E‟ essenziale quindi un accertamento della responsabilità sulla base della legge e
10. La giurisprudenza di Strasburgo tra doveri (negativi) e obblighi (positivi) Prendendo le mosse dalla sentenza Salabiaku c Francia che è quella che meglio
ci introduce, alla luce dell‟art. 6 § 2 della Convenzione, nell‟alveo delle problematiche connesse all‟applicazione del principio della presunzione di non colpevolezza – si può evidenziare la necessità da parte degli Stati aderenti di contenere entro «una certa soglia» le presunzioni di diritto o di fatto360. La Corte europea pretende di raggiungere la “relatività” della presunzione che deve essere in grado di consentire all‟accusato la prova dell‟esclusione della propria responsabilità sotto il profilo oggettivo o soggettivo. Nel momento in cui gli organi inquirenti comunicano all‟indagato le accuse che gli sono mosse, costui potrà quindi preparare la propria difesa.
Del resto, si è più volte ribadito che grava sull‟accusa l‟onere di produrre prove sufficienti per la condanna (Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, § 77;
Janosevic v. Sweden, § 97). Si determinerà quindi una violazione della
presunzione d‟innocenza nel caso in cui l‟onere della prova venga invertito,
357
L‟applicazione di misure privative, limitative della libertà non esclude l‟operatività dell‟art. 6 comma 2 CEDU nei confronti di chi è sottoposto ad una misura cautelare.
358 In merito alla previsione di una misura cautelare personale disposta in base alla presunzione di
pericolosità, i giudici di Strasburgo hanno rilevato come «une présomption comme celle prévue
par l'article 275 § 3 du c.p.p. risque d'empêcher le juge d'adapter la mesure de précaution aux exigences de chaque cas d'espèce et pourrait dès lors paraître excessivement rigide». Cfr. E.
Marzaduri, Presunzione d‟innocenza e tutela della libertà personale dell‟imputato, cit., p. 180.
359 T. E. Epidendio, op. citata, p. 19. 360 G. Abbadessa, op.citata, p. 390.
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andando a gravare indebitamente sulla difesa e non sull‟accusa (Telfner v. Austria,
§ 15)361.
Addirittura, la Corte ha ribadito in diverse occasione che l‟onere della prova non può essere invertito neanche nel caso di procedimenti inerenti il risarcimento del danno derivanti da una sentenza definitiva di non doversi procedere (Capeau v.
Belgium, § 25).
C‟è però da sottolineare che il diritto ad essere presunti innocenti fino al momento dell‟accertamento della responsabilità362
e il corrispondente onere - che fa da
pendant - gravante sull‟accusa di provare i fatti non può considerarsi in termini
assoluti in quanto la presenza di presunzioni363 di fatto o di diritto opera in qualsiasi ordinamento penale e non è proibita dalla Convenzione (Falk v. the
Netherlands)364. Infatti, un aspetto importante che si riesce a cogliere nella sua interezza proprio analizzando le varie prospettive e sfumature assunte dalla presunzione di innocenza nei vari ordinamenti è quello legato alle possibili deroghe ammesse nei confronti della garanzia in oggetto. Confrontando le numerose disposizioni e gli innumerevoli interventi giurisprudenziali in materia, scorgiamo che possono manifestarsi tre diversi tipi di deroghe. In primo luogo, vi
361 Con questa sentenza del 20 marzo 2001 il ricorrente si vedeva confermare in appello la
condanna a una multa di 24000 scellini per aver causato, alla guida della vettura di famiglia, lesioni colpose. La decisione interna si era basata sul rapporto della polizia locale, che dalle dichiarazioni della madre del ricorrente – secondo cui la vettura veniva regolarmente guidata da diversi membri della famiglia – aveva dedotto che proprio il ricorrente (il quale peraltro la notte dell‟incidente non aveva fatto ritorno a casa) fosse il principale fruitore del veicolo; e sulla circostanza del rifiuto, da parte del ricorrente, di dare una versione alternativa dell‟accaduto e dunque sull‟assenza di prove che fosse stato qualcun altro a provocare l‟incidente. In questo caso la Corte ha ritenuto la violazione dell‟art. 6 § 2 della Convenzione. Cfr. G. Abbadessa, op. citata, p. 387.
362 E‟ bene chiarire che il diritto ad essere presunti innocenti e la necessità che sia la pubblica
accusa a dover provare i fatti sono due elementi imprescindibili della nozione generale di “equo processo”, di cui all‟art. 6 § 1, che si applica anche al momento della fase di deliberazione della sentenza (Phillips v. the United Kingdom, §§ 39-40; Grayson and Barnham v. the United
Kingdom, §§ 37-39 ).
363
Come anticipato nel Capitolo I, il nostro sistema cautelare, a partire dagli anni ‟90 ha conosciuto una forte deviazione verso logiche presuntive in forza di una eterogenesi dei fini che è andata ad assegnare alle cautele personali l‟indispensabile funzione di assolvere al bisogno a di punizione tipico della risposta sanzionatoria. La rivisitazione degli artt. 276 e 284 c.p.p. avvenuta negli anni 2000 e 2001 si è collocata in un importante filone volto a limitare la discrezionalità del giudice della cautela “imbrogliandone” le scelte in criteri senz‟altro più stringenti rispetto a quelli di proporzionalità ed adeguatezza previsti in origine dall‟art. 275 c.p.p. Così V. Bonini, La
attenuazione degli (altri) automatismi in peius, cit., p. 140. V. anche AA.VV., Le fragili garanzie della libertà personale. Per una effettiva tutela dei principi costituzionali, Atti del Convegno dell‟Associazione tra gli studiosi del processo penale, Trento 11-13 ottobre 2013, Giuffrè, 2014.
364 Si tratta di una decisione inerente una multa inflitta al proprietario di una vettura senza aver
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sono dei reati in ordine ai quali uno degli elementi costitutivi (di solito quello psicologico) è presunto e di conseguenza incombe sulla difesa l‟onere di provarne l‟assenza365
.
In secondo luogo si registrano anche casi in cui, l‟onere della prova, va a gravare sul soggetto accusato quanto ai fatti giustificativi o alle cause di non imputabilità366.
In terzo luogo, ci possono essere particolari disposizioni in tema di prova dei reati minori che sono lasciati alla competenza delle corti inferiori367.
In ogni caso, la sussistenza di dette presunzioni368 deve essere ammessa entro certi limiti che vengono previsti proprio per salvaguardare il diritto di difesa (Salabiaku
v. France, § 28; Radio France and Others v. France, § 24369).
Pertanto, ogni volta che si deve procedere all‟applicazione di presunzioni è indispensabile assicurare sempre che i mezzi utilizzati siano proporzionati allo scopo perseguito370.
Tornando all‟intento con cui si è aperto questo paragrafo e volendo quindi chiarire la portata della sentenza Salabiaku, si può affermare che il contenuto di tale pronuncia ruota intorno ad un caso di condanna penale in relazione al reato di importazioni di merci proibite. Sulla base di una disposizione del codice doganale
365 Nell‟ordinamento francese e in quello inglese si ritiene colpevole di sfruttamento della
prostituzione il soggetto che non riesce a giustificare l‟esistenza di risorse economiche corrispondenti al suo tenore di vita, convivendo con una persona che è dedita in maniera abituale alla prostituzione.
366 Il diritto francese pone a carico di questo soggetto la prova delle esimenti (come la legittima
difesa) e le cause che escludono l‟imputabilità (la coazione o il vizio totale di mente) considerando che esiste una presunzione (di tipo generale) d‟equilibrio mentale e di libera determinazione.
367
L‟art. 537 c.p.p. francese ammette che, salva diversa disposizione di legge, i verbali o i rapporti che vengono redatti da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria fanno fede fino a prova contraria. Anche nel diritto inglese esiste una disposizione simile (art. 101 del Magistrates‟ Court Act) in cui si prevede che, nel caso in cui una legge prevede un divieto e contempla anche un‟eccezione al divieto medesimo, sarà l‟accusato ad avere l‟onere di provare che il suo caso rientra nell‟ambito dell‟eccezione.
368 La giurisprudenza europea non nasconde “una certa diffidenza per le presunzioni assolute”
riconoscendo eccezionalmente spazi a quelle relative in una prospettiva di dichiarata lotta al crimine organizzato. Così S. Quattrocolo, Aporie e presunzioni nei criteri selettivi della tutela
cautelare personale. Verso il crepuscolo del giudizio di proporzionalità e di adeguatezza?, in
AA.VV., Libertà dal carcere, libertà nel carcere, (a cura di) A. Gaboardi - A. Gargani - G. Morgante - A. Presotto - M. Serraino, Giappichelli, Torino, 2013, p. 220. Cfr. E. Marzaduri,
Presunzione d‟innocenza e tutela della libertà personale dell‟imputato, cit., p. 180.
369 Quest‟ultima sentenza si riferisce alla presunzione di responsabilità penale del direttore per
affermazioni diffamatorie rese in programmi radiofonici.
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francese si fa derivare l‟esistenza del reato di specie dalla semplice constatazione della detenzione di marchandises de fraude371.
Dinanzi quindi ad una responsabilità penale e nel caso in cui l‟autorità giudiziaria nazionale abbia dichiarato il ricorrente colpevole di un certo fatto criminoso (che può essere anche una semplice condotta detentiva), la condanna che si basa esclusivamente sull‟accertamento di tale condotta solleva un notevole problema in merito all‟art. 6 § 2 della Convenzione, il quale pretende prove che siano da sole idonee a fondare una déclaration de coulpabilité.
La dichiarazione di colpevolezza e quindi la responsabilità penale, per essere tale deve necessariamente prevedere un componente aggiuntivo rispetto a quello esclusivamente materiale della condotta detentiva.
Un ulteriore momento argomentativo della sentenza riguarda l‟accertamento di “un certain element intentionel” nella commissione del fatto. Tale elemento può essere letto senz‟altro in chiave processuale e quindi si può intendere come negazione della presunzione legislativa di colpevolezza e ripristino dell‟onere della prova in capo all‟accusa; oppure la necessità di procedere all‟accertamento dell‟elemento intenzionale si può intendere anche come un esito dovuto del primo momento argomentativo di principio nel senso sostanziale, della necessaria presenza della componente soggettiva che si manifesta con l‟esigenza di una prova corrispondente.
Questa ricostruzione è stata sostenuta anche nella sentenza 20 gennaio 2009 Sud
fondi c. Italia che va a dare notevole considerazione al «lien moral entre l‟élément matériel de infraction et la personne qui en est considérée comme l‟auteur».
Guardando anche semplicemente alle parole della Corte stessa si nota che comunque gli Stati aderenti restano liberi di prevedere nei rispettivi ordinamenti delle ipotesi di responsabilità oggettiva. Sarebbe quindi opportuno correggere il tiro andando a distinguere tra la categoria della colpevolezza e il principio: la Corte ha ben presente la prima ma non fa proprio il secondo.
371 P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell‟imputato, cit., p. 249. Cfr. sent. 25
settembre 1992 Pham Hoang c. Francia, par. 33, in cui si precisa che «l‟article 6 commande aux
Etats concractans d‟enserrer dans les limites raisonables, prenant en compte la gravité de l‟enjeu et préservant les droits de la défence, les présumptions de fait ou le droit qui se rencontrent dans leurs lois répressive».
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Con l‟affermazione dell‟art. 6 CEDU la Corte ha voluto rimarcare che i diritti fondamentali qui previsti e garantiti sono la fonte e il riconoscimento non solo di un dovere di segno negativo, ma anche e soprattutto di un obbligo positivo di protezione che grava sui poteri pubblici372. Per questo motivo, molti ordinamenti, traendo spunto da quanto sostenuto dalla Corte stessa hanno collegato al principio della presunzione di innocenza una pretesa azionabile sia verso le autorità pubbliche, sia anche con riguardo ai poteri privati. Si è consentito pertanto a questa garanzia squisitamente processuale e volta a prevenire gli abusi della potestà punitiva dello Stato, di assumere una portata sostanziale, fino ad estendersi alle relazioni interprivate.
La tutela dell‟imputato si è dilatata sempre più, fino al punto di poter ottenere una dichiarazione giurisdizionale con cui si ammetta la sua estraneità rispetto all‟accusa che gli è stata contestata. Ne derivano due importanti corollari.
Innanzitutto l‟esistenza di un ordine gerarchico con riguardo alle formule assolutorie utilizzate, prevedendo che il giudice sia tenuto ad applicare quella che risulti più favorevole al soggetto accusato. Inoltre, si consente all‟accusato di poter comunque esercitare il proprio diritto alla prova in rapporto alla decisione che si manifesta a lui più favorevole. Pertanto, la lunga fase istruttoria non potrà fermarsi davanti alla prova che il fatto non costituisca reato quando dal proseguo di essa si possano acquisire ulteriori prove le quali dimostrano che il fatto non sussiste o, addirittura, che l‟imputato non lo ha commesso.
Si può in tutta tranquillità affermare la pluridimensionalità della presunzione di innocenza che risulta apprezzabile già guardando alla diversa formulazione che di questa ne danno sia l‟art. 27 c. 2 della nostra Carta costituzionale, che le varie Carte internazionali.
L‟impostazione data dalla Convenzione europea orienta l‟interprete verso «aspetti che concernono la disciplina dei fondamenti del convincimento giudiziale»373.
372
G. Resta, op. citata, p. 219.
373 In base all‟art. 6 § 2 CEDU, l‟imputato non potrà essere raggiunto da premature affermazioni
della sua colpevolezza da parte delle autorità giudiziarie oppure da comportamenti di autorità pubbliche (anche diverse da quelle giudiziarie) che facciano ritenere accertata la colpevolezza, nonostante la mancanza del dovuto accertamento giurisdizionale. Si prevede inoltre una violazione della garanzia in conseguenza della presentazione degli imputati davanti al giudice dibattimentale con abiti penitenziari. Cfr. E. Marzaduri, Presunzione d‟innocenza e tutela della libertà personale
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La Corte si è occupata anche di valutare l‟applicabilità dell‟art. 6 § 2 con riguardo a quelle decisioni rese a seguito della conclusione di un processo penale. Nello specifico è andata a considerare: a) l‟obbligo dell‟ex imputato di corrispondere le spese di giudizio; b) la richiesta di risarcimento del danno per ingiusta detenzione o per altri pregiudizi comunque causati dal processo penale; c) la richiesta di patrocinio a spese dello Stato; d) la richiesta di risarcimento del danno causato da indagini illegittime o erronee; e) l‟obbligo di risarcire il danno alla parte civile; f) il rigetto della richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente nei confronti dell‟assicurazione; g) il mantenimento in vigore di un provvedimento tutelare nei confronti di un minore, dopo l‟archiviazione del caso nei confronti dei genitori per molestie su minori; h) procedimenti disciplinari o per il licenziamento; i) la revoca, nei confronti del ricorrente, del diritto ad un alloggio sociale (v. Allen v.
the United Kingdom)374.
L‟articolo 6 § 2 ha lo scopo evitare che l‟equità del processo penale possa essere intaccata da affermazioni pregiudizievoli che vengono rese in stretta connessione con tali procedimenti375.
I nuovi orizzonti della giustizia penale europea, Giuffrè, Milano, 2015, p. 151 s. «il divieto di
riferirsi in pubblico alla colpevolezza dell‟imputato prima della condanna appare il più solido dei corollari» che la giurisprudenza europea ha enucleato dall‟art. 6 par. 2 CEDU. Anche guardando all‟art. 7 comma 3 o.p. si esclude che possa realizzarsi una simile situazione, visto e considerato che l‟imputato mantiene comunque il diritto di usare abiti di sua proprietà, purché si tratti di vestiario pulito e convenienti o ad indossare abiti forniti dall‟amministrazione in ogni caso diversi da quelli dei condannati e degli internati. Cfr. C. Renoldi, Sub art. 7, in AA.VV., Ordinamento
penitenziario commentato, (a cura di) F. Della Casa – G. Giostra, V ed., Cedam, Padova, 2015, p.
111 s.; M. Canepa - S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, IX ed, Giuffrè, Milano, 2010, p. 168.
374
Sent. 12 luglio 2013. Qui la Corte ha escluso la violazione della presunzione d'innocenza dinanzi al rifiuto delle Corti civili britanniche «di concedere l'indennizzo per ingiusta detenzione alla ricorrente, la cui condanna emessa dalla giuria era stata annullata in sede di appello (quale rimedio straordinario) per la sopravvenienza di nuove teorie mediche in grado d'offrire una spiegazione alternativa sulle cause del decesso della vittima». Così Monitoraggio
Corte EDU Luglio – Agosto 2013 in Diritto penale contemporaneo (www.penale contemporaneo.it).
375
Se la questione in merito all‟applicabilità dell‟art. 6 § 2 sorge in un procedimento susseguente, il ricorrente deve dimostrare la presenza di una connessione tra quest‟ultimo ed il processo penale che si è concluso. Questa connessione potrà verificarsi ogni volta in cui il procedimento conseguenziale richieda l‟esame degli esiti del processo penale che è già stato celebrato, e, specificatamente, nel caso in cui la Corte sia obbligata a vagliare la sentenza penale o ad effettuare un riesame del materiale probatorio del processo penale, oppure nel caso in cui essa dovrà valutare la partecipazione del soggetto ricorrente agli eventi che hanno portato all‟incriminazione ovvero a commentare le indicazioni in merito alla possibile colpevolezza del ricorrente (Allen v. the United
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Ne discende che, nel caso in cui non siano pendenti o non vi siano stati procedimenti di tal guisa, tali affermazioni – che generano addebiti di responsabilità penale o comunque di condotta reprensibile – debbono essere adeguatamente considerate nell‟ambito della protezione contro la diffamazione o nell‟ottica di un accesso adeguato alla giustizia per la determinazione di diritti di carattere civile, andando pertanto a sollevare questioni rilevanti sub artt. 8376 e 6 della Convenzione (Zollmann v. the United Kingdom, Ismoilov and Others v.
Russia, § 160)377.
Inoltre, sempre in merito alle dichiarazioni rese in stretta connessione con un procedimento penale, è importante effettuare un‟ulteriore distinzione tra due diverse situazioni. La prima si riferisce ad una dichiarazione resa con cui si afferma che qualcuno sia meramente sospettato378 di aver commesso un reato. La seconda riguarda una dichiarazione effettuata in assenza di condanna, con cui si stabilisce che un soggetto abbia commesso il reato in questione (Ismoilov and
Others v. Russia, § 166; Nešťák v. Slovakia, § 89). Mentre con la prima
affermazione non si va a violare il principio della presunzione di innocenza (Garycki v. Poland, § 67), con la seconda la garanzia viene comunque ad essere intaccata.
376 Tale articolo prende in considerazione il “diritto al rispetto della vita privata e familiare”. In
una recente sentenza del 9 febbraio 2017 (Solarino c. Italia), si è riscontrata una violazione di tale diritto in quanto le misure emesse da parte dei tribunali nazionali si sono manifestate alla stregua di ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nelle relazioni personali. Infatti, le autorità nazionali devono sempre esercitare adeguati controlli in merito alle restrizioni da applicare alle relazioni interne alla famiglia. Nello specifico, nel caso di specie, la Corte di Appello italiana era andata a limitare il diritto di visita del padre e dei nonni paterni con la propria figlia/nipote, a causa della denuncia presentata dalla madre della bambina che aveva riscontrato presunti abusi sessuali sulla figlia. Qui si è posta in essere un‟ingerenza ingiustificata nella sfera familiare dei soggetti ricorrenti ledendo l‟art. 8 della Convenzione. La Corte ha infatti preso la propria decisione soffermandosi sulla presenza di sospetti meramente presunti dalla madre e senza considerare la perizia a cui la bambina era stata sottoposta e dalla quale non emergeva alcun tipo di situazione anomala. Anzi, si era perpetrato un grave danno allo sviluppo della piccola determinato proprio dalla previsione dell‟ordine di restrizione che l‟aveva condotta a separarsi dal padre e dai nonni paterni.
377 European Court of human rights – Cour européenne des droits de l‟homme, Guida all‟art. 6.
Diritto ad un equo processo, p. 47.
378 Il sospetto in merito all‟innocenza dell‟accusato è accettabile fino a quando il processo penale
non si sia concluso con una decisione di merito (Sekanina v. Austria, § 30). Nel momento però in cui l‟assoluzione passa in giudicato, qualsiasi voce o elemento di sospetto di colpevolezza sarà incompatibile con la presunzione d‟innocenza (Rushiti v. Austria, § 31; O. v. Norway, § 39;
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Il modo con cui si riesce a determinare se dinanzi ad una certa affermazione da parte del giudice o di altra autorità vi sia una violazione della presunzione d‟innocenza379
, è rappresentato dalla necessità di individuare il contesto e le circostanze concrete entro cui la dichiarazione sia stata resa (Daktaras v.
Lithuania, § 42; A.L. v. Germany, § 31).
Si ricordi che con la sentenza Karaman v. Germania, la Corte europea dei diritti dell‟uomo, nel 2014, ha ritenuto non sussistente la violazione della presunzione di innocenza di cui all‟art. 6 § 2, CEDU nel caso in cui fosse presente la menzione