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Attività investigativa ad opera del pubblico ministero e della polizia giudiziaria

CAPITOLO III L'ascolto del minore nelle indagini preliminar

3.9. Attività investigativa ad opera del pubblico ministero e della polizia giudiziaria

Come detto, con specifico riguardo all’età minorile, il primo riferimento normativo rilevante contenuto nel codice di rito penale in tema di ascolto del minore in fase investigativa risale alla legge n.172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

L’art. 5, comma 1, lett. c) della succitata legge ha introdotto il comma 1-ter all’art. 351 c.p.p., che, nella sua versione originaria, prevedeva che “ nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609- undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero”. Tale previsione è in seguito stata fatta oggetto di un primo intervento riformistico con il cd. decreto sul “femminicidio”108, che ha aggiunto all’elenco di reati anche le fattispecie delittuose dei “maltrattamenti verso familiari e conviventi” e degli “atti persecutori”, al punto che il catalogo ad oggi in vigore comprende “i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale”. Analogamente, l’art.5, comma 1, lett.d) della legge n.172/2012 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 362 c.p.p., secondo cui “ nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile”.

Trattasi di due previsioni – cui deve aggiungersi quella relativa all’assunzione di informazioni da parte del difensore in sede di investigazioni difensive – che la legge

108 art.2, comma 1, lett. b-ter), d.l. 14.08.2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013., n. 119, in Gazz. Uff., 15.10.2013, n.242, in vigore dal 16.10.2013.

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di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha introdotto con il chiaro intento di porre un rimedio alla lamentata carenza di cautele poste a presidio della delicata situazione dell’acquisizione delle dichiarazioni del minore, testimone o vittima del reato che sia, da parte dell’autorità a ciò deputata nella fase delle indagini preliminari109 .

Di certo, attraverso la modifica apportata, si è posto un importante tassello nel percorso di potenziamento della tutela della serenità del giovane dichiarante nella fase investigativa.

La scelta di anticipare l’intervento dell’esperto durante la fase delle indagini, si rivela essere, infatti, appropriata, dal momento in cui la raccolta delle prime rivelazioni fornite in vista del primo contatto con il procedimento penale, è fondamentale, ma, allo stesso tempo, delicatissima.

Il ricorso all’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile durante la fase di assunzione delle sommarie informazioni non sembra, pertanto, avere altro scopo se non quello di porre le condizioni per l’inserimento in un ambiente quanto meno traumatico possibile per il minore.

Ecco perché, nella raccolta delle dichiarazioni del teste, si richiede un personale professionalmente formato, con specifiche competenze che consentano di entrare in empatia con il minore.

Tuttavia, sotto un profilo più marcatamente oggettivo, la previsione dell’ausilio dei citati esperti nell’assunzione delle dichiarazioni del minore è richiesta solo nel caso in cui si proceda nell’ambito di determinate fattispecie delittuose, tassativamente indicate nella norma di cui all’art. 351, comma 1-ter, c.p.p., escludendo il loro ricorso in altre ipotesi non considerate.

Come si è avuto modo di osservare, nel caso in cui un minore venga a trovarsi coinvolto, in qualità di testimone, in seno ad un procedimento penale, non può ritenersi soddisfacente e bastevole il riferimento alla tipologia di reato per la quale si stia procedendo al fine di predisporre determinate garanzie nei suoi confronti. Il minore è soggetto “debole” in quanto tale e da ciò consegue che importanti e

109 Osserva, al proposito A. M. Capitta, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le

modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario, consultabile su www.penalecontemporaneo.it come, in tal modo, la legge venda a introdurre un nuovo istituto che si potrebbe denominare “assunzione “assistita” di informazioni da persone minori”.

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rilevanti cautele si imporrebbero nel contatto con lo stesso, a prescindere dalla fattispecie delittuosa oggetto di indagine.

Si ricordi, infine, che alla novella del 2013 ha fatto seguito l’ulteriore intervento del legislatore che, nel dicembre del 2015 , ha ratificato la direttiva europea in materia di vittime del reato e, con l’ulteriore modifica apportata agli artt. 351, comma 1-ter e 362, comma 1-bis, c.p.p., ha previsto l’estensione del ricorso all’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile anche per l’assunzione di sommarie informazioni “da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità”.

Tutto ciò equivale a dire che, attualmente, un soggetto minore potrà ricevere l’ausilio da parte di un esperto sin dalla fase di assunzione delle sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini preliminari solo se, in qualità di vittima o di mero testimone, si trovi coinvolto in un procedimento per uno dei nomina criminis previsti dalla norma o se, solo in qualità di persona offesa da qualsiasi altra fattispecie delittuosa, venga considerato “in condizione di particolare vulnerabilità”.

Restano esclusi, immotivatamente dalle norme di tutela colore che, anche se testimoni, si trovino chiamati ad offrire il proprio contributo dichiarativo per la ricostruzione di altri, pur gravi, reati differenti da quelli rientranti nel catalogo o chi, anche in veste di persona offesa di reati diversi da quelli aventi natura sessuale, non sia considerato in condizione di particolare vulnerabilità.

Il pubblico ministero ha il dovere di effettuare la nomina dell’esperto e conferire il relativo incarico, verificandosi casi in cui per procedere all’identificazione dell’autore del reato, si riveli opportuno escutere la giovane vittima nell’immediatezza del fatto.

Incarico che si sostanzierà nell’assistere la polizia giudiziaria o il pubblico ministero nel corso della raccolta delle dichiarazioni rese dal minore.

La legge n. 172/2012 nulla dice sulle modalità per reperire l'esperto, lo scenario prevedibile è, quindi, l’istituzione di un elenco di esperti “reperibili”, da cui il pubblico ministero possa attingere per conferire l’incarico urgente. È ragionevole che tale nomina possa essere effettuata oralmente dal pubblico ministero di turno:

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traccia scritta della nomina resterà nelle annotazioni di polizia giudiziaria che descriveranno le prime fasi dell’attività investigativa110.

L’art. 35 lett. d) della Convenzione di Lanzarote dispone che il minore sia sentito, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone: l’esperto nominato dal p.m. per l’audizione delle dichiarazioni del teste durante le indagini, dovrà essere lo stesso anche nelle seguenti audizioni operate dalla stessa parte.

Non può non rilevarsi la opportunità che tutte le dichiarazioni raccolte in via unilaterale dalla medesima parte siano assunte con l’ausilio di un unico tecnico. Dunque il conferimento dovrà essere esteso alla partecipazione dell’esperto a tutte le audizioni svolte nel corso delle indagini sotto la direzione del pubblico ministero (o a tutte quelle svolte dal difensore nell’esercizio dei suoi poteri di investigazione difensiva).

3.10. Facoltà di assumere sommarie informazioni ad opera del