Capitolo 4. I tributi ambientali
4.1 Aspetti positivi e aspetti critici delle tasse ambientali
Le motivazioni giustificatrici che stanno alla base della volontà di attuare una riforma ecologica, sono dettate dall’elevata flessibilità di applicazione. Infatti mediante tali strumenti vi è la possibilità di commisurare le tasse allo specifico danno ambientale producibile da quella specifica risorsa, a differenza invece di altre meno dannose, ed inoltre dalla possibilità di differenziarle in base al settore produttivo in cui vengono applicate.
Allo stesso tempo i tributi rappresentano un valido incentivo per l’inquinatore a ridurre il comportamento dannoso, in quanto quest’ultimo al fine di pagare meno quantum di tributo cercherà delle soluzioni alternative più sostenibili per ridurre il proprio impatto ambientale in modo incrementale. Infatti se i tributi si basano sul principio di “chi inquina paga”, più il soggetto inquina e più paga, viceversa meno inquina meno paga fino
a non pagare nulla se il soggetto non inquina ed impiega metodi totalmente rispettosi dell’ambiente. A differenza invece dei metodi a regolazione diretta, come già anticipato, dove non vi è nessun incentivo ad applicare metodi sempre più rispettosi dell’ambiente in quanto basta superare la soglia minima di requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione a svolgere le attivit{ secondo le scelte private del soggetto. Quindi incentiva la continua innovazione ed applicazione di sistemi produttivi maggiormente rispettosi dell’ambiente.
Si aggiunge anche il pregio del messaggio intrinseco riportato dalle tasse ambientali, infatti permettono di comunicare quali siano le direzioni corrette che devo essere perseguite dai produttori e dai consumatori. Con l’applicazione del tributi a determinate risorse, prodotti o produzioni si verifica direttamente una aumento dei costi di produzione il che comporta lo spostamento della curva dell’offerta determinando da un lato la riduzione dei profitti per il produttore e dall’altra l’aumento del prezzo per il consumatore. Questo aumento del prezzo e riduzione dei profitti, trasmette il segnale del costo del danno ambientale determinato dal prodotto ed incentiva alla produzione e al consumo di altri beni che incidono meno nell’ambiente.
Nonostante questi indiscutibili vantaggi delle tasse superiori alle altre tipologie di strumenti visti, anch’esse presentano dei limiti soprattutto a livello applicativo che tuttavia non ne inficiano il loro utilizzo per raggiungere livelli di efficienza migliore rispetto agli altri strumenti. L’efficacia di tali strumenti non è inficiata dalle lacune di questi strumenti se il legislatore è a conoscenza dei limiti applicativi. Basta infatti il legislatore sia a conoscenza di tali limiti e di conseguenza identifichi una fiscalità ambientale che non sarà mai ottimale, ma la migliore possibile evitando di individuare la soluzione ottima possibile non è identificabile in modo preciso.
Il primo limite deriva dalla determinazione dell’aliquota del tributo, la quale deve essere parametrata sulla base dei costi e benefici ambientali precisi, il tributo deve essere funzionale al raggiungimento del punto ottimo. Tuttavia in assenza di informazioni puntuali e precise sui costi e benefici ambientali non è possibile individuare il punto ottimo preciso così neppure l’ammontare unitario ottimo di tributo, come espressione della quantificazione del danno. Lasciando la definizione del tributo a considerazioni economiche non precise, ma considerazioni pressoché guidate da scelte delle autorità pubbliche sulla base di dati approssimati.
Inoltre l’efficacia ottenibile dell’applicazione di un tributo, dipende molto dall’elasticit{ della curva della domanda e dell’offerta del settore in cui vengono applicate. In presenza di una domanda molto elastica al prezzo, cioè la domanda è fortemente sensibile al prezzo, basta una leggera variazione del prezzo per ridurre la domanda di quel bene e convogliarla verso altri beni sostituti. In concreto il consumatore in presenza di un tributo che ne aumenta il prezzo del bene, sarà facilmente propenso a modificare la propria domanda di quel bene in favore di altri prodotti sostituti con un prezzo inferiore. Di conseguenza il produttore è incentivato a ridurre il tributo pagato e quindi l’impatto ambientale al fine di ridurre il prezzo di vendita del prodotto.
Diverso il caso in cui la domanda sia rigida, in questo caso la variazione del prezzo non modifica la quantità domandata dal consumatore il quale continuerà ad acquistare quel determinato prodotto nonostante l’aumento del prezzo. In questo caso il produttore non ha incentivo a ridurre l’impatto ambientale, poiché caricher{ il costo del tributo sui consumatori finali.
Un altro aspetto negativo determinato dall’introduzione dei tributi ambientali, riguarda la compromissione delle competitività delle imprese di un paese il quale introduce unilateralmente un tributo ambientale che pesa sui costi dell’impresa. Non a caso la commissione europea propone l’applicazione di una Carbon tax a livello europeo oltre che internazionale.
Il legislatore deve porre particolare cautela sia per gli effetti connessi alla competitività delle imprese nazionali, ma anche in ottemperanza dei principi comunitari fondamentali.
Nella definizione delle tasse ambientali e di quelle in generale, il legislatore non può violare i principi a fondamento della Comunità economica europea ora comunità europea; in particolare il principio di libertà di circolazione delle merci contenuto all’articolo 28 del Trattato di Lisbona o Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). L’articolo 28 del TFUE prevede:
“1. L’unione comprende un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di
merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente. “
Nel citato articolo si prevede il divieto di applicazione di dazi doganali o altre tasse con effetto equivalente. Principio tuttavia che può essere prevaricato in tema ambientale se l’applicazione di misure restrittive agli scambi è legittimata da esigenze imperative previste all’articolo 36 dello stesso trattato TFUE:
“ Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni
all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o a tutela della proprietà industriale e commerciale.”
Così sottolineato anche dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 1988, causa n. 302/86 riguardante gli imballaggi delle birre e bibite che ha definito la tutela dell’ambiente come un’esigenza fondamentale per l’Unione Europea. La sentenza ha legittimato la possibilit{ di derogare al principio previsto all’articolo 28 del TFUE, in ragione della tutela dell’ambiente che risulta un principio prioritario ancora più della libera circolazione delle merci.
In realtà tale soluzione fu sancita anche precedentemente, ma non in modo così esplicito, nella sentenza n. 240/83 del 7 febbraio 1985 riguardante gli olii usati. Analogamente in questa sentenza si è decretata la tutela dell’ambiente come “esigenza imperativa” che può derogare al divieto di applicare restrizione alla libertà di commercio, di circolazione delle merci e della libera concorrenza.
Proprio per evitare ciò, l’unione europea emana delle direttive da applicare in tutti i paesi membri al fine di evitare l’introduzione di accorgimenti fiscali solamente da parte di alcuni paesi. Evitare dunque l’introduzione di accorgimenti fiscali unilateralmente da parte dei stati membri che da un lato apportano dei benefici all’ambiente di quel paese, ma dall’altra invece discriminano le imprese di quel paese a differenza degli altri paesi dove non sono state introdotte. Questa unitariet{ nell’applicazione dei tributi ambientali viene perseguita non solo a livello comunitario, ma anche internazionale mediante i trattati i quali non sempre vengono attesi da tutti i paesi.