Capitolo 6. Le fattispecie di tributi ambientali in Italia
6.2 Tributi ambientali regionali
6.2.4 L’Ecotassa
La tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, altrimenti chiamata Ecotassa venne istituita con la legge n. 549 del 1995 ed entrò in vigore dal gennaio 1996. La finalità di questa tassa è espressamente ambientale, infatti la motivazione giustificatrice dell’introduzione di una nuova tassa è data dal fine di ridurre la produzione di rifiuti, incentivarne il recupero di energia o altre materie prime dai rifiuti stessi, finanziare le opere di bonifica dei siti contaminati o le opere di recupero delle aree degradate.
In particolare rappresenta un tributo ambientale in senso stretto sulla base della relazione causale e diretta che intercorre tra l’unit{ fisica impiegata per la commisurazione dell’imposta ed il danno cagionato all’ambiente. Sulla base infatti delle qualità e quantità di rifiuti depositati in discarica, il soggetto passivo del tributo, quale il gestore dell’attivit{ di stoccaggio dei rifiuti, è tenuto al versamento di un ammontare pari al danno effettivo. Le quantità dei rifiuti depositati riesce a cogliere efficientemente l’ammontare del danno cagionato all’intera collettivit{ ed i costi che devono essere sostenuti per riparare al danno commesso. In questo caso la capacità contributiva non è espressa in positivo da unità fisiche espressione di ricchezza o suscettibili di una valutazione economica derivante dal loro utilizzo, ma una capacità contributiva negativa derivante dal conferimento di materiale ormai senza valore che determina costi aggiuntive per la collettivit{ e per l’ambiente.
Un tributo ambientale in senso stretto e con finalità ambientale duplice: disincentivare la produzione dei rifiuti, incentivare l’utilizzo alternativo ed impiego del gettito per opere di tutela e protezione ambientale legittimando l’applicazione di questo tributo a chi ha cagionato il danno.
Il presupposto d’imposta è rappresentato dal conferimento, cioè dal deposito in discarica dei rifiuti solidi compresi anche i fanghi palabili, cioè i fanghi di consistenza ne liquida ne solida derivanti da attività di bonifica e smaltimento.
Il soggetto passivo tenuto a versare l’imposta è il gestore dell’impianto di stoccaggio definitivo, tuttavia con l’obbligo di rivalsa nei confronti del gestore cha ha effettuato il conferimento in discarica. Infatti al fine di adempiere al principio “chi inquina paga” il soggetto passivo obbligato al versamento dell’imposta è il gestore per una maggiore efficienza tributaria, l’imposta viene calcolata sulla quantit{ di rifiuti conferiti registrati obbligatoriamente, ma il gestore non è il soggetto che ha messo in atto il comportamento dannoso di produrre rifiuti. Il gestore dunque è obbligato ad adempiere al pagamento secondo i termini e le modalità previste da apposita legge regionale, ma tali costi saranno poi riversati sul soggetto che ha conferito i rifiuti, appunto le amministrazioni locali. L’obbligo del versamento del tributo da parte del gestore, assurge automaticamente con la conclusione del contratto tra gestore ed amministrazione pubblica.
Il gestore oltre a tale responsabilità di versamento dell’imposta entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare a cui fa riferimento, ha importanti obblighi relativi alla redazione della dichiarazione relativa a tutti i conferimenti che sono stati effettuati nella discarica ed i relativi versamenti effettuati entro la scadenza del versamento dell’ultimo trimestre dell’anno sulla base delle modalit{ previste da legge regionale. Dichiarazione che sarà poi trasmessa alle Provincie in cui è localizzata la discarica, al fine di effettuarne le verifiche di conformità con quanto iscritto.
Sono previste inoltre degli illeciti relativi all’omessa dichiarazione, infedele dichiarazione o infedele registrazione relative alle operazioni di conferimento. Con sanzioni che vanno dal 200% al 400% del tributo relativo e che possono essere ridotte nel caso in cui l’omissione o l’errore non determinino una variazione nella determinazione del tributo, oppure nel caso in cui il soggetto passivo aderisca entro i termini prestabiliti ed effettui allo stesso tempo il pagamento del tributo e delle sanzioni previste. Per quanto riguarda la contestazione della violazione, attiene ai funzionari della provincia coadiuvati dall’operato della Guardia di finanza.
L’obbligo di versamento dell’ecotassa, viene esteso anche ai soggetti che attuino discariche abusive o temporanee. Il presupposto della tassa si realizza infatti anche nel caso di deposito in discariche abusive colpendo tutti i conferimenti. Per il soggetto che
ha esercitato lo smaltimento abusivo, oltre al pagamento del tributo, è previsto anche l’obbligo di bonifica e ripristino dell’area facendo gravare i costi sul soggetto stesso, particolari sanzioni, responsabilità e sanzioni penali al fine di disincentivare comportamenti di smaltimento abusivo.
La base imponibile è rappresentata dalla quantità e dalla qualità dei rifiuti che vengono conferiti prevedendo aliquote differenziate a seconda dell’impatto ambientale determinato dalle specifiche tipologie di rifiuti, sottolineando il carattere di questo tributo come espressione diretta del costo ambientale provocato e sostenuto dai produttori stessi. Inoltre nel calcolo dell’importo complessivo dell’imposta si considerano non solo l’imposta stabilita a livello provinciale per chilogrammo prevista per quella tipologia specifica di rifiuto, dalla quantità conferita, ma anche dall’applicazione di un coefficiente di correzione73 il quale avrebbe dovuto essere emesso dal ministero dell’ambiente invece mai avvenuto.
Le Regioni entro il 31 luglio di ogni anno devono individuare l’ammontare dell’imposta nel rispetto dei limiti previsti a livello nazionale per l’anno successivo con apposita legge, mentre viene applicata l’aliquota dell’anno precedente qualora non venga emanata tale imposta entro il predetto termine previsto dal legislatore nazionale.
Il legislatore nazionale ha individuato i limiti massimi e i limiti minimi entro cui la regione può fissare questa imposta. Come previsto al comma 29 dell’articolo 3, l’imposta deve essere compresa tra 0.001 euro e 0,01 euro per chilogrammo per i rifiuti inerti ammissibili al conferimento in discarica (come definiti all’articolo 2 del decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 13 marzo 2003), mentre l’imposta deve essere compresa tra 0,00517 euro a 0,02582 euro per chilogrammo in riferimento ai rifiuti ammissibili in discarica pericolosi e non secondo quanto previsto all’articolo 3 e 4 dello stesso decreto tra cui rientrano quelli urbani.
A titolo esemplificativo può essere utile prendere visione dell’ammontare dell’Ecotassa applicata nella regione veneto, al fine di cogliere questa differenziazione di aliquota in base alla tipologia di rifiuti. La seguente tabella riporta le aliquote previste per ogni tonnellata di rifiuti conferiti come quanto riportato all’articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2000.
73
Un coefficiente che dovrebbe considerare inoltre il peso specifico, la qualità e le condizioni del conferimento.
Euro per tonnellata di rifiuti Tipologia di rifiuti
1,03 Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal
settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico oltre a rifiuti provenienti da cave
2,07 Rifiuti speciali pericolosi derivanti dal
settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico
10,33 Rifiuti speciali non pericolosi
20,66 Rifiuti speciali pericolosi
25,82 Rifiuti urbani
L’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede inoltre la possibilità per le Regioni di applicare una riduzione dell’imposta, qualora i comuni raggiungano i livelli di raccolta differenziata previsti da legge regionale e verificate dall’Osservatorio regionale dei rifiuti. Viene prevista anche la possibilit{ contraria di applicare un’addizionale regionale del 20% qualora non siano raggiunti i livelli di raccolta differenziata. Un correttivo che permette di dare maggior attuazione al principio “chi inquina paga” ed ottenere comportamenti più sostenibili.
La finalità ambientale di questa imposta, oltre ad essere prevista espressamente dal comma 24 della legge istitutiva n. 549 del 1995 con finalità preventiva di portare alla riduzione della quantità di rifiuti prodotta, depositata e smaltita; è rinvenibile anche al comma 27 in cui si prevede la destinazione del gettito raccolto dalle regioni. In particolare si prevede la destinazione di una quota pari al 10% alle provincie sulla base del gettito raccolto dalle discariche ubicate nel territorio della Provincia, una quota del 20% destinata ad apposito fondo regionale impiegato per attività funzionali alla riduzione dei rifiuti, al recupero di energia e materie prime dai rifiuti, per attività di bonifica o di recupero di aree degradate, per finanziare le agenzie regionali ambientali, per l’istituzione e manutenzione relativa alle aree naturali protette. La rimanente quota rimane a finanziare le spese di bilancio regionale o attuare il vantaggio sociale derivante dall’attuazione del doppio dividendo come visto.
Questa componente di costo, confluisce poi all’interno del costo totale pagato dai cittadini per il servizio dei rifiuti solidi urbani complessivo, attualmente TARI. Rimane
una componente di costo difficilmente percepita dal cittadino, annullando quella che è la correlazione tra quantità di rifiuti prodotti e quantità pagata percepita dal cittadino, venendo meno l’efficienza in termini di una riduzione delle quantit{ prodotte e destinate a discarica. Nonostante tali accorgimenti fiscali al fine di ridurre le quantità di rifiuti prodotte, risulta ancora elevata la quantità di rifiuti depositata nelle discariche, nel 2014 la percentuale di rifiuti urbani conferita in discarica era pari al 39% dei rifiuti totali raccolti. Inoltre secondo molti ambientalisti l’imposta risulta ancora ridotto per ottenere effettivi effetti dissuasori.