3.4 Assegnazione di stock option e retribuzione
3.4.1 Assimilabilità delle stock option alla retribuzione
Dopo avere fornito una rappresentazione organizzativa dello strumento stock op- tion, appare ora doverosa una lettura giuslavoristica delle ipotesi nelle quali la fonte costitutiva dell'obbligo ad emettere strumenti nanziari sia costituita dal contrat- to collettivo nazionale o dal contratto individuale aziendale, al ne di chiarire che legame sussista tra il salario e la dazione degli stessi titoli. Sebbene il più volte richiamato art. 2099, ultimo comma, cod. civ. non lo indichi specicatamente, non sembrano esistere nell'ordinamento italiano particolari prescrizioni che vietino alle controparti della contrattazione collettiva (o eventualmente individuale) di raggiun- gere un accordo per il quale il conferimento di strumenti nanziari si accompagni ad una nalità solutoria; e ciò sia che i titoli siano attribuiti ex art. 2441, comma ottavo, cod. civ., sia che si rientri nell'art. 2349 cod. civ., Azioni e strumenti nan- ziari a favore dei prestatori di lavoro. Indubbiamente si possono avere situazioni nelle quali le somme destinate alla sottoscrizione di azioni della emittente derivino da elementi estranei alla retribuzione o addirittura da iniziative unilaterali del da- tore di lavoro, come atto di liberalità. Proprio in merito allo strumento delle stock option vi è una parte della dottrina secondo la quale l'incremento di utilità sarebbe
26L'utilizzo di stock option plan in realtà non quotate può destare alcuni problemi per la mancan-
za di un mercato che prezzi il capitale di rischio. Tuttavia una valutazione si può avere collegando lo strike price ai risultati di creazione di valore desiderati dalla governance o dalla proprietà per quel periodo. Il problema dello scambio delle azioni si può supplire con contratti di opzione put
maggiore per l'organizzazione se questa non si vincolasse alla dazione delle opzioni, restando libera di optare per la concessione unilaterale o meno. Altrimenti il mana- gement vive nella certezza di ricevere un certo quantitativo di opzioni e il carattere incentivante del sistema risulta di molto mitigato.
Prescindendo da queste considerazioni, pare più utile soermarsi sulle tipologie contrattuali che possono essere accostate al rapporto tra salario e titoli nanziari concessi, tanto nella contrattazione collettiva, quanto nella via via più frequente, contrattazione individuale. Si potrebbe immaginare una situazione di profonda crisi di liquidità tale da costringere le parti sociali ad introdurre una reale contropre- stazione tra l'emissione di azioni e la quota retributiva, vincolando l'emittente a destinare parte della retribuzione a quota di sottoscrizione del piano. In questa circostanza non si può parlare di una eettiva modalità di esecuzione alternativa della obbligazione retributiva poiché la vicenda si denisce a livello collettivo. Il problema è piuttosto un altro, ossia se il contratto collettivo sia legittimato a mo- dicare in senso peggiorativo accordi previsti in precedenti stipulazioni collettive e, soprattutto se possa farlo corrispondendo al dipendente titoli societari in vece della retribuzione maturata e concordata. L'interrogativo è presto fugato. Infatti anche se gli strumenti nanziari concessi potrebbero avere potenzialmente un valore, an- che molto maggiore, rispetto al compenso precedentemente pattuito, la sostituzione della retribuzione con opzioni (o altri titoli) costituisce di per sé un peggioramento. ..il prestatore di lavoro, in forza della norma collettiva, verrebbe privato della libera disponibilità di alcune quote di retribuzione e, per di più, vincolato a destinarle in strumenti nanziari aventi sostanzialmente un carattere aleatorio27. Detto ciò,
è data libertà alla contrattazione collettiva di sostituire parte del compenso con titoli nanziari. Non è infatti opinabile che, ove le quote retributive sostituite ori- ginino da un precedente contratto collettivo, queste possano essere modicate da un contratto di pari livello, ed anche se la variazione sia di fatto peggiorativa, in quanto rientrante in una più ampia logica determinata nell'esercizio della libertà dell'azione sindacale28.
Più complesso l'ipotesi in cui le quote retributive destinate all'acquisto di azioni derivino da un contratto collettivo precedente, ma di diverso livello. Prendendo per comodità la circostanza che un contratto aziendale preveda, in deroga alla con- trattazione nazionale, l'assegnazione di azioni e/o altri titoli come rimpiazzo ad un preesistente premio in denaro, la questione potrebbe essere assimilata al problema, irrisolto, della derogabilità del contratto nazionale da parte di accordi decentrati.
27Così R. SANTAGATA (2008), Il lavoratore azionista, Giurè Editore, Milano., cit. pag. 155. 28Così M. PERSIANI (2007), Diritto sindacale, Cedam, Padova, cit. pag. 154.
Manca tuttora una disciplina specica che sancisca la nullità di questi aggiustamen- ti ed inoltre è da escludersi che l'inosservanza delle clausole di rinvio possa portare all'accantonamento della disciplina diorme. La stessa Cassazione29 ha aermato
che la contrattazione collettiva gode, a qualsiasi livello si sviluppi, di pari dignità e forza vincolante, oltre che della libertà dell'agire sindacale.
Ancora diverso sarebbe il caso in cui fosse concesso al lavoratore una libera scel- ta sulla modalità di pagamento del suo credito nei confronti della società, vale a dire convertire, in sede di adempimento, il compenso classico nella concessione di titoli nanziari. Stanti così le cose, sarebbe identicabile una ulteriore artico- lazione della vicenda retributiva, introducendosi una forma di compenso aleatorio accanto all'originario. Rispetto alla situazione precedente, l'ipotesi e congurabile come obbligazione con facoltà alternativa e non più come obbligazione alternativa prevista dall'art. 1285 cod. civ. La dierenza insiste sul grado di dignità delle prestazioni. Ovvero sia le prestazioni sono entrambe principali nella obbligazione alternativa, mentre sussiste una subordinazione della prestazione facoltativa nella obbligazione con facoltà alternativa. Nel primo caso il prestatore di lavoro avrà la facoltà di scegliere tra due prestazioni disgiuntivamente dedotte nella obbligazione, mentre nel secondo, la possibilità di indirizzarsi su una prestazione diversa rispetto alla prestazione principale30L'autonomia collettiva, in simili ipotesi, non elimina i
diritti spettanti al prestatore di lavoro, ma semplicemente prevede la possibilità del lavoratore di trasformare l'obbligazione originaria in una con oggetto diverso.
Qualora il datore di lavoro si accordi direttamente con il dipendente per la corre- sponsione di strumenti nanziari in surroga alla classica retribuzione precedentemen- te pattuita, non può dubitare che la nuova dazione possa congurarsi come presta- zione in luogo di adempimento (art. 1197 cod. civ.). Soprattutto ove i titoli siano oerti per estinguere parte del compenso lavorativo, il lavoratore ne dia il consenso e la prestazione in parola venga eettivamente portata a termine. Questione partico- larmente rispondente alla implementazione di piani di incentivazione basati su stock option è quella dell'assegnazione di strumenti nanziaria con l'accordo tra le parti che il datore di lavoro si potrà ritenere liberato soltanto se il lavoratore-beneciario si ritenga appagato della prestazione ricevuta (dazione pro solvendo)31. In questo
caso, l'eetto liberatorio del credito originario derivante dalla prestazione retributiva si produrrà solamente a condizione che la prestazione erogata in forma di opzioni,
29Cass., 18 settembre 2007, n. 19351.
30A dierenza della obbligazione alternativa, nella obbligazione con facoltà alternativa, non è di-
screzionale il vincolo obbligatorio, ma solo il modo di liberarsi. La concessione di azioni comporterà l'estinzione della obbligazione per equivalente.
31Il dipendente dispone di due diritti di credito con medesima destinazione dato che quello avente
azioni, abbia un controvalore pecuniario pari, almeno, al compenso tradizionalmente dovuto. Nell'eventualità di un andamento negativo delle quotazioni societarie, tale da non pareggiare il compenso originario, il dipendente-beneciario godrebbe della facoltà di chiedere alla società quanto spettantegli per dierenza. Invece, nel caso in cui il contratto si intenda pro soluto, ovvero la prestazione abbia espressamente sco- po di adempimento, il beneciario non potrà disquisire sull'eventuale valore delle azioni una volta concluso il vesting period e l'obbligazione retributiva si riterrà in ogni caso estinta. Il lavoratore rimarrebbe così esposto al rischio di una svalutazione. Appare dunque di fondamentale importanza la chiarezza del dato contrattuale per indirizzare la pattuizione delle parti nella direzione pro soluto oppure pro solvendo, essendo pesantemente diverse le possibili evoluzioni. Doveroso ricordare che, ove non espressamente previsto, lo strumento delle stock option debba intendersi avere nalità pro soluto.