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2. L’elemento oggettivo del reato di truffa: gli “artifici e raggiri”,

2.2. L’atto dispositivo

Guardando ai soggetti tutelati rispettivamente dal Codice penale nell’ipotesi della truffa e dagli artt. 18-27-quater del codice del consumo in materia di pratiche commerciali, entrambe le discipline garantiscano esclusivamente gli interessi delle persone fisiche332.

330

Così F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, cit., 297; A. FANELLI, La

truffa, Giuffrè, 2009, 55.

331 Secondo autori come G. MARINI, 119 e ss., la condotta volta a perpetuare e rafforzare lo stato di

errore integra la condotta perseguibile ai sensi dell’art. 640 c.p. poiché si tratta di un comportamento attivo che pur subentrando in un momento posteriore al sorgere dell’errore, da un contributo causale positivo al suo rafforzamento in modo tale che la falsa rappresentazione della realtà divenga definitiva dando così luogo ad una diversa, e più forte, situazione di errore.

332

La definizione attuale di “consumatore”, destinatario esclusivo della normativa posta a tutela dei suoi diritti ed interessi nell’ambito dei rapporti business to consumers, dettata dall’art. 18, comma 1, lett. a), cod. cons. (in perfetta simbiosi con l’art. 2, comma 1, lett. a) della direttiva 2005/29/Ce), differisce dalla precedente definizione contenuta nel codice del consumo in materia di pubblicità poiché è venuto meno ogni riferimento alle persone giuridiche. Ricomprendere anche queste ultime nell’ambito della nozione di consumatore avrebbe determinato un’incompatibilità con la formulazione della direttiva 2005/29/Ce travalicando il livello di tutela massima che la stessa ha inteso garantire solo per il consumatore persona fisica. Sul punto si vedano E. BARGELLI, La

nuova disciplina delle pratiche commerciali tra professionisti e consumatori: ambito di applicazione (art. 18, lett. a)-d) e art. 19, comma 1, c. cons.), in Pratiche commerciali, cit., 97, G.

136 Per quanto concerne la truffa, la vittima dell’inganno deve necessariamente essere una persona fisica in quanto tale o in quanto titolare di un organo pubblico o privato333.

Inoltre, l’art. 640 c.p. afferma che il soggetto agente deve indurre in errore “taluno”, ovvero una persona ben individuata, ed allora se la condotta ingannatoria è indirizzata in incertam personam la truffa ricorre solo laddove abbia indotto in errore almeno una persona determinata334.

Si pensi alle fattispecie dell’esposizione fraudolenta di distributori automatici, giochi truffaldini, comunicazioni pubblicitarie menzognere: si tratta di ipotesi in cui si può parlare di truffa solo se con i suddetti mezzi venga indotta in errore una persona determinata335.

Invece, con riferimento alle pratiche commerciali scorrette, il legislatore ha predisposto una tutela in favore di una ristretta elite di persone fisiche, composta dai soli “consumatori” ovvero da coloro che agiscono per scopi che “non rientrano nel quadro della loro attività commerciale, industriale,

artigianale o professionale”.

Di conseguenza, tutte le persone fisiche qualificabili come “professionista”, le quali ben potrebbero essere i soggetti passivi del reato di truffa, non possono essere vittime di pratiche commerciali ingannevoli ai sensi degli artt. 18 e ss. cod. cons., ma al massimo solo di specifiche, nonché limitate, pratiche commerciali realizzabili nell’ambito dei rapporti

BtoB ai sensi del d.lgs. n. 145/2007.

Ciò premesso, trattando della truffa e delle pratiche commerciali ingannevoli emerge come dal punto di vista causale il danno finale, da

333

In quest’ultimo caso, la giurisprudenza afferma che la persona fisica destinataria della condotta ingannevole deve essere in grado di concorrere a formare la volontà decisionale dell’organo del quale è titolare.

334

Inoltre, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che colui che cade in errore sia un soggetto diverso da quello che subisce il danno derivante da reato.

335

Così G. FIANDACA-E. MUSCO, ult. Op., e V. MANZINI. Contra F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 360. Inoltre, va detto che il soggetto passivo dell’inganno non può essere un soggetto qualsiasi, ma deve trattarsi di una persona che si trovi in una posizione giuridica tale da permettergli l’adozione dell’atto di disposizione patrimoniale. Quindi, oltre che al titolare del diritto, anche colui che ha il mero possesso del bene, o che lo rappresenta può essere la vittima dell’inganno ai sensi dell’art. 640 c.p.. Diversamente, laddove venisse ingannato un soggetto estraneo non potrebbe parlarsi di truffa, ma, a seconda del caso concreto, di furto o di appropriazione indebita, e l’ingannato rivestirebbe, ai sensi dell’art. 48 c.p., il ruolo dell’autore mediato del reato.

137 intendersi come evento negativo ammonito e incriminato da entrambe le normative, assuma connotati differenti.

In primo luogo, infatti, mentre il codice del consumo tutela i consumatori dalla condotta qualificabile come pratica commerciale scorretta, condannandone anche la mera potenzialità ad indurre il destinatario all’assunzione di una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe assunto, qualunque sia la sua forma336, l’art. 640 c.p. prevede una serie di elementi specifichi dal carattere tendenzialmente “effettivo” che devono realizzarsi secondo una precisa scansione.

Tra questi, il primo che viene in rilievo, e che assume le vesti di vero e proprio requisito implicito del reato, è l’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dall’ingannato.

Si tratta del secondo evento della fattispecie frutto dell’induzione in errore (la quale costituisce il primo evento direttamente scaturito dalla condotta del soggetto attivo) il quale, poi, sarà la causa del danno e dell’ingiusto profitto (che insieme compongono il terzo evento).

L’atto dispositivo non compare nella lettera della norma penale337, eppure ne costituisce un elemento strutturale imprescindibile facendo della truffa un delitto “a cooperazione artificiosa della vittima”, che si distingue proprio per questo dai cd. reati di aggressione unilaterale come il furto.

Questa ricostruzione della truffa, articolata attraverso l’evento mediano dell’atto dispositivo, è accettata tanto da chi riconosce che l’atto di disposizione possa avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio (beni mobili, immobili, diritti di qualsiasi natura, assunzione di obbligazioni, esecuzione di prestazioni, anche d’opera, di carattere attivo ed omissivo338) quanto da chi, andando oltre la sua accezione negoziale-civilista, tende a

336

E dunque l’eventuale pregiudizio o la mera idoneità lesiva della pratica dipendono esclusivamente da un’azione o omissione posta in essere dal professionista autonomamente (o mediante la cooperazione di eventuali soggetti terzi quali dipendenti, soci, ecc.).

337

Invece, è espressamente contemplato nell’art. 629 c.p. in materia di estorsione dove si legge “costringendo taluno a fare od omettere qualcosa”. E proprio il reato di estorsione è una fattispecie che dal punto di vista normativo viene considerata parallela al delitto di truffa.

338

La truffa viene ad essere integrata mediante l’attività di cooperazione della vittima dell’inganno anche qualora essa non azioni un diritto a lei spettante o rinunci ad un’utilità e purché si tratti di un atto dispositivo omissivo “consapevole” e cioè non dovuto a mera ignoranza

138 ricomprendervi ogni comportamento materiale patrimonialmente rilevante per la vittima339.