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Il problema della documentazione delle dichiarazioni del minore

CAPITOLO III L'ascolto del minore nelle indagini preliminar

3.8. Il problema della documentazione delle dichiarazioni del minore

La videoregistrazione obbligatoria dei colloqui, potrebbe rappresentare un correttivo in grado di affievolire il deficit di tutela sofferto dall’indagato in fase investigativa.

Del resto, una siffatta previsione si porrebbe in piena armonia con quanto sancito nei documenti internazionali in materia e nei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica come operativi nei casi considerati. Tra tali Carte, merita una nota approfondita, ancora una volta, la Convenzione di Lanzarote, la quale precisa che ciascuna Parte adotterà i provvedimenti legislativi o di altro genere affinchè i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna103.

L’ importanza della videoregistrazione fin dalla fase delle indagini preliminari, è sottolineata, altresì, dalla direttiva sulla repressione della tratta degli esseri umani approvata il 14.12.2010, al cui art.15, comma 4, è previsto che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè nelle indagini relative ai reati (…) le audizioni del minore vittima di reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale conformemente alle disposizioni del diritto interno. Volgendo lo sguardo verso la Carta di Noto, si può notare come nella prima parte dell’art. 10 si prevede che le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere videoregistrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una corretta valutazione. La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore. Tutto il materiale video-registrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo

103 Così recita l’art. 35, comma 2, Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa sulla

protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25.10.2007, entrata in vigore il 1.07.2010.

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all’ascolto di minori da parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti al fine di valutare la rispondenza dei requisiti di validità elaborati dalla letteratura psico-giuridica e dalle scienze cognitive.

Tuttavia, nonostante le indicazioni provenienti dai vari documenti internazionali, se si volge lo sguardo al dettato codicistico in materia, non si può fare a meno di notare come il nostro sistema risulti piuttosto silente, non contemplando adeguate ed opportune disposizioni specializzanti che consentano alle parti e al giudice di esercitare il diritto di verificare, sia pure ex post, la correttezza delle modalità operative poste in essere nell’ascolto del giovane dichiarante.

Né può ritenersi satisfattiva, la nuova previsione introdotta dal d.lgs n.212/2015104 di attuazione della direttiva in materia di vittime del reato, che ha stabilito l’introduzione di un periodo conclusivo all’art. 134, comma 4, c.p.p., a norma del quale “la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità”.

Come emerge dal tenore letterale, la modalità di documentazione aggravata sembrerebbe operare unicamente nel caso in cui il minore sentito a sommarie informazioni testimoniali cumuli in sé la qualità di persona offesa dal reato in condizione di particolare vulnerabilità, non applicandosi invece nel caso in cui lo stesso sia solo possibile testimone.

Inoltre, la videoregistrazione non è prevista come obbligatoria ma si afferma, a norma del testo, come la stessa sia solamente consentita. Consegue, pertanto, che rimarrà nella sensibilità e discrezionalità dell’autorità procedente l’attuazione di un simile incombente, non essendo neppure previste sanzioni in caso di mancata esecuzione.

Come osservato, la mancanza di alcun obbligo di verbalizzazione audiovisiva dell’atto da parte degli organi dell’accusa e da parte della difesa rappresenta la lacuna più significativa in tema di acquisizione del contributo dichiarativo del minore in sede di indagini presente nel sistema attualmente in vigore.

104 Art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs 15.12.2015, n.212, recante “Attuazione della direttiva

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in Gazz. Uff., 5.01.2016, n.3, in vigore dal 20.01.2016.

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La totale mancanza di disposizioni in materia non può che compromettere la regolarità dell’iter successivo, ove pure - basti pensare all’incidente probatorio ex. art. 398, comma 5-bis, c.p.p. o alla fase dibattimentale ex art. 498, comma 4-bis, c.p.p.- è sancito un obbligo di procedere alla documentazione fonografica o audiovisiva delle dichiarazioni testimoniali rese dal minore105.

Adeguatamente, è stato evidenziato come la videoregistrazione si pone quale modalità di documentazione dell’atto particolarmente confacente nel momento in cui di debba procedere all’ascolto di un soggetto minore.

Basti pensare al fatto che, in mancanza di un obbligo di videoregistrazione dei colloqui, le dichiarazioni del minore risulteranno riportate a verbale senza che sia possibile cogliere l’eventuale portata suggestiva o nociva delle domande poste106. Sarebbe auspicabile, per questi motivi, poter disporre della videoregistrazione completa non solo delle audizioni operate in sede di incidente probatorio ma anche di quelle realizzate nelle indagini preliminari e perfino privatamente in una fase ancora pre-procedimentale, tra le mura domestiche. Si avrebbe a che fare con una modalità di documentazione degli atti che non andrebbe ad incidere negativamente sulla sensibile e fragile personalità del minore, ma che, contrariamente, garantirebbe la massima trasparenza delle attività svolte107.

105 Ma si badi che nessuna sanzione è posta a presidio del rispetto della citata previsione. V., in

dottrina, O. Valentino-S. Letizia, Tutela del minore vittima di abuso sessuale nel processo penale

italiano: ausili tecnologici nell’audizione testimoniale, in AA.VV., Tutela della vittima e mediazione penale, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, pag. 80 ss.

106 Si vedano le osservazioni di E. Randazzo- M. Galati, Regole probatorie e abusi sessuali sui minori: la ricerca di un delicato equilibrio, in Psichiatria, psicologia e diritto, 2009, 36, secondo i

quali “simili procedure possono evidentemente creare nel minore un effetto mnemonico indotto quanto invisibile documentalmente soprattutto se l’organo inquirente, determinato nei propri propositi inquisitori e consapevole del fatto che nei verbali risulterà semplicemente la vuota formula “A.D.R.” stordisca la fragile e delicata mente del bambino con domande suggestive o nocive”.

107 F. Tribisonna, L’ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di acquisizione della prova e garanzie di tutela della giovane età, Cedam, Padova, pag. 217.

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3.9. Attività investigativa ad opera del pubblico ministero e della