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Strumento economico dei sussidi: pregi e difetti

Nel documento La tassazione ambientale (pagine 47-51)

Capitolo 3. Gli strumenti di attuazione delle politiche ambientali

3.2 Strumenti economici-finanziari di mercato

3.2.1 Strumento economico dei sussidi: pregi e difetti

I sussidi sono gli strumenti che incentivano determinati comportamenti sostenibili mediante l’erogazione di agevolazioni o incentivi concessi a seguito dello svolgimento di determinate attività o azioni virtuose nei confronti dell’ambiente. Esulano dal principio di “chi inquina paga” e dunque dal meccanismo dell’internalizzazione delle esternalit{ negative prodotte, in quanto in questo caso il meccanismo è il contrario. Non è l’inquinatore che sostiene i costi per il danno causato, ma il soggetto virtuoso ottiene incentivi economici per le azioni o comportamenti rispettosi dell’ambiente intrapresi, come un premio per esortarlo a continuare in quella direzione onerando lo Stato a sostenere tali costi premiali. Aspetto che ne rappresenta un difetto non sottovalutabile. Questo strumento è stato largamente impiegato nel contesto italiano al fine di sviluppare la quantità di energia elettrica derivante da fonti solari, incentivando l’ottenimento di energia da fonti o impianti che non danneggino l’ambiente. Quindi relativamente al fatto che non usano risorse fossili esauribili e non determinano elevate emissioni nella fase di produzione dell’energia.

L’adozione di questi sussidi senza considerare gli effetti e senza prevedere un tetto massimo di sussidi erogabili, ha permesso all’Italia di sviluppare tale settore nonostante

la recessione dell’intera economia italiana23, ma dall’altra ha evidenziato come questi sussidi erogati ai soggetti che installavano impianti fotovoltaici richiede fondi finanziari che devono essere raccolti mediante altre imposizioni o riducendo sussidi erogati in altri settori. In questo caso specifico del fotovoltaico, il gettito necessario per erogare sussidi a coloro che installavano impianti fotovoltaici è avvenuto aumentando le bollette elettriche24 per tutti i consumatori.

Lo stesso Pigou nell’analisi delle tasse ambientali, scarta la possibilit{ di applicazione dei sussidi in ragione della necessità di raccogliere fondi finanziari per poterli emettere sotto forma di sussidi mediante l’applicazione di altre imposizioni, creando un effetto distorsivo sull’economia. Ciò non si verifica invece mediante l’applicazione delle tasse le quali invece perseguono un fine ambientale e permettono di raccogliere gettito.

Nel 2012 le risorse finanziarie necessarie per ripagare questi sussidi sono state di 6 miliardi minacciando l’economia ed il bilancio dello stato riducendo i fondi destinati ad altre politiche. Di fronte a tali risultati il governo italiano, come quello tedesco che aveva avviato interventi agevolativi simili a quelli italiani, non hanno potuto non rivedere questi sussidi comportandone un taglio come previsto dal decreto legge n. 91/2014

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Divenendo nel 2011 la seconda nazione dopo la Germania con 9,3 Gw di pannelli installati. Ciò rappresenterebbe un ottimo risultato verso uno sviluppo sostenibile e raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile imposti dell’Unione Europea.

24

Secondo un’analisi svolta dall’Autorit{ per l’energia, il gas ed il sevizio idrico (Aeegsi) sul costo annuo della bolletta elettrica di un consumatore medio con un consumo di 2.700 KWh, i sussidi erogati in favore delle energie rinnovabili hanno decretato l’aumento del 21% del costo della bolletta. In particolare un aumento del 13% solamente per i sussidi al fotovoltaico. Oltretutto questi sussidi che hanno comportato l’aumento del 70% del costo dell’energia ad onere delle famiglie ed imprese è maggiore del 30% rispetto gli altri paesi europei secondo quanto stimato dalla Banca d’Italia. Questo addebito diretto nelle bollette di energia elettrica avviene imputando alle varie voci della bolletta, la componente A3. La quale secondo alcuni ha natura di imposta ecologica autonoma che aumenta la pressione fiscale totale del paese ed allo stesso tempo permette di ottenere comportamenti maggiormente sostenibili nella direzione di ridurre la quantit{ di energia elettrica consumata. Infatti aumentando il prezzo dell’energia elettrica i consumatori sono incentivati a ridurre il consumo di energia per comprimere i costi aumentati.

La proposta di ridurre il costo dell’energia per le piccole e medie imprese e renderle più competitive viene affrontato mediante una riduzione dei sussidi a queste fonti le quali incidono fortemente nel costo. Infatti l’obiettivo principale del decreto legge n. 91/2014 chiamata anche legge di “Competitivit{” è quello di ridurre il costo dell’energia per le piccole e medie imprese riducendo i costi dell’energia elettrica. Infatti fa riferimento all’esenzione da alcune accise per gli utenti che utilizzano una potenza non inferiore a 16,5 kW, esclusi i clienti residenziali e l’illuminazione elettrica.

“competitivit{”25. Un taglio dei sussidi che comporterà sicuramente il conseguente declino di questo settore ormai diffuso ovunque ed il quale aveva rappresentato un’opportunit{ di lavoro per molti lavoratori dati i profitti certi.

L’elemento distorsivo nell’applicazione di questo strumento è dato dal fatto che il legislatore italiano ha sottovalutato molti aspetti, quali l’individuazione un tetto massimo di fondi predisposti da erogare in sussidi e contenere le spese. Già dall’introduzione dei sussidi al fotovoltaico con il decreto Bersani- Pecoraro, si poneva l’obiettivo di raggiungere una potenza installata di 3GWh nel 2016. Nel 2013 questo obiettivo è stato di gran lunga superato stimando una potenza installata di 17 GWh producendo profitti elevati e sicuri per molti operatori del mercato. Ma allo stesso tempo uscite ingenti per lo Stato.

Infatti sebbene inizialmente era stato previsto un limite di 1,2 GWh soggetto a sussidi, dall’altra era prevista un’estensione di tali sussidi anche ad altri impianti che fossero completati nei 14 mesi successivi al raggiungimento del limite determinando un’esplosione dell’installazione di impianti fotovoltaici e dell’onere derivante per le casse dello stato.

Si stima che questa politica economica mirata alla tutela dell’ambiente, mediante l’incentivo a fonti di energia rinnovabile, sia stato più un danno che un beneficio:

 sia in termini economici, a causa della perdita di competitività di questo settore

assistito da sovvenzioni dello stato a scapito del rincaro delle bollette per le famiglie;

 sia in termini ambientali, in quanto l’energia prodotta da queste fonti è ancora troppo limitata per coprire la domanda di energia elettrica nazionale e lo smaltimento di un pannello fotovoltaico comporta costi molto elevati. Inoltre vanno a sommarsi i costi di indennizzo erogati alle centrali termiche per accaparrarsi una quantità di energia di riserva per il paese26.

25 All’interno di questo decreto legge è prevista una rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza installata superiore a 200kW con validità anche retroattiva, in particolare prevede una riduzione dell’8% dei sussidi in modo graduale.

26 Il GSE, cioè il gestore dei servizi energetici deve contrattare con le centrali termiche, le quali producono energia mediante fonti non rispettose dell’ambiente, in quanto deve assicurarsi una quantità di riserva di energia da possedere nel caso in cui a causa di eventi atmosferici gli impianti di energia da fonti rinnovabili non siano in grado di produrre energia. Oltre tutto queste centrali devono essere indennizzate

Qui è stato riportato il caso eclatante avvenuto in Italia per quanto riguarda i sussidi al fotovoltaico, tuttavia questi strumenti sono impiegati per promuovere anche altre fonti rinnovabili, quali quelli delle biomasse, dell’eolico, ed erogati anche sotto forma di altri strumenti quali i certificati verdi27 e Cip628, determinando in totale un fabbisogno di 12 miliardi di euro all’anno di sussidi erogati dallo Stato e onerate le famiglie con aggravio del costo della bolletta dell’energia elettrica.

per la riduzione della quantità di energia richiesta sopperita con altre fonti rinnovabili comportando la non saturazione della produzione e costi eccessivi.

27 I certificati verdi sono dei titoli i quali vengono emessi a favore dei soggetti che producono energia con fonti diverse da quelle fossili e dunque producono meno CO2 rispetto alla normale produzione di energia mediante impianti certificati IAFR (impianti alimentati a fonti rinnovabili) dal GSE. Questi titoli sono emanati solamente a seguito di un controllo da parte del GSE e sulla base dell’energia da fonti rinnovabili prodotta, vengono rilasciati dei titoli corrispondenti. Il produttore può scambiare questi titoli in un apposito mercato, nella Borsa gestita dal GSE, vendendoli a quei soggetti i quali sono obbligati da disposizioni di legge ad ottenere energia da fonti rinnovabili per almeno il 2% del loro consumo totale di energia, ma non possono adempiere a tale obbligo mediante l’installazione interna di impianti che permettano ciò. Il limite del 2% viene aumentato di anno in anno da parte del legislatore, affinchè il consumo di energia sia sempre più soddisfatto da energie non inquinanti e tendere all’economia verde prospettata dal programma d’azione europeo in vigore. In tal modo, il soggetto che non può produrre internamente energia da fonte rinnovabile, adempie comunque all’obbligo nazionale imposto mediante l’acquisto di titoli, certificati verdi, dai produttori certificati che producono più energia rinnovabile di quanto necessitano. Il numero di CV acquistato sarà pari a coprire il 2% del loro fabbisogno totale. Da un lato il soggetto che produce energia da fonti rinnovabili è incentivato a produrre energia pulita per venderla ed ottenere profitti dai soggetti obbligati, dall’altra i soggetti obbligati adempiono ai loro obblighi. Tuttavia a causa delle imperfezioni di mercato che hanno richiesto l’intervento della GSE per ripristinare il prezzo dei CV ad un livello accettabile, in quanto l’offerta era superiore alla domanda, ha previsto la sostituzione graduale dei CV con altri sistemi di incentivazione come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011.

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Cip6 è la delibera emanata dal Comitato Interministeriale dei Prezzi adottata nel 1992 e prevede che i soggetti che producono energia da fonti rinnovabili o assimilate e la rivendono al gestore dei servizi energetici (GSE), la rivendano ad un costo maggiorato rispetto a quello di mercato al fine di incentivarne la produzione. Importante anche il contrasto tra la normativa europea e quella nazionale, quest’ultima include tra le energie rinnovabili e quindi meritevoli di un prezzo maggiore, anche le energie derivanti dai termovalorizzatori, cioè dall’incenerimento di tutti i rifiuti compresi quelli non organici. Secondo la commissione europea si considerano energie rinnovabili quelle che provengono da fonti organiche e non tutti i rifiuti, così come sentenziato nel 2003.

Nel documento La tassazione ambientale (pagine 47-51)