Capitolo 6. Le fattispecie di tributi ambientali in Italia
6.3 Tributi ambientali a livello provinciale
6.3.1 La tassa per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale
La tassa per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) fu istituita dall’articolo 1975 del decreto legislativo n. 504/92. Una tassa legata alle
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Per quanto riguarda la regione Veneto sono presenti le concessioni regionali relative:
All’abilitazione dell’esercizio venatorio la cui tariffa è modulata sulla base della tecnica utilizzata: se viene impiegato il fucile l’imposta è di 84 euro a differenza invece di 231,89 euro prevista nel caso della cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della Legge 27.12.1977, n. 968. Inoltre deve essere corrisposta annualmente contestualmente al pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della licenza per il porto d’armi per finalit{ di caccia.
Licenza di appostamento fisso di caccia di 55,78 euro e subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione annuale.
Licenza per la pesca in acque interne la quale è calcolata sulla base dell’attivit{ che viene svolta. Infatti per la licenza di tipo A (cioè quella relativa alle attività professionali di pesca nelle acque interne con qualsiasi attrezzatura) è erogata dietro il pagamento di una tassa annua di 43,64 euro e svolta solamente per i pescatori che risultano iscritti negli appositi elenchi come previsto dalla legge n. 250/1958. Mentre per le attività di tipo B (cioè quelle dilettantistiche-sportive) è prevista un’imposta diversa a seconda del soggetto passivo che svolge tale attività a livello dilettantistico-sportivo. L’imposta prevista in questo caso è di 34 euro, eccetto nel caso in cui sia svolta dai minori di età compresa tra i 18 anni e14 anni i quali beneficiano di una riduzione dell’80% dell’imposta, per i minori di 14 anni o coloro che hanno più di 70 invece è prevista un’esenzione totale dall’obbligo del versamento. Mentre per i non residenti in Veneto è prevista una licenza di validità trimestrale di 13 euro.
Concessione per la costituzione di un’azienda faunistico venatoria e agri- turistico-venatorie ( di 3,13 euro per ettaro su cui si estende l’azienda) oppure per la costituzione di un centro privato di produzione di selvaggina ( di 278,37 euro ).
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Riportando il testo dell’articolo 19 del decreto N. 504/92 inerente l’istituzione ed il funzionamento della TEFA:
funzioni svolte dalle provincie in adempimento alle competenze amministrative attribuite, rispettivamente inerenti la tutela dell’ambiente, la valorizzazione e difesa dei suoli, dell’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il relativo controllo degli scarichi e delle emissioni.
Sebbene l’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/92 sia stato abrogato dall’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, in realt{ tale abrogazione non è mai avvenuta a seguito di un intervento normativo successivo che ne ha ripristinato l’applicazione.
L’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 aveva previsto l’abrogazione di tale tasse a partire dall’entrata in vigore della disciplina inerente la Tassa integrata ambientale76. Sostanzialmente tale abrogazione non ha mai avuto seguito in quanto la disciplina inerente la TIA2 non è mai stata introdotta ed inoltre con la legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) si è introdotta la facoltà per le provincie di applicarlo77, decretandone di nuovo l’introduzione.
L’articolo 1, comma 666 della legge n. 147/2013 prevede:
“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
“1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.”
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Come verrà trattato al paragrafo Capitolo 8. Gli interventi nel settore della raccolta dei rifiuti urbani, la previsione della TIA2 con il Codice dell’ambiente decretava l’abolizione delle discipline precedenti riguardanti la TARSU e la TIA. Tuttavia il regolamento attuativo che avrebbe permesso l’effettiva applicazione di questa nuova tariffa, non fu mai applicato destando elevati dubbi in merito alla disciplina da applicare. In relazione al caso della TEFA, alcune provincie hanno continuato ad applicare la tassa sostenendo che l’abrogazione è prevista solamente a seguito del regolamento relativo alla TIA2. Altre provincie invece hanno appreso alla lettera quanto previsto dal Codice dell’ambiente e quindi non l’hanno applicata con la conseguente perdita di gettito.
77 Infatti all’interno del regolamento emesso dalla Regione Veneto riguardante la nuova TARI, viene espressamente indicato che all’importo del tributo TARI, calcolato secondo quanto previsto per quest’ultima tassa sui rifiuti, si aggiunge una tassa provinciale pari al 5% del corrispondente tributo comunale come previsto dall’articolo 19 del decreto n. 504/92.
1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”.
L’ammontare del tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettati alla tassa sui rifiuti solidi urbani dai comuni, infatti il soggetto passivo è il soggetto passivo obbligato al pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani, ora TARI, che dovrà versarla unitamente con il versamento della TARI. Il tributo viene liquidato ed iscritto a ruolo da parte dei comuni, ed infatti sulla base di tale attività amministrativa delegata ai comuni, è previsto il compenso di 0,30% del gettito riscosso ai comuni. Ne consegue che venga applicata la disciplina inerente l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni prevista per la TARI.
Il gettito raccolto congiuntamente con il gettito relativo alla tassa sui rifiuti solidi urbani, viene versato direttamente dal concessionario alla tesoreria della Provincia.
Il presupposto della tassa è dato dalla superficie degli immobili quale indicatore delle quantità dei rifiuti prodotti dagli utenti strettamente legate al danno cagionato ed ai costi per il ripristino della situazione iniziale.
L’ammontare del tributo viene deciso dalla giunta provinciale entro i limiti dell’1% e del 5% delle tariffe per unità di superficie applicate nel calcolo della TARI.
Risulta evidente la finalità ambientale di questa tassa, appunto funzionale a coprire le spese sostenute dalla provincia riguardo le attività legate all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni, la tutela, la difesa e valorizzazione del suolo. Allo stesso tempo tale tassa pagata congiuntamente con la tassa sui rifiuti solidi urbani, ne aggrava i costi legati allo smaltimento dei rifiuti comportando una riduzione delle quantità di rifiuti prodotti. Le considerazioni ambientali di questa tassa sono analoghe a quelle che verranno tratte in riferimento alla tassa sui rifiuti urbana.
6.3.2 Imposta provinciale di trascrizione
L’imposta provinciale di trascrizione (IPT) introdotta con l’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede la facoltà per le singole Provincie di applicare
un’imposta legata alle attivit{ di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico.
Il soggetto passivo è colui che ha interesse ad effettuare le attività di trascrizione, iscrizione o annotazione al PRA ed è tenuto al pagamento nel momento di richiesta dell’atto.
L’ammontare dell’imposta è dato dall’applicazione della tariffa definita dal Ministero delle finanze sulla base del tipo e della potenza dei veicoli oggetto a cui si fa riferimento e può essere aumentata con delibera provinciale fino al 30% di quanto previsto. Il gettito è destinato alla Provincia in cui ha sede legale o residenza il soggetto passivo. Le provincie oltre ad individuare l’ammontare preciso dell’imposta, che verrà poi trasmesso al concessionario del servizio di PRA, individuano anche la norme inerenti la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta, i relativi controlli, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Qual ora invece tali attività siano attribuite direttamente al concessionario del servizio, quest’ultimo verser{ il gettito raccolto alla
tesoreria della provincia competente.
Questa imposta ha finalità ambientali analogamente al bollo auto, in quanto mediante l’applicazione di questa imposta si vuole tassare ed aggravare il possesso dell’auto la quale è fonte di inquinamento, anche se per ottenere una tassazione efficiente e coerente con il livello di inquinamento cagionato, sembrerebbe più opportuno considerare anche i kilometri effettuati o altre caratteristiche indice effettivo di emissioni.
6.3.3 Imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
L’imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilit{ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ad esclusione dei ciclomotori, è divenuta di competenza delle Provincie a seguito del decreto legislativo n. 68 del 2011.
Come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 68/2011, l’imposta a decorrere dall’anno 2012 diventa un tributo proprio derivato delle provincie delle regioni a statuto ordinario, previsione estesa poi anche alle altre regioni a statuto ordinario a partire dal 201278. Il soggetto passivo è rappresentato dall’agenzia di assicurazione, la quale avr{ l’obbligo di rivalsa sul soggetto privato contraente contestualmente al pagamento della polizza assicurativa relativa alla circolazione dei veicoli a motore. La società assicuratrice dovr{ versare il gettito corrispondente dell’imposta mediante il modello di
versamento “F24-Accise” nei confronti della provincia in cui hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o in cui ha residenza dell'intestatario.
L’aliquota dell’imposta è pari al 12,5% del costo totale della polizza ed è concessa la facoltà alle provincie a seguito di delibera della giunta provinciale di aumentare o diminuire di 3,5 punti percentuali.
Il presupposto è costituito appunto dalla stipula della polizza in quanto espressione del possesso ed utilizzo del veicolo responsabile di inquinamento. In particolare il calcolo della polizza considera la potenza del veicolo e la classe di emissione di sostanze inquinanti, analogamente per quanto avviene nel caso del bollo auto. Ne deriva che le considerazioni effettuate in sede di bollo auto, trovano applicazione anche in questo caso. Infatti all’aumentare la potenza e la classe di emissione dell’auto, la polizza assicurativa avrà un prezzo maggiore ed anche la relativa imposta provinciale sull’assicurazione auto, legittimando tale imposta sulla base del riversamento dei costi dell’inquinamento sul soggetto che li ha determinati.