Capitolo 6. Le fattispecie di tributi ambientali in Italia
6.1. Tributi ambientali erariali
6.1.1 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossido di azoto (NOx) ai grand
Le imposizioni fiscali previste nell’ordinamento nazionale sono molte, in particolare a livello nazionale troviamo le tasse sulle emissioni di sostanze nocive poiché devono rispettare precisi parametri stabiliti a livello comunitario o internazionale. Oltre al forte impatto che queste tasse cagionano sui costi di produzione. Al momento della loro formulazione, necessitano di considerazioni che soppesino i vari interessi economici, sociali ed ambientali individuando le modalità e le misure più idonee per permettere appunto uno sviluppo sostenibile.
Infatti la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossido di azoto (NOx) ai grandi impianti di combustione che hanno una potenza termica superiore ai 50 MW, trova applicazione e regolamentazione a livello statale. Questa tassa venne istituita dalla legge n. 449 del 1997 al fine di limitare l’emissione di questi gas particolarmente dannosi per la vita dell’uomo e dell’ambiente60.
L’articolo 17 della citata legge, prevedeva la vigenza di questa tassa a decorrere dal gennaio 1998, tuttavia questo intervento normativo richiedeva un regolamento apposito
60L’anidride solforosa è un gas pesante derivante dalla combustione dello zolfo all’aria, si presenta come
un gas incolore, ma dall’odore irritante e particolarmente tossico per la vita dell’uomo. In particolare è l’inquinante atmosferico più aggressivo e pericoloso per la vita dell’uomo e per l’equilibrio degli ecosistemi. Infatti essendo un gas pesante si deposita nelle zone più basse, quindi sul terreno e falde acquifere. Sarebbe opportuno dunque prevedere oltre a tale tassa, anche un sistema di standard massimi per l’emissione di queste sostanze.
nel quale fosse disciplinata la tassa. Disciplina che venne emessa solamente nel 2001, con il regolamento attuativo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 416: “Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997”.
Coerentemente con l’articolo 1 del regolamento richiamato, la tassa si applica ai grandi impianti di combustione i quali producono energia, eccetto per quegli impianti che impiegano direttamente i prodotti di combustione nelle fasi di fabbricazione.
Per grandi impianti di combustione, al comma 3 dell’articolo 1 si prevede siano tali: “l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui
sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.”
I soggetti passivi dell’imposta sono rappresentati dagli esercenti dei grandi impianti di combustione, i quali oltre al versamento dell’imposta hanno anche precisi obblighi a cui adempiere, quali la trasmissione della dichiarazione annuale. Il gestore dovrà trasmettere agli uffici tecnici di finanza del territorio la dichiarazione annuale, entro la fine di febbraio di ogni anno, contenere i dati inerenti l’impianto (quali ubicazione, descrizione del grande impianto di combustione, la qualità e quantità del combustibile impiegata e la quantità di SO2 e NOx totale emessa indicando il metodo di calcolo impiegato). Inoltre il gestore è tenuto a conservare i documenti che attestano la veridicità delle dichiarazioni per un periodo non inferiore ai 5 anni, cioè i documenti relativi al metodo di calcolo impiegato, il contenuto di zolfo presente nei vari combustibili impiegati, i consumi di combustibile impiegati per singolo impianto, i dati rilevati dai monitoraggi, le ore annue totali di funzionamento degli impianti.
Gli organi delegati alla funzione di controllo sono gli uffici tecnici di finanza del territorio coadiuvati nella loro azione da organi di controllo ambientale, i quali oltre a poteri ispettivi, possono inviare questionari ai gestori stessi.
Il pagamento dell’imposta deve avvenite in rate bimestrali a titolo di acconto in riferimento ai dati iscritti nella dichiarazione di emissioni dell’anno precedente, mentre eventuale conguaglio avviene al termine del primo trimestre dell’anno successivo insieme al pagamento a titolo di acconto della prima rata. Viceversa nel caso del versamento di una somma superiore a quella effettiva, l’eccedenza viene scomputata
dalle rate successive. Nel caso di avvio di un nuovo grande impianto, il versamento avviene sulla base di dati presunti riguardo le emissioni di SO2 ed NOx che verranno prodotte.
Per quanto riguarda l’ammontare della tassa, originariamente nel testo della legge del 1997 si prevedeva un ammontare pari a 103.000 lire per tonnellata all’anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata all’anno di ossidi di azoto. A partire dal 2008 le tariffe sono state incrementate a 106,00 euro per tonnellata all’anno di anidride solforosa(SO2), anziché 53,20 euro corrispondenti alle 103.000 lire, e a 209,00 euro per tonnellata all’anno di ossidi di azoto (NOx), anziché 104.84 euro corrispondente a 203.000 lire. Così come modificato dalla legge n. 244 del 24/12/2007.
Sono previsti altresì degli interessi e indennità di mora nel caso di ritardato pagamento, mentre nel caso di mancato pagamento viene applicata in aggiunta una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al doppio o al quadruplo della tassa non pagata.
Il presupposto è costituito dall’impiego di combustibili nei grandi impianti, mentre l’unit{ fisica impiegata per il calcolo dell’imposta totale è data dalle tonnellate prodotte di emissioni. Il rapporto intrinseco tra presupposto ed unità fisica impiegata è evidente. Il costo del danno ambientale provocato dalle emissioni viene attribuito ai gestori dei grandi impianti che lo hanno cagionato, coerentemente con il principio “chi inquina paga” sulla base delle tonnellate di emissioni dichiarate dal gestore. Inoltre la finalità ambientale di questa tassa è evidente: appunto la riduzione delle emissioni altamente inquinanti e pericolose, allo stesso tempo è possibile configurarla come imposta ambientale in senso stretto sulla base del rapporto causale e diretto intercorrente tra l’emissione nociva ed il presupposto.