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DAGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI PORDENONE
Biblioteca Comunale di Pordenone, Archivio Antico, Deliberazioni del Consiglio comunale, vol. V, 1579-1593.
Gli atti relativi a Francesco da Molino, Provveditore e Capitano di Pordenone ed alle sedute del Consiglio da lui presiedute vanno dal 23 aprile 1580 al 3 settembre 1581 (Biblioteca Comunale di Pordenone, Archivio Antico, Deliberazioni del
Consiglio comunale, vol. V, 1579-1593, cc. 18v-47v). 1) Per il decoro e la bellezza della terra di Pordenone.
1a) c. 30 r., consiglio del 1 ottobre 1580. Restauro della Loggia. Liberarla dal
frumento del fontego.
Clarissimus Dominus Provisor posuit hanc partem.
La loza de Commun, che è uno dei belli, et onorati ornamenti de questa terra, ha gran bisogno di esser presto restaurata dalla evidente ruina, che minaccia, et sicome li antecessori vostri con tanta fattica et studio procurorono di fabricarvi così bella machina, ogni ragion ben vuole, che ora vi sia posto ogni studio per mantenerla, et raconciata che sarà sia tenuta in libertade a publica commodità, et non occupata nelle biave del fontego, come è stato osservato sin’hora, [che] il peso et agravio di quelle ha dato grande causa di detto danno. Però l’andarà Parte che li presenti massari di questa Communità debbano a spese di quella con la menor spesa sia possibile far racconciar detta Loza, come consigliano li periti, et sia poi tenuta libera, et fatta altra provision de granari per il fontego. Debbano anco essi massari far nettar, et governar le arme d’asta et da fuogo di questa Communità et racconciar anco il tribunale della Loza”.
Il 28 maggio 1581 vengono presi provvedimenti per l’effettiva esecuzione di questa parte, a c. 43v.
1b) c. 31 v, 10 dicembre 1580. Rifacimento della strada che porta alla chiesa
della Trinità.
Proponendo il cl.mo signor Proveditor et Capitanio fu preso con tutte le balle. Che ad honore del signor Dio primamente, et per ornamento et commodo publico sia riempita et accommodata la strada, che serve del ponte grande di questa Terra alla chiesa de la S.ma Trinità, et di più sia saleggiata di sassi vivi con quel modo che consegliano li periti, et tal opera sia fatta con il denaro publico et con
quello, che si racoglierà dele pie elemosine sperando che accommodata la strada sia in acrescimento della devotione, et frequentia, che già si vede in questo popolo incominciata ad esso luogo sacro.
2) Tutela dei luoghi pii
2a) Per l’amministrazione dell’Ospedale c. 33 v., 27 dicembre 1580.
Clarissimus Dominus Provisor et Capitaneus posuit hanc partem:
Deve questo Conseglio, che ne ha il carico attender con ogni vigilanza, che le entrate del’ospitale destinate a uso de poveri, siano con buon ordine dispensate a gloria del signor Dio, dovendo ogn’uno attender a questo santo officio con quella regola, che si fa nelle amministrationi delle quali se ne die render ogni particolar conto.
Et però vada parte che sia fatta una particolar limitatione del pane, vino, oglio et legne, che il cameraro di esso Ospitale deve consegnar al Prior di quello per uso et godimento della fameglia, et così anco sia con ordine fermo statuito la quantità del pane che si deve dispensar nele elemosine dei poveri che sono fuori dela casa del’ospitale, affinché con certezza si sapia la dispensa, et a far tal calculo, et limitatione siano deputati dui, li quali essaminato questo negotio habbiano da referir quanto attrovarano espediente.
La parte fu approvata all’unaninità; segue l’elezione dei due deputati, che sono d. Roncadin Spelladi cameraro della chiesa di San Marco e di d. Gio. Andrea Popaite, cameraro dell’Ospedale.
I due riferirono al Consiglio il 5 gennaio 1581 e formularono proposte, approvate, che andavano nel senso indicato dalla parte del da Molino, ivi cc. 33v-34r.
2b) Nomina di un procuratore dei luoghi pii di Pordenone (ospedale, fabbrica
della chiesa di San Marco, e le due confraternite). Sia deputato per un anno, con incarico di compilare i rotoli e accatastare i masi con i confini attuali e i nomi dei possessori. Debba se necessario far stimare i miglioramenti apportati dai coloni. Debba seguire le liti a Pordenone, nel territorio e a Venezia, sollecitando gli avvocati. Suoi rimborsi. Salario di 25 ducati.
cc. 45v-46r, 7 luglio 1581.
Clarissimus Dominus Provisor et Capitaneus antelatus posuit hanc partem: Li beni del’Ospedale, dela fabrica di S. Marco, et dele confraternità de S. Nicolò et S.ta Catarina governati da questo Conseglio han bisogno di un diligente, et
solecito procuratore, il qual con ogni spirito attendi a regolar gli masi, espedir le liti, et procurar quelle cose, che gli Camerari ordinarii far non possono sì per le continue altre facende, come per non potersi a pena ben informare nel spatio di un anno: et pur quando cominciano intender il bisogno sopragiunge il tempo ordinario di deputar altri, i quali entrano con le medesime difficultà che i primi, et in tal modo le cose di detti pii luoghi vengono a sentirne non piccol detrimento, che sarà con deminutione delle entrate, et perdita dei medesimi beni quando prestamente non li vien proveduto con estraordinario modo, sicome ricercano le condicioni di questo tempo.
Però l’anderà parte, che sia deputato un procuratore per anno uno continuo, et il carico suo sia di rodolar, et regolar gli masi con li confini moderni, et nomi de possessori con quelle maggiori particularità che si potrano havere. Et le liti che sono, et che occorrerano avanti li giudicii de Pordenon et Territorio debba trattar, proseguir et diffender per redurle al debito fine, restando in ciò aggravata la sua consciencia. Et delle liti che occorrerano fuori di questo territorio, et nella città di Venetia debba con lettere et scritture solecitar quei avvocati, che saranno elletti, et quando bisognerà cavalcare conferito il negotio debba cavalcare per la difesa di esse cause, et stando fuori de notte habbia lire dui et soldi diece al giorno con obligo di darne il conto come si osserva dei nontii della Communità. Debba tenir particolar conto delle spese de avvocati, cancellieri, nodari et curiali, le quali siano pagate da quel luoco de chi sarà la lite, la qual espedita, et ottenuta vittoria, debba riscoder, et scosse guadagni il quinto di esse spese fatte, eccettuate quelle di Pordenon, et Territorio, et de Venetia. Non possi active principiar lite alcuna se non conferita la causa in questo conseglio con buona instrutione di quella, acciò li sia dato quell’ordine, che sarà espediente. Et occorrendo far stimar meglioramenti de coloni, ciò far debba, et quando starà fuori de notte habbia il salario de l. 2 s. 10 al giorno nel modo come de sopra, et delle scritture, che riceverà per questi negotii debba sempre farne l’inventario, et espedite restituirle quanto prima nell’archivo. Et li sia dato de salario ducati venticinque, et dui stari de biava de cavallo con la contributione ordinaria.