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Quest’attività di conservazione viene posta in essere dalla polizia giudiziaria nell’ambito della sua autonomia operativa e si differenzia nettamente da quegli

accertamenti e rilievi estranei alle ipotesi menzionate che possono anche essere svolti dalla stessa mediante attività non autonoma ma delegata dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 370 c.p.p.

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, il quale stabilisce che «il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore». Nell’ambito di queste attività delegate, definite attività ad iniziativa successiva, rientrano i cosiddetti accertamenti tecnici, i quali si differenziano notevolmente dagli accertamenti urgenti (consistenti in attività di tipo ispettivo) anche, e soprattutto, per la loro assimilabilità alle perizie, ossia a quegli atti disposti o compiuti per acquisire dati e valutazioni su fatti, situazioni o materie che richiedono particolari conoscenze scientifiche e

418 La norma ribadisce la titolarità in capo al pubblico ministero dell’attività di indagine e mira a garantire anche la tempestività dell’esercizio della stessa, indicando la polizia giudiziaria come possibile strumento per il compimento dell’attività o di specifici atti delegati, in conseguenza di direttive impartite. Peraltro non sussiste una riserva di attribuzione in capo al pubblico ministero e la polizia giudiziaria resta pertanto obbligata ai senso dell’art. 347 c.p.p. e quindi residua un potere di autonomia, non solo nella scelta delle modalità e scansioni temporali del protocollo di indagine indicato dal pubblico ministero, ma anche nell’eventuale ampliamento della attività investigativa o nella possibilità di curare emergenze nuove, utili alla ricostruzione del fatto o all’individuazione del colpevole (Cass. pen., Sez. VI, 21 dicembre 1992, Mancini, in Cass. pen., 1993, 5, 67). Non c’è quindi divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero, ma esiste divieto di compiere atti in contrasto con le direttive dello stesso, come desumibile dal disposto dell’art. 348 c.p.p. Infatti dopo le direttive del pubblico ministero, la polizia giudiziaria deve non solo compiere gli atti specificamente ad essa delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie, nell’ambito delle direttive impartite (Cass. pen., Sez. II, 10 agosto 2000, Zavettieri e altri, in Cass. pen., 2001, 1239).

tecniche

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. Preliminare allo studio sugli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero è, senz’altro, la problematica riguardante l’ambito di delegabilità degli stessi

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. In definitiva: quali accertamenti sono delegabili a quest’ultima e quali i limiti di operatività degli stessi? Per rispondere a questo quesito è necessario, compiere un passo indietro e rianalizzare l’art. 360 c.p.p., laddove sono disciplinati gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero o da un consulente tecnico all’uopo nominato

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. Orbene, sono proprio gli accertamenti irripetibili regolati dall’art. 360 c.p.p. che il pubblico ministero non può

419 In via di prima approssimazione, potrebbe dirsi che gli accertamenti tecnici presuppongono gli accertamenti urgenti, nel senso che questi ultimi hanno una natura descrittiva e preparatoria rispetto al momento valutativo che caratterizza gli accertamenti tecnici. Così, mentre costituisce accertamento urgente il rilievo del guanto di paraffina, costituisce, invece, accertamento tecnico-perizia l’attività di sviluppo e interpretazione del prelievo effettuato. Conformemente, NAPPI, Guida al codice, cit., 204 ss, ritiene che per integrare le disposizioni dell’art. 360 c.p.p., quando queste siano carenti, occorra fare riferimento alla disciplina della perizia. Costituisce accertamento urgente e non tecnico anche l’applicazione del guanto di paraffina, ovvero di procedure analoghe, quali i rilevamenti SEM-EDX con microscopi a scansione elettronica. Un’ampia parte della dottrina nota come esista una forte ambiguità in merito, in quanto il codice per un verso individua, ex art. 359 e 360 c.p.p., un tip odi investigazione tecnico-scientifica di alto livello ed avente contenuto valutativo, a cui è attribuito il termine di accertamento tecnico (e considerato equivalente di perizia), mentre per un altro verso non viene riconosciuta alla polizia giudiziaria la legittimazione a svolgere questo tipo di investigazione. Si veda, in merito DE LEO, Le indagini tecniche di polizia, cit., 697. In particolare l’autore critica aspramente coloro che «si perdono dietro il girovagare tecnologico e sostengono che gli accertamenti hanno natura di sola osservazione e che vanno distinti dalla perizia» (egli si riferisce, in particolare, a DELL’ANNO, Accertamento e valutazione nelle attività di consulenza, cit., 241); inoltre, lo stesso evince come vi sia una norma di attuazione, sfuggita ai vari commentatori, ossia l’art. 77 disp. att.

c.p.p. il quale riconosce alla polizia giudiziaria la possibilità di effettuare accertamenti tecnici su taluni corpi di reato, (così in materia di armi e stupefacenti), ma solo dopo che sia stata espletata perizia e dietro autorizzazione giudiziaria. Fra coloro che ritengono invece l’art. 360 c.p.p. uno strumento non dissimile dall’incidente probatorio, di competenza del giudice per le indagini preliminari, si veda GALASSO, Accertamenti tecnici non ripetibili, cit., 1140.

420 L’art. 370 c.p.p. presuppone un atto formale di delega contenente l’espressa indicazione degli adempimenti delegati e i limiti della delega, necessario anche al fine di documentare l’ottemperanza alla delega ricevuta; ne consegue che la delega orale deve ritenersi inesistente (Cass. pen., Sez. II, 26 settembre 2007, Romano, in Cass. pen., 2008, 2333).

421 Come si ricorderà gli accertamenti irripetibili godono di specifiche garanzie difensive, in funzione del loro futuro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, ex art. 431 c.p.p. ed utilizzazione degli tessi a parte del giudice a norma degli artt. 511 e 526 dello stesso codice (Cass. pen., 22 febbraio 1993, Oliverio, in Cass.

pen., 1995, 324). Gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti senza che l'indagato si sia avvalso della possibilità di paralizzare l'iniziativa del pubblico ministero tramite riserva di incidente probatorio, possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento (nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dell'accertamento tecnico, con la relazione illustrativa, tendente a descrivere ed accertare la natura e la maturazione di piante di canapa indiana e la possibilità di estrazione di sostanze stupefacenti, ossia stati e soggetti evidentemente soggetti a modificazione).

in alcun modo delegare alla polizia giudiziaria. In via di prima approssimazione, si può, infatti, rilevare come il compimento di accertamenti tecnici non sia vietato alla polizia giudiziaria, e come essi vengano compiuti da quest’ultima nell’ambito dell’attività tipica d’investigazione ex art. 348 c.p.p.

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. Ma su quali norme si basa il divieto per la polizia giudiziaria di compiere accertamenti tecnici irripetibili? Innanzi tutto occorre rilevare come nulla stabilisca in proposito l’articolo specificatamente elaborato dal Legislatore per disciplinare la delega degli atti alla polizia giudiziaria da parte del pubblico, ossia l’art. 370 c.p.p.

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. Dalla lettura della norma predetta

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, infatti, si può notare come vengano individuati limiti solo nelle ipotesi di interrogatori e confronti ai quali partecipi la persona sottoposta alle indagini, ma

422 Si veda, in merito, la sentenza Cass. pen., Sez. VI, F., 27 novembre 1995, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 460, la quale ha stabilito che nel caso di riconoscimento fotografico a carico dell’indagato raccolto dalla autorità di polizia per delega del pubblico ministero ex art. 370 c.p.p., la descrizione e i riferimenti contestualmente effettuati da chi ha operato il riconoscimento stesso al fine di corredarlo dei dati concernenti l’identità e l’esatta individuazione della persona riconosciuta, anche a mezzo di indicazioni afferenti la sua vita di relazione, non abbisognano di ulteriore delega, essendo inerenti al contenuto dell’atto delegato a tenore dell’art. 348 c.p.p., secondo il quale, dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti delegati e tutte le attività di indagine che, anche nell’ambito delle direttive impartite, sono necessarie per l’accertamento dei reati (nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente un riconoscimento quale quello di cui sopra e le relative dichiarazioni allo stesso connesse fossero stati presi in considerazione quali componenti il quadro indiziario a carico dell'indagato al fine dell'applicazione della custodia cautelare). Tuttavia, il regime generale dell’ammissibilità dell’accertamento tecnico soffre di un limite specifico, da ravvisarsi dalla non ripetibilità dell’accertamento stesso: né su delega, né su iniziativa la polizia giudiziaria può compiere un atto che è proprio del pubblico ministero ovvero che è imposto da urgenti esigenze di indagine ma determina un’irreparabile pur se prevedibile trasformazione di un oggetto che in sé non sarebbe soggetto a modificazione.

423 Per uno studio dettagliato sull’articolo in questione si veda SALVI, Artt. 364-370, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coord. da Chiavario, Torino, 1992, 265 ss.

424 Viene evidenziato in dottrina il carattere personale nel compimento dell'attività di indagine da parte del pubblico ministero, quale espressione di autonomia ed indipendenza nella gestione dell'iniziativa penale. Si vedano, in merito, BERLA DI ARGENTINE, Compiti e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, in Giust. pen., 1989, 15; CORDERO, Procedura penale, cit., 738; SANTACROCE, Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari: contenuto della loro attività e criteri di utilizzazione dei loro atti in giudizio, in Riv. pol., 1992, 514; TRANCHINA, Rapporti tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, in Giust. pen., 1989, 489; SALVI, Rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, in Giust. pen., 1989, 722 e VIGNA, Polizia giudiziaria e pubblico ministero nelle indagini preliminari: acquisizione della notizia criminis e ricerca delle fonti di prova, in Giust. pen., 1990, 385.

nulla venga detto relativamente alla delegabilità degli accertamenti tecnici e dei loro

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