Capitolo 6. Le fattispecie di tributi ambientali in Italia
6.4 Tributi ambientali a livello locale
6.4.2 Tassa sui rifiuti
La tassa sui rifiuti, attualmente TARI è stata istituita con la legge di stabilità 201481 in sostituzione della precedente TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
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La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto l’imposta unica comunale “IUC” formata: dall’Imposta municipale propria “IMU” di natura patrimoniale e da due imposte riferite ai servizi erogati dal comune a favore dei contribuenti, quali la tassa sui rifiuti TARI (finalizzata a coprire i costi del servizio
conservando alcuni aspetti della tassa precedente. A sua volta la TARES fu istituita in sostituzione di altre tre imposizioni sui rifiuti precedenti82.
Il presupposto della nuova tassa sui rifiuti è costituito dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte in grado di produrre rifiuti urbani e destinati a qualsiasi uso. Quindi il soggetto passivo è colui che possiede o detiene tali locali o aree ed è tenuto al versamento sulla base delle modalità e scadenze precise previste dal comune.
Questo tributo, come la tia e tares precedenti, è costituito dalla somma di due componenti: una parte fissa, calcolata sulla base dei costi totali inerenti il costo del servizio di raccolta ed igiene urbana (considera dunque i costi relativi agli ammortamenti, agli investimenti, ai costi legati al servizio di pulizia delle strade, eccetera) e da una componente variabile relativa ai costi del servizio integrato dei rifiuti83 calcolata sulla base delle quantità di rifiuti presumibilmente prodotta dai soggetti passivi. Presumibilmente in quanto, eccetto nei casi in cui le quantità prodotte dai soggetti sia pesata e quantificata puntualmente dal soggetto che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti, la quantità prodotta viene stimata sulla base di parametri previsti dai regolamenti quali la superficie calpestabile.
Parametri che si sono evoluti nelle varie imposizioni sui rifiuti solidi urbani al fine di includere elementi in grado di quantificare nel modo più efficiente possibile la quantità prodotta realmente. Ad esempio la parte della tassa riferita alla parte variabile viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare, quale indice in grado di esprimere maggiormente la quantità di rifiuti prodotta oltre alle superfici calpestabili. Commisurare poi il risarcimento-tributo puntualmente sulla base della quantità di danno ambientale provocato, in attuazione del principio “chi inquina paga”. Attualmente tali parametri comunque non riescono a stimare in modo puntuale, infatti l’ammontare totale del tributo viene calcolata sulla base della superficie calpestabile di unità
legato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la tassa sui servizi indivisibili TASI (finalizzata a coprire il costo dei servizi indivisibili erogati dal comune).
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La questione relativa al passaggio da TARSU, TIA1, TIA2, TARES e TARI verrà approfondita al Capitolo 8. Gli interventi nel settore della raccolta dei rifiuti urbani.
83 Rientrano anche i costi relativi all’Ecotassa pagata dal gestore della discarica, ma riversata tale onere nelle amministrazioni che hanno effettuato il deposito. A sua volta le amministrazioni attribuiranno questo costo sui soggetti che effettivamente hanno prodotto tale danno ambientale, attuando la correlazione danno-risarcimento prevista dal principio “chi inquina paga”.
immobiliari in grado di produrre rifiuti moltiplicato per la tariffa fissa unitaria a cui si somma la parte variabile moltiplicata per il numero del nucleo familiare. Mentre per le utenze non domestiche il calcolo si basa sulla moltiplicazione della superficie calpestabile per la tariffa fissa unitaria inerente la categoria a cui appartiene quella determinata attività, a cui si aggiunge la parte variabile prodotto delle superfici dei locali per la tariffa variabile.
La tariffa variabile viene definita sulla base delle quantità e delle qualità medie prodotte per unità di superficie, degli usi e delle attività che vengono svolte in tali locali.
Al tributo della TARI si somma anche il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali svolto dalle provincie il quale, come già visto, viene liquidato e riscosso dai comuni in cui è ubicato il locale o area.
Il soggetto passivo di questa imposizione è l’inquilino il quale potrebbe essere il proprietario o un affittuario, nel caso invece di un’occupazione breve (cioè una durata non superiore ai 6 mesi all’interno dello stesso anno solare) dell’unit{ immobiliare la tassa è dovuta dal proprietario. In capo al soggetto passivo, sorge l’obbligo di dichiarazione all’ufficio tributi del Comune relativa ai dati dell’utente e dei dati dell’area o locale necessari al fine del calcolo dell’imposta al momento dell’avvio dell’occupazione, modificazione o cessazione. Sono previste sanzioni relative alla dichiarazione ed al pagamento84.
La finalità ambientale del tributo è molteplice in considerazione al fatto che il tributo ha l’obiettivo di raccogliere gettito funzionale alla copertura dei costi sostenuti dall’amministrazione o gestore per smaltire i rifiuti prodotti, quali danno ambientale, e ripristinare la situazione iniziale facendo gravare sul soggetto che ha messo in atto comportamenti inquinanti il costo del servizio. Allo stesso tempo questo aggravio dei costi per l’utente inquinatore, dovrebbe incentivare alla riduzione delle quantità di rifiuti prodotti coerentemente con la teoria di Pigou.
84 Per quanto riguarda la dichiarazione, sono previste sanzioni nel caso di omessa presentazione della dichiarazione oppure dichiarazione difforme dalla realtà. Per quanto riguarda invece il pagamento, sono previste le sanzioni inerenti l’omissione, insufficiente o ritardato pagamento più i relativi interessi di mora. Un’altra fattispecie di sanzione è prevista nel caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari inviati dal funzionario responsabile dell’accertamento del tributo. Sar{ il funzionario responsabile a notificare al soggetto passivo l’avviso di accertamento relativo alle sanzioni, nel caso in cui l’adempimento persisti, si prevede la riscossione coattiva.
Tuttavia in considerazione del fatto che il calcolo dell’importo del tributo totale si basa su parametri che stimano la quantità potenzialmente prodotta, non vi è una correlazione diretta tra costo e rifiuti prodotti. Ciò disincentiva gli utenti a ridurre la quantità di rifiuti prodotta, in quanto l’ammontare del tributo finale rimarr{ sempre uguale indipendentemente dalla variazione delle quantità prodotte.
L’ente comunale può prevedere casi di riduzione ed esenzione della tariffa applicata al fine di ottenere comportamenti di riduzione dei rifiuti più efficienti, quali ad esempio la riduzione della tariffa se il soggetto dimostra di aver destinato a compostaggio o al riciclo buona parte dei rifiuti.
La TARI rappresenta un’imposizione con forte impatto ambientale disincentivando alla produzione e ripristinando la situazione degradata. Diventerebbe un’imposta ambientale in senso stretto se il presupposto fosse un altro rispetto a quello del possesso di aree potenzialmente in grado di produrre rifiuti. La relazione tra presupposto ed unità fisica è molto labile. Diverso invece se il presupposto fosse la produzione di rifiuti e l’unit{ fisica impiegata per il calcolo del tributo fosse la quantit{ effettiva di rifiuti prodotti quale espressione diretta e causale del danno cagionato e dei costi necessari per la collettività per rimediare. Invece basandosi su quantità e qualità medie ordinarie, stima in modo forfettario un costo non perfettamente allineato al danno determinato.