FATTO E AL PERCORSO (ANCORA) DA FARE
6. La “sedes” della presunzione di innocenza nel panorama europeo e oltre Sono stati numerosi gli atti legislativi con cui si è cercato di rafforzare la fiducia
reciproca mediante la predisposizione di normative comuni a tutti gli Stati. Sono tutti interventi collocati nell‟ambito del processo penale277
, della presunzione di innocenza278, dell‟efficacia delle sentenze in absentia279 e in un‟ottica di
ravvicinamento delle sanzioni penali280.
Per il raggiungimento di tale fiducia non si potrà prescindere dalla creazione di misure aventi natura anche politica che si concretizzano attraverso un sistema di relazioni più amichevoli tra gli Stati membri e mediante contatti più intensi tra le
275
Per un‟analisi più approfondita v. S. Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra
dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, Giuffrè, 1999.
276 G. Abbadessa, Il principio di presunzione di innocenza nella CEDU: profili sostanziali, in
AA.VV., La Convenzione europea dei diritti dell‟uomo nell‟ordinamento penale italiano, cit., p. 398 s. Si pensi al caso in cui un soggetto, dopo aver commesso un grave incidente stradale venga condannato per omicidio doloso (in quanto accusato di aver tenuto una condotta di guida folle oppure perché ha agito nonostante la previsione dell‟evento e quindi sulla base di costruzioni del dolo che hanno per base comune l‟esaltazione del profilo dell‟offesa). Qui si dovrebbe invocare più che l‟art. 6 par. 2, il successivo articolo 7 della Convenzione denunciando l‟applicazione ad un fatto colposo di una pena prevista dalla legge per il corrispondente fatto doloso.
277 A. Pasquero, Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello
europeo e statunitense a confronto, Giuffrè, Milano, 2007, p. 273-274. Cfr. Proposta di decisione
quadro su talune garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell‟Unione europea, COM (2004) 328 del 28 aprile 2004. In proposito la Commissione afferma: « E‟ ovviamente importante che le autorità giudiziarie di uno Stato membro possano avere fiducia negli ordinamenti giudiziari di tutti gli Stati membri. (…) La fiducia nelle garanzie procedurali e la correttezza nei procedimenti contribuiscono a rafforzare tale fiducia. È pertanto auspicabile disporre di livelli minimi comuni e validi in tutta l‟Unione europea anche se gli strumenti per rispettare tali livelli minimi vengono lasciati ai singoli Stati membri» (Libro verde della Commissione, Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali
nel territorio dell‟Unione europea, p. 4)
278 Ibidem. Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza, COM (2006) 174, presentato dalla
Commissione il 26 aprile 2006.
279
Si precisi che la Commissione avrebbe dovuto presentare nel 2006 un Libro verde (seguito da una proposta di decisione quadro nel 2007) proprio sui giudizi in absentia (Cfr. Council and
Commission Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in European Unione).
280 Ibidem. Si pensi alla Proposta della Commissione di decisione quadro sul ravvicinamento delle
sanzioni penali, il cui scopo consisterebbe di individuare quali tipi di sanzioni dovrebbero essere armonizzate. Cfr. Commission staff working paper, Annex to the Communication from the
Commission to the Council and the European Parliament on the mutual recognition of judical decisious in criminal matters and the strengthening of mutual trust between Member States.
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autorità giudiziarie nazionali. Si sostiene al riguardo che «le radici della fiducia reciproca sono più politiche che giuridiche»281.
Abbiamo già analizzato l‟importanza assunta dalla CEDU nel contesto internazionale e abbiamo più volte richiamato tale Carta in quanto “contenitore” del principio della presunzione di innocenza. Ad essa però, fanno da contorno anche altri importanti testi282 che ricoprono ruoli di primo piano nel sistema europeo.
Tra questi emerge innanzitutto la Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea (c.d. Carta di Nizza) proclamata il 7 dicembre 2000283.
A Nizza in realtà è avvenuto solo l‟atto di nascita della Carta, in quanto il suo vero concepimento avvenne a Colonia. Qui, il Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) tracciò le basi per dar vita ad un processo di redazione sostenendo che «allo stato attuale dello sviluppo dell‟Unione europea, i diritti fondamentali vigenti a livello dell‟Unione debbano essere raccolti in una carta e in tal modo resi più manifesti». In questi termini (che sono menzionati nelle «Conclusioni» della Presidenza del Consiglio europeo di Colonia), si individua il nucleo della carta, il suo codice genetico. Si tratta di un codice che può apparire semplice e che invece nasconde diversi punti problematici284.
Con tale documento si voleva che i cittadini dell‟Unione capissero l‟importanza dei diritti fondamentali. Essa doveva «contenere i diritti di libertà e uguaglianza, nonché i diritti procedurali fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario»285.
281 Così H. Labayle, Les perspectives du controle jrisdictionnel de la confiance mutuelle dans
l‟Union européenne, in De Kerchove, Weywmbergh, (a cura di), La confiance mutuelle dans l‟espace pénal européen, Bruxelles, 2005, p. 123 ss. Cfr. A. Pasquero, op. citata, p. 274.
282
Da queste Carte è facile constatare che molto si è detto in merito alla funzione, al suo ruolo, al valore giuridico della presunzione, ma molto poco risulta sul suo contenuto.
283 Questa, all‟art. 48 dispone che «ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata». G. Campeis – A. De Pauli, Carte e Corti europee,
diritti fondamentali e giustizia italiana, Giappichelli, Torino, 2014, p. 50.
284 L. Mari, La Carta di Nizza: contenuti e principi ispiratori, in AA.VV., M. Napoli, La carta di
Nizza. I diritti fondamentali dell‟Europa, Vita e pensiero, 2006, p. 3 ss.
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La redazione effettiva del testo venne attribuita ad un organismo individuato durante il Consiglio di Tampere286 e composto da 62 componenti, vale a dire 16 rappresentanti dei capi di Stato o di Governo e del Presidente della Commissione, 16 rappresentanti del Parlamento europeo e 30 rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Ad essi si aggiungevano 4 osservatori (2 per la Corte di giustizia e 2 per il Consiglio d‟Europa)287
.
Si tenga conto che l‟Unione europea da tempo aveva già previsto degli obiettivi per la formazione di uno spazio comune di prosperità e pace a partire dalla previsione di un mercato unico e di un'unione economica e monetaria.
Si continuò così sulla scia degli interventi intrapresi ponendo in essere una politica sempre più energica che portò alla formulazione di un lungo elenco (contenente oltre sessanta misure) che il Consiglio Europeo dei Ministri per la giustizia avrebbe dovuto adottare288.
La ricerca di un‟area di libertà e di sicurezza comportava la possibilità di garantire ai cittadini il riconoscimento di norme equivalenti in tutta l‟area europea. Si rimarcò la necessità di far in modo che le persone potessero sentirsi protette da minacce alla loro libertà e ai loro diritti289. L‟idea infatti era di «rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la tutela dei diritti delle persone”. Vennero inoltre predisposti degli studi inerenti il processo penale290. Poco più tardi, nel 2004, anche il Consiglio europeo iniziò i suoi primi passi adottando il
286A partire dal 1999, iniziarono ad essere tracciate importanti guides-lines da seguire negli anni
successivi per raggiungere il più alto livello di riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Infatti, il 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo si è riunito in via straordinaria a Tampere per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea (articolo 6 del trattato). Il Presidente del Parlamento europeo (sig.ra Nicole Fontaine), aprì la discussione mettendo in luce la necessità di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio, dopo aver espresso riconoscenza per il lavoro svolto dal Segretario Generale uscente del Consiglio, sig. Jürgen
Trumpf, andò a definire le modalità con le quali avrebbe operato. Cfr. Consiglio europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999. Conclusioni della Presidenza in www.europarl.europa.eu.
287 M. Napoli, op. citata, p. 5. 288
F. Pigliacelli, R. Ponticiello, Profili di diritto penale e processuale europeo, Gangemi Editore, 2010, p. 84.
289 Il Consiglio europeo ritenne essenziale ribadire l‟importanza che l‟Unione fosse riconosciuta
come partner di rilievo sulla scena internazionale. Per questo si proclamava la necessità di una stretta cooperazione con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali (Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'OCSE e le Nazioni Unite).
290 Si tratta di studi in materia probatoria. Ci sarà la necessità costante di controllare se l‟adozione
di garanzie comuni riconosciute nell‟ambito dell‟acquisizione del materiale probatorio possa contribuire ad assicurare la compatibilità tra le norme e ad accrescerne la cooperazione.
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c.d. Programma dell‟Aia. Si trattò di un testo anch‟esso volto al rafforzamento della sicurezza e della giustizia all‟interno dell‟Unione europea291
.
Un ulteriore balzo in avanti si registrò l‟anno successivo con la predisposizione da parte della Commissione di una “Comunicazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e sul rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati membri”. Da tale documento emerge chiaramente che lo scopo prioritario della Commissione era quello di rafforzare nei giuristi un più accentuato senso di appartenenza ad una cultura giuridica comune.
In questo solco ricco di interventi, si inserì anche il c.d. Libro Verde sulla presunzione di non colpevolezza. Con l‟introduzione di questo testo si consentì di verificare se i principi di stampo sovranazionale stessero ricevendo un‟applicazione corretta e uniforme in tutta l‟area dell‟Unione europea.
Il Libro Verde venne presentato dalla Commissione delle Comunità europee il 26 aprile 2006. Già nel Preambolo si legge che esso «studierà il significato della presunzione di non colpevolezza e i diritti che ne derivano. Se dalla conclusione dovesse emergere l‟esigenza, la Commissione studierà come inserire tali diritti in una proposta di legge quadro sulle garanzie nell‟acquisizione e nell‟utilizzo del materiale probatorio»292.
Si tratta di un documento particolarmente ambizioso nel toccare gli aspetti relativi alla presunzione di innocenza293. Esso rimarca che «tra i suoi obiettivi figura il
291
Venne messo a punto il c.d. Piano d‟azione del Consiglio e della Commissione europea sull‟attuazione del programma dell‟Aia che alla voce “Perseguire l‟attuazione del principio del reciproco riconoscimento” prevedeva l‟adozione di una seconda proposta che fosse in grado di completare il mandato europeo di ricerca delle prove nell‟anno 2008.
292 P.P. Paulesu, La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche
extraprocessuali, cit., p. 126. Sono molti i quesiti contenuti nel testo. Tra questi: A) Nel vostro
Paese sono previste misure speciali durante la fase delle indagini preliminari per garantire al presunzione di non colpevolezza? B) In quali circostanze è ammissibile l‟inversione dell‟onere della prova o la sua modifica? C) Vi sono noti casi di cooperazione transfrontaliera nei quali l‟onere della prova ha rappresentato un problema? D) Com‟è tutelato il diritto al silenzio nel vostro paese? E) In che misura le persone giuridiche sono tutelate dal diritto al silenzio? F) Nel vostro paese sono previsti procedimenti contumaciali? Questi procedimenti hanno sollevato problemi particolari per quanto attiene alla presunzione di non colpevolezza, in particolare nelle situazioni trasfrontraliere? G) La legislazione nel vostro Paese prevede norme speciali per i reati con finalità di terrorismo? In caso affermativo si prega di descrivere tali disposizioni nella misura in cui esse sono connesse con la presunzione di non colpevolezza. Questo regime si applica ad altri reati? H) Quando termina la presunzione di non colpevolezza nel vostro Paese? La presunzione di non colpevolezza può terminare dopo un processo di primo grado o solo quando sono stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione?
293 “The presumption of innocence, sur la présomption d‟innocence, uber die unschuldsvermutung,
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miglioramento della capacità comune dell‟Unione (…) di garantire i diritti fondamentali, le garanzie procedurali minime e l‟accesso alla giustizia (…)»294. Il programma conclude affermando che «l‟ulteriore realizzazione del reciproco riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria presuppone l‟elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali»295.
Da ultimo un accenno deve essere fatto all‟art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Tale Patto è stato adottato dall‟Assemblea Generale il 19 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. All‟art. 14 § 3 prevede che «in the determination of any criminal charge against him, everyone shall be
entitled to the following minimum guarantees, in full equality». Con tale
disposizione si vuole garantire che l‟accusato e il rappresentante dell‟accusa si trovino al cospetto del giudice in condizioni di pari dignità e con le stesse possibilità di incidere sulla decisione finale296. L‟articolo sopra citato, insieme al tenore dell‟art. 6 CEDU permette di completare la base giuridica che consente di analizzare «un frammento insostituibile di civiltà processuale frutto dei rivolgimenti provocati dalla rivoluzione francese del 1789»297.
Percorrendo questa via, attraverso l‟analisi degli importanti documenti internazionali citati in questa sede, riusciamo a ritornare al punto da cui eravamo partiti quando si è sottolineata la necessità che il soggetto accusato non doveva essere trattato come se avesse commesso il reato fino al momento in cui lo Stato, mediante le autorità titolari dell‟azione penale298
, ne avesse acquisito un impianto probatorio299 sufficiente a convincere della sua colpevolezza un giudice indipendente e imparziale300.
294 G. Grasso - R. Sicurella, Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi
comunitari e nuove strategie di integrazione penale, Giuffrè, Milano, 2008, p. 514.
295
Ibidem.
296 T. Luzi, I diritti della persona innanzi alla Corte, In AA.VV., La Corte penale internazionale:
organi, competenza, reati, processo, G. Lattanzi – V. Monetti, Giuffrè, Milano, p. 1034.
297
A. Falzea - P. Grossi - E. Cheli, R. Costi, Enciclopedia del diritto, Volume I, p. 718.
298
E. Marzaduri, Presunzione d‟innocenza e tutela della libertà personale dell‟imputato, cit., p 186-187. Si riafferma l‟esistenza di una concezione normativa della presunzione d‟innocenza, quindi, “pensata come divieto, che il potere pubblico pone a se stesso, di trattare come meritevole di pena” e di considerare quindi colpevole, “l‟imputato pur gravato da prove schiaccianti”.
299
Si ricordi il contenuto dell‟art. 188 c.p.p. in base al quale «non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti». La disposizione riguarda gli atti in cui la persona imputata o il testimone intervengono come soggetto parlante,
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Si tenga conto che le dichiarazioni dei giudici sono soggette ad un esame distinto rispetto a quelle delle autorità inquirenti. Può accadere, nel corso delle indagini, che queste ultime vadano a divulgare pubblicamente il sospetto di colpevolezza301. Sarebbe ovviamente inaccettabile il persistere di tale sospetto dinanzi ad una formula assolutoria302.
Accanto a questi molteplici baluardi portatori di garanzie, si inseriscono comunque altri numerosi testi (sempre di portata internazionale) che fanno da cornice al principio della presunzione di innocenza e all‟interno dei quali essa trova la sua massima espressione.
In particolar modo, un ruolo essenziale è svolto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo del 1948303, emanata dall‟Assemblea delle Nazioni Unite, il cui art. 11 recita così : “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita nel corso di un pubblico giudizio in cui le siano state assicurate tutte le garanzie necessarie per la sua difesa”.
Non va inoltre dimenticato, per avere una quadratura del cerchio, l‟art. 108 del progetto della Costituzione europea il quale prevede nuovamente che “ogni
quindi le prove di tipo dichiarativo. Non sono ammissibili le tecniche manipolative che tolgono al soggetto il controllo su ciò che intende dire o semplicemente lo affievoliscono (come gli interrogatori di terzo grado o le minacce). P. Ferrua, La prova nel processo penale: profili
generali, in AA.VV., La prova penale, (a cura di) P. Ferrua - E. Marzaduri - G. Spangher,
Giappichelli, 2013, pag. 30. Per maggiori approfondimenti v. E. Marzaduri, Quale rimedio è
invocabile dinanzi a prove costituite da dichiarazioni rese sotto la pressione della custodia cautelare in carcere in atto o annunciata da inequivoci precedenti giudiziari? In Crit. Dir., 1995,
I, p. 58 s.
300 Il riconoscimento dell‟imparzialità e dell‟indipendenza del giudice mostra l‟intenzione del
legislatore di aggiornare la nostra Costituzione ai principi presenti nelle Carte sovranazionali. L‟imparzialità va a corredare il diritto spettante ad ogni persona di essere giudicata da un tribunale indipendente e costituito per legge. La contiguità mostra la presenza di un binomio che si pone come tratto qualificante della funzione giurisdizionale. Cfr. H. Belluta, Imparzialità del giudice e
dinamiche probatorie ex-officio, cit., p. 42.
301
In proposito la Corte afferma: «The importance of the choice of words by public officials in
their statements before a person has been tried and found guilty of a particolar criminal offence».
(Corte EDU, 12 novembre 2015, cit., § 55; Corte EDU, 27 marzo 2014, Muller c. Germania, § 46). Cfr. E. Marzaduri, Presunzione d‟innocenza e tutela della libertà personale dell‟imputato, cit., p. 185.
302 A. Falzea - P. Grossi - E. Cheli - R. Costi, op. citata, p 718. Cfr. C. eur. Dir. Uomo 7 marzo
2006, Yassar Hussain c. Regno Unito.
303 Nel Preambolo si legge che essa costituisce un «ideale comune da raggiungere da tutti i popoli
e da tutte le Nazioni». Non è un trattato internazionale e quindi non è in grado di produrre norme giuridiche obbligatorie. In ogni caso essa ha più di un semplice valore morale, essendo richiamata anche nel Preambolo della Convenzione europea dei diritti dell‟uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici. Cfr. A. Falzea - P. Grossi - E. Cheli - R. Costi, op. citata, p. 422.
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imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata”.
In un‟ottica senz‟altro più ampia, è opportuno sottolineare anche la presenza dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale il quale stabilisce che «chiunque è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte», che «al procuratore spetta l‟onere di provare la colpevolezza dell‟imputato», e, inoltre, che «per condannare l‟imputato la Corte deve accertarne la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio».
Si tratta di temi che vengono ripresi nelle “Conclusioni” del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori304. Anche in questo caso, lo scopo primario fu quello di sollecitare gli Stati membri affinché si facessero portavoce del principio di legalità per consentire un potenziamento del sistema di giustizia penale305.
Si voleva realizzare un ulteriore sviluppo della cooperazione internazionale, per la lotta ma anche per la prevenzione alla criminalità trasnazionale306.
7. (Segue): uno sguardo sugli altri ordinamenti: angolature e prospettive della garanzia nei diversi assetti statuali
Allargando l‟angolo della visuale e quindi provando a volgere lo sguardo nella direzione degli altri ordinamenti stranieri, si può constatare che, ad esempio, in Francia, la presunzione di non colpevolezza trova un‟esplicita consacrazione nel più alto grado della gerarchia delle fonti307, in virtù del richiamo operato dal Preambolo della Costituzione del 1958 all‟art. 9 della Dichiarazione dei diritti
304 M.S. Lembo, La tutela della vittima nelle fonti dell‟ONU, del Consiglio d‟Europa e
dell‟Unione Europea. La situazione in Italia, in AA.VV., A.M. Casale - P. De Pasquali - M.S.
Lembo, Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali,
sociologici e criminologici, Maggioli, 2014, p. 47. Si tratta di un Congresso svoltosi a Vienna tra il
10 e il 17 aprile 2000. Lo scopo era far in modo che gli Stati membri contribuissero sempre più all‟affermazione del principio di legalità e al potenziamento del sistema di giustizia penale, allo sviluppo in materia di cooperazione internazionale e alla prevenzione della criminalità.
305 M. Napoli, op. citata, p. 3. Si tenga conto che tutti i poteri in materia di giustizia penale
dell‟Unione europea sono espressamente conferiti dagli articoli 29 e 31 del Trattato dell‟Unione europea.
306
C. Galavotti, Vittime fragili e servizio sociale. Teorie, percorsi e prassi operative per