi termini si sono espresse alcune forze politiche in una conferenza stampa tenutasi a Montecitorio il 26 gennaio 2016.

E. Sirotti Gaudenzi, op. citata, p. 21.

487 Da questo momento sarà l‟Europa che avrà il compito di fornire indicazioni precise sulla

presunzione di innocenza

488 Tale provvedimento costituisce un notevole passo avanti sul piano giuridico, ma anche a livello

culturale.

489

Si tenga conto che tale Direttiva non sarà applicata al Regno Unito, all‟Irlanda e alla Danimarca.

490 «La présomption d‟innocence est un droit fundamental et surtout un principe essential pour prévenir les jugements arbitraires et les abus dans les procédures pénales. En dépit de l‟existence de législations nationales, de nombreuses violations du droit de présomption à l‟innocence subsistent encore en Europe ; c‟est pourquoi il était fondamental que nous parvenions à un accord pour consacrer, en droit européen, ce droit à la présomption d‟innocence. Je me réjouis donc des progrès que nous avons obtenus, sur cette directive européenne : une directive forte et ambitieuse». Così Nathalie Griesbeck in www.nathalie-griesbeck.fr.

Capitolo III – La Direttiva 2016/343/UE: ai posteri l‟ardua sentenza

130

scopo di tale atto sia proprio quello di bloccare la costante erosione del principio in oggetto.

La presunzione di innocenza infatti costituisce «un corollario logico del fine razionale assegnato al processo (…) che si traduce nella convinzione secondo cui il processo penale ha una funzione cognitiva proiettata alla dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza e non dell‟innocenza»491

.

Facendo un piccolo passo indietro492 – che ci consente di chiarire il panorama in cui tale provvedimento si è inserito – c‟è da sottolineare che già nel febbraio 2013 i rappresentanti dei ministeri della Giustizia dei vari Stati Membri e della Croazia si sono riuniti per discutere del principio della presunzione di innocenza.

In quell‟occasione fu aperto un sondaggio online, pubblicato direttamente sul sito della DG Giustizia e su quello della Rete giudiziaria europea493.

Tale sondaggio si riferiva alla situazione giuridica inerente la tutela del diritto alla presunzione di innocenza negli Stati membri e si estendeva anche a considerare il suo funzionamento in concreto. I risultati del sondaggio sono stati inseriti nell'allegato III della valutazione d'impatto che accompagnava la Proposta494. Da tale valutazione è emerso che il livello delle garanzie nella legislazione degli Stati membri risultava, in generale, adeguato e quindi accettabile. Esistevano ancora però delle questioni che richiedevano comunque un intervento teso al miglioramento delle garanzie giuridiche; sono infatti tuttora molto frequenti i casi di violazione495 della presunzione di innocenza all‟interno dell'Unione europea. Numerose sono state le prese di posizione che si sono alternate durante il percorso che ha condotto all‟attuazione della direttiva 2016/343/UE.

491 A. De Caro, op. citata.

492 Si richiami l‟attenzione sull‟importante ruolo assunto dal c.d. Programma di Stoccolma. Tale

atto è risultato decisivo per l‟adozione della Direttiva. Nello specifico, il punto 2.4 va a sottolineare i «diritti della persona nei procedimenti penali». Il Consiglio ha provveduto ad invitare la Commissione europea a «esaminare ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore». Cfr. D. Fanciullo, La Direttiva

(UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 18.04.2016, in www.eurojus.it.

493 Di ciò ne sono stati informati per e-mail tutti coloro che risultavano portatori di interessi e sono

pervenute più di 100 risposte.

494 Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, cit., p. 5-6.

495 In merito al tema della violazione della presunzione di innocenza, v. anche Vassilios

Capitolo III – La Direttiva 2016/343/UE: ai posteri l‟ardua sentenza

131

Prima tra tutte si pensi alla manifestazione ad opera della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, del 21 aprile 2015, che si è espressa in questi termini: «Tale proposta di direttiva appare ancora più importante alla luce del fatto che attualmente è dato constatare in numerosi Stati membri dell‟Unione europea una riduzione dei diritti degli indagati e imputati nonché un indebolimento del principio di presunzione di innocenza. Il relatore è tuttavia del parere che la Commissione abbia adottato un approccio troppo minimo e si interroga sulla mancanza di ambizione di questa proposta iniziale che rischia di armonizzare le disposizioni nazionali “verso il basso”».

Il ministero della Giustizia, una volta esaminate le finalità della Proposta, ritenne che le sue disposizioni fossero pienamente conformi con l‟interesse nazionale volto alla tutela del diritto al giusto processo496.

La Direttiva, inserendosi nel solco già tracciato da altri precedenti interventi, costituisce un‟ulteriore tappa che le istituzioni europee sono riuscite a raggiungere e che consente di completare il percorso già intrapreso con la Direttiva 2010/64/UE – sul diritto all‟interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la Direttiva 2012/13/UE – sul diritto all‟informazione nei procedimenti penali e la Direttiva 2013/48/UE– sul diritto al difensore e alla comunicazione con i terzi.

La Direttiva 2016/343/UE497 oltre a rappresentare la prima vera e propria “concretizzazione” di una serie di misure già individuate dalla Commissione europea nel novembre 2013 COM (2013) 820 def.498, si fa portavoce della necessità di individuare alcuni “paletti essenziali” a cui gli Stati membri devono

496

E. Sirotti Gaudenzi, op. citata, p. 40-41.

497 «La direttiva indica un livello minimo di garanzia tra gli Stati. Un comune denominatore che

non può essere travalicato. Cfr. La Direttiva Ue sulla «presunzione di innocenza». (Camera dei

Deputati – Sala stampa), 26.01.2016 in freenewsonline.it.

498

Cfr. A. Di Stasi, Spazio europeo e diritti di giustizia. Il Capo VI della Carta dei diritti

fondamentali nell‟applicazione giurisprudenziale, Padova, 2014). All‟interno del “pacchetto” del

2013 sono presenti anche due diverse proposte di Direttiva aventi ad oggetto la tutela di soggetti particolarmente “vulnerabili” come i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ((proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, COM (2013) 822 def., di imminente adozione nella versione definitiva) e tutti quei soggetti economicamente svantaggiati che risultano beneficiari del c.d. patrocinio a spese dello Stato (Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2013 sull‟ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull‟ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell‟ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d‟arresto europeo, COM (2013) 821 def.). Cfr. D. Fanciullo, op. citata, p. 1.

Capitolo III – La Direttiva 2016/343/UE: ai posteri l‟ardua sentenza

132

chiaramente conformare i propri ordinamenti processuali, in modo da assicurare ai cittadini europei due garanzie fondamentali del processo penale: la presunzione di innocenza ed il diritto di partecipare al giudizio499.

Già nella trattazione è stato più volte precisato che tali principi costituiscono patrimonio dei diritti fondamentali europei e sono riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell‟Unione Europea (artt. 47 e 48) e dalla Convenzione EDU (art. 6)500. La ragion d‟essere di questo intervento si legge nel forte bisogno di ricercare norme minime comuni501 che fungano da premessa per il funzionamento effettivo di tutti i meccanismi di cooperazione.

Pertanto, la scelta di approvare una specifica Direttiva sull‟argomento appare di estremo rilievo per la capacità di questo strumento di incidere sulle legislazioni dei Paesi, comportando i dovuti adeguamenti normativi. Il fatto che l‟Unione sia tornata ancora una volta a trattare del tema dell‟armonizzazione deve essere letto in maniera positiva.

Ovviamente, con il recepimento di tale provvedimento si andranno a “sconvolgere”, gli assetti procedurali degli Stati membri502

.

Passando ad analizzare più da vicino gli aspetti salienti dell‟atto, innanzitutto c‟è da evidenziare che la versione definitiva della Direttiva «costituisce il “compromesso finale” di un acceso dibattito inter-istituzionale in ordine alla definizione dell‟esatta portata di una serie di disposizioni previste nell‟originario testo proposto dalla Commissione europea»503.

Tra i punti più dibattuti vi rientra la questione dell‟ambito di applicazione del provvedimento che risulta essere limitato solo ai procedimenti penali con esclusione quindi dei procedimenti civili e dei procedimenti amministrativi

499 L‟intenzione è quella di tracciare norme minime comuni per la presunzione d'innocenza e

«ridurre all'osso i processi in absentia». Cfr. M. Castellaneta, La Ue vieta le manette in pubblico,

Il Sole 24 ore, 16.03.2016.

500 Ciò è espresso in apertura della Direttiva, direttamente nel considerandum n. 1. Cfr. Direttiva

del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in www.europarl.europa.eu. Cfr. L. Roccatagliata, Parlamento e Consiglio UE approvano la direttiva 2016/343 in tema di presunzione di innocenza e diritto di partecipazione al giudizio, in Giurisprudenza penale, 28.03.2016.

501

L‟impostazione è conforme all'approccio “graduale” richiamato nel considerandum n. 6. Cfr.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, cit.

502 A. De Caro, op. citata, passim. 503 D. Fanciullo, op. citata, passim.

Capitolo III – La Direttiva 2016/343/UE: ai posteri l‟ardua sentenza

133

«anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni, quali i procedimenti in materia di concorrenza, commercio, servizi finanziari, circolazione stradale, fiscalità o maggiorazioni d‟imposta, e alle indagini connesse svolte da autorità amministrative».

Il considerandum n. 11 prevede infatti che la Direttiva «si applichi solo ai procedimenti penali, nell‟accezione data dall‟interpretazione della Corte di giustizia dell‟Unione Europea, fatta salva la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo».

Questa limitazione va ad abbassare lo standard CEDU, «privando la disposizione della Direttiva in parola di rilevanza concreta, stante la clausola di non regressione codificata nell‟articolo 13504

.

3. I destinatari

Un altro aspetto oggetto di ampia discussione è quello relativo all‟ambito di applicazione ratione personae della Direttiva e, in particolare la questione ruota intorno alla sua estensione anche alle persone giuridiche505. Il testo definitivo circoscrive – come si evince in maniera espressa dall‟art. 2 e dal considerandum n. 12 – le garanzie soltanto alle persone fisiche506 che risultino indagate o imputate in un procedimento penale507. Se si ricerca la ratio di questa

504 N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e

del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un‟introduzione, in Cassazione penale, 2016, p. 2231. Con la previsione di una clausola di non regressione si vuole garantire che

nessuna disposizione venga interpretata in modo «da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro, che assicurino un livello di protezione più elevato». Così L. Camaldo, Presunzione di innocenza,

cit.

505 D. Fanciullo, op. citata, passim.

506 Si tenga conto che il considerandum n. 43 riporta un espresso riferimento ai soggetti minori,

prevedendo che, trattandosi di individui particolarmente vulnerabili, essi dovrebbero beneficiare di un più attento livello di protezione che dovrà essere garantito mediante la predisposizione di «garanzie procedurali specifiche». Costoro infatti spesso non sono in grado di capire o di partecipare efficacemente al procedimento penale. In tal senso si tenga sempre a mente gli interventi volti alla tutela e alla protezione di tali soggetti e quindi, in primis, la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali COM (2013) 822.

507 Diversamente da quanto disposto nella Direttiva 2013/48/UE (sul diritto di avvalersi di un

difensore) che va ad estendere il suo campo di applicazione «alle persone diverse da indagati o imputati che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, assumano la qualità di indagati o imputati,» la Direttiva 2016/343 nulla dispone in merito all‟assunzione della qualità di indagato in un momento successivo rispetto all‟audizione da parte delle autorità investigative. Sono inoltre rimaste senza effetto le sollecitazioni di Fair Trials

Capitolo III – La Direttiva 2016/343/UE: ai posteri l‟ardua sentenza

134

“esclusione” è possibile ritrovarla all‟interno del considerandum n. 13, in cui si fa riferimento all‟esistenza di «diversi livelli ed esigenze di tutela di alcuni aspetti della presunzione di innocenza con riferimento alle persone fisiche e giuridiche»508.

Tuttavia alcuni ammettono la possibilità di applicare la presunzione di innocenza anche alle persone giuridiche sulla base dell‟«(…) evoluzione applicativa dell‟art. 35 d. lgs 231/2001»509. Si va a sottolineare infatti, che tutte le disposizioni valide per l‟imputato possono avere come destinatarie anche le persone giuridiche (se compatibili). C‟è da aggiungere però che mentre l‟art. 66 dello stesso decreto510 richiama l‟art. 530, comma 2 c.p.p., non altrettanto può dirsi dell‟art. 69 comma 1 d. lgs 231/2001 rispetto all‟art. 533 comma 1 c.p.p.

A questo punto sarà quindi opportuno chiedersi se la regola dell‟oltre ogni ragionevole dubbio (prevista dalla legge 46/2006511) potrà essere estesa anche alle sentenze di condanna della responsabilità dell‟ente ai sensi dell‟art. 69.

Dalla semplice lettura delle norme non è possibile trovare un‟adeguata soluzione in quanto esse risultano prive di specifici richiami. Il quesito dunque potrà trovare delle possibili letture esegetiche «nel principio di compatibilità che accomuna persona fisiche e persone giuridiche partendo dalla legge Pecorella»512.

Per altri, il riferimento alle persone giuridiche è apparso particolarmente prematuro preferendo quindi mantenere ferma e inalterata nei loro riguardi

International, che nel suo Joint Position Paper del novembre 2014 «aveva raccomandato di

estendere l‟applicabilità della direttiva sulla presunzione di innocenza anche a testimoni poi soggetti ad una indagine penale, rendendo obbligatori anche nei confronti dei testimoni gli avvisi contro l‟autoincriminazione e ciò a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese». N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, cit., p. 2232.

508 Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, cit. 509 M.A. Pasculli, op. citata, p. 146.

510 Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente: “Se l'illecito amministrativo contestato

all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo”.

511

Il riferimento è alla Legge Pecorella intervenuta in merito all‟inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. In data 13 marzo 2006 l‟ On. Gaetano Pecorella - invitato dalla Camera Penale di Milano ad illustrare i punti cruciali e i risvolti più problematici contenuti all‟interno del provvedimento adottato - ha avuto modo di sottolineare l‟importanza del rispetto del principio della presunzione di innocenza, che dovrà accompagnare il procedimento accusatorio. Ha inoltre ricordato il legame esistente tra «la presunzione di innocenza e la necessità che essa, se superata, lo sia in maniera particolarmente pregnante (…)». A. Sorgato, Legge Pecorella: prime note. Tre

autorevoli punti di vista, in www.penale.it.

Capitolo III – La Direttiva 2016/343/UE: ai posteri l‟ardua sentenza

135

l'applicazione della presunzione di innocenza così come sancita nella CEDU e come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia, la quale ha, riconosciuto che «i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche (considerandum n. 13 e n. 14)».

Il fatto che l‟articolo 2 del provvedimento vada a limitare il campo di applicazione della Direttiva viene letto e interpretato da alcuni studiosi come una sorta di “occasione mancata” per l‟innalzamento delle garanzie, determinando di conseguenza un evidente contrasto con la volontà espressa dalla Direttiva di «rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale (…)» (considerandum n. 10). E‟ inoltre opportuno evidenziare in questa sede che peraltro, non è presente neanche un vero e proprio “standard CEDU” che regola il diritto al silenzio delle persone giuridiche, le quali, con l‟istituzione futura dell‟Ufficio del Procuratore Europeo513

si troveranno sottoposte a maggiori indagini.

E‟ infatti possibile notare che le persone giuridiche sono destinatarie di numerosi strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia, come ad esempio l‟Ordine di indagine Europeo 2014/41/EU514 dell‟aprile 2014 o la Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all‟esecuzione nell‟Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro515

.

513

N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza,