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Il quadro normativo anteriore all’entrata in vigore della legge n.172 del

CAPITOLO III L'ascolto del minore nelle indagini preliminar

3.2. Il quadro normativo anteriore all’entrata in vigore della legge n.172 del

Come abbiamo avuto modo di vedere, la prima legge relativa alla tutela della persona minorenne durante la raccolta della testimonianza è la legge del 15 febbraio 1996, n. 66, rubricata «Norme sulla violenza sessuale». Tale intervento normativo ha introdotto una novità di estrema rilevanza: all’art. 392 c.p.p. dopo il comma 1 ha inserito il comma 1-bis in cui si prevede che “ Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona

un clima di fiducia con le autorità ( … ) a tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare, in particolare in relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche e realizzabili per consentire di creare strutture quali ingressi e luoghi d’attesa separati per le vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l’autore del reato, ad esempio convocando la vittima e l’autore del reato alle udienze in orari diversi “.

61 L. Luparia, Introduzione, in AA. VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, a cura di L. Luparia, Padova, 2015, pag.18.

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offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza”62.

Trattasi della notevole procedura conosciuta come “audizione protetta”.

Spicca la condizione di particolare vulnerabilità, in cui versa la vittima del reato, delineata dal nuovo art. 90-quater come quella situazione nella quale versano quei soggetti che per età, stato di infermità o deficienza psichica, per le circostanze o le modalità del reato (tenendo conto, ad esempio se il reato è stato commesso con violenza alle persone o con odio razziale) per cui si procede necessitano un trattamento differenziato. Costoro vengono tutelati in maniera rafforzata, come richiesto dal legislatore UE, evitando loro ogni forma di contatto con l'autore del reato e utilizzando, se del caso, delle forme protette in sede di audizione.

La normativa successiva alla l. n. 66 del 1996 aumenta le categorie di reato per cui si procede con incidente probatorio e, soprattutto, amplia la platea dei soggetti destinatari: non più solo infrasedicenni ma, più in generale, “minorenni” (art. 398 comma 5-bis c.p.p)63.

All’art. 398 c.p.p. («Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio») si prevede la possibilità che l’udienza possa «svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza» e che «le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva (comma 5-bis), così come ribadito anche all’art. 498 c.p.p. («Esame diretto e controesame dei testimoni») in cui si fa riferimento all’utilizzo di «un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico» (comma 4-ter)64.

62 Questo è quanto recita l’art. 392 comma 1 bis, aggiunto dall’art. 13, l. 15 febbraio 1996, n.66.

Tale modifica consente di procedere all’esame testimoniale delle persone minori di anni sedici con l’incidente probatorio, anche quando non ricorra alcuna delle situazioni di non rinviabilità della prova, tassativamente previste dall’art. 392 c.p.p.

63 Così prevede il comma 5-bis dell’art. 398 c.p.p., aggiunto dall’articolo 14 della l. n. 66 del 1996

e poi modificato dall’art. 13 della l. n. 269 del 1998, dall’art. 15 della legge n. 228 del 2003, dall’art. 14 della l. n. 38 del 2006 e dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 9, d.lgs. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 38 del 2009.

64 Per un approfondimento si veda anche: G. Gulotta, Le 200 regole per la cross-examination,

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Questa «fondamentale formula procedurale evita di esporre alla traumatica partecipazione all’esame dibattimentale incrociato, tanto più che una volta che il minore sia stato ascoltato in condizioni per lui protette, può essere nuovamente convocato dal giudice solo nel caso in cui questi lo consideri di assoluta necessità»65.

Risulta, pertanto, necessario neutralizzare il rischio che la prova testimoniale si riveli oltreché traumatica anche insoddisfacente per gli esiti del processo e, quindi, si avverte l’inevitabile esigenza di rendere più confortevole il contesto in cui avviene la narrazione del fatto/reato.

Il legislatore del 1996, tuttavia, non è intervenuto normativamente ad evitare che il minore, esaminato in incidente probatorio, potesse essere successivamente escusso anche in sede dibattimentale66.

Soltanto con l'introduzione del comma 1-bis nella struttura dell’art. 190-bis c.p.p. ad opera dell'art. 13 comma 2 della legge 3 agosto del 1998, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” si è limitato l'esame dibattimentale del minore già sentito in incidente probatorio originariamente al solo caso in cui il giudice lo avesse ritenuto assolutamente necessario e, quindi, a seguito della modifica del 1°comma dell'art. 190 c.p.p. per effetto dell'art. 3 della legge n. 63/01, ai casi in cui l'esame stesso riguardi fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero l'assunzione della testimonianza dibattimentale sia ritenuta dal giudice o da taluna delle parti assolutamente necessaria sulla base di specifiche esigenze.

L’azione esercitata dalla succitata legge del 1996 e le successive integrazioni hanno dato vita all’introduzione di metodologie d’ascolto sempre più sofisticate, coerenti ed adeguate anche con i principi ispiratori e le strategie suggerite dalla letteratura scientifica, dalla normativa e dalle raccomandazioni internazionali in tema di testimonianza di vittime e testimoni vulnerabili.

Tutti questi interventi, nonostante appaiano come il risultato di una “navigazione a

65 De Leo-Patrizi, Psicologia Giuridica, Bologna, 2002, pag.90. 66 S. Sau, L'incidente probatorio, Cedam, Padova, 2011, pag. 145

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vista del legislatore che ha proceduto per intuizioni e a strappi” anziché effettuare una “rimeditazione organica della determinata materia”67, hanno un denominatore comune: derogano alla normale modalità di acquisizione della prova nel contraddittorio tra le parti, o perché anticipano l'assunzione alla fase delle indagini oppure perché introducono dei 'filtri' all'esame dibattimentale; in entrambi i casi il contraddittorio che si realizza è un contraddittorio ridotto. Gli argomenti a favore della deroga sono molteplici: necessità di limitare l'impatto che il processo avrà sul minore; favorire l'uscita di quest'ultimo dal sistema processuale; proteggere la personalità di una 'fonte fragile'; fare in modo che il contributo dichiarativo acquisito sia il più possibile veritiero e non alterato dall'immaginazione nella quale cadono facilmente i bambini. Tutte queste ragioni sono state ritenute prevalenti rispetto all'ordinario metodo del contraddittorio e hanno portato a configurare una disciplina specifica per la testimonianza dei minori, tanto da potersi parlare di essa come di “species del genus testimonianza”68.

3.3. Oltre Lanzarote: Le novità introdotte dalla legge n. 172 del