4. Reati in contratto e reati-contratto Cenni
4.5. La truffa “vessatoria” , le pratiche commerciali ingannevoli incentrate
ingannevoli incentrate sul “timore di un pericolo” e l’art. 23, lett. n), cod. cons., a confronto
.
L’art. 640, comma 2, n. 2), c.p. contempla un’ipotesi di truffa aggravata che si realizza mediante una condotta che genera nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario.
Si tratta della cd. truffa vessatoria, dove gli artifici e i raggiri solo soliti cagionare una più facile induzione in errore sfruttando la superstizione o la peculiare situazione umana in cui versa il soggetto passivo450, la quale è solita sobbalzare agli onori della cronaca nelle vicende che hanno come protagonista chi, sfruttando la notorietà (artatamente creata) di mago o di guaritore, induce, ad esempio, la vittima all’acquisto di amuleti che possano
449
Diversamente, R. CALVO, ult. Op., cit., ritiene che la previsione dell’irrilevanza del dolus bonus di cui all’art. 20, comma 3, cod. cons., non infici la tutela predisposta dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, poiché determinate pratiche, pur contrassegnate da messaggi inverosimili non rilevanti ex art. 20, comma 3, sono comunque vietate mediante il loro inserimento nella black list delle pratiche ritenute sempre ingannevoli. Ed allora tale classificazione, che prescinde da un giudizio in concreto sull’idoneità della pratica ad ingannare, contribuirebbe a garantire una tutela assoluta.
450
La truffa vessatoria è una fattispecie che ha generato a lungo confusione con il reato di estorsione previsto all’art. 629 c.p.. I criteri distintivi tra le due fattispecie delittuose sono stati ravvisati nel concetto di “pericolo immaginario” e nell’autore della realizzazione del “danno”. Il primo, infatti, ha il significato di pericolo inesistente, che viene fatto credere come reale alla persona offesa, e proprio così assume la natura di raggiro. ‹‹L’agente deve rappresentare il pericolo di un evento
dannoso, di norma correlato all’azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale, la cui evenienza prescinde dalla sua volontà›› (Cass. Pen.,
sez. II, 3 marzo 2000). Diversamente, ove si tratti di un pericolo “reale” questo non può rilevare come un artificio o un raggiro e se può essere tramutato in danno per opera del soggetto agente allora l’azione integra una minaccia e ricorrerà il delitto di estorsione. Qui, il minacciante tende ad ottenere l’effetto intimidatorio inducendo il minacciato in errore sulla sua reale intenzione di nuocergli: anche se il male minacciato può essere inconsistente il destinatario lo deve percepire come un pericolo effettivo che può realizzarsi in funzione della volontà del soggetto attivo. Nella truffa, invece, il danno si realizza per opera dell’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla vittima come conseguenza dell’inganno. Dunque, il male immaginario va appunto distinto dalla minaccia ingannatoria: il primo ad oggetto qualcosa di irreale, una trasfigurazione della realtà, la seconda un male reale che potrebbe realizzarsi laddove il soggetto passivo non ottemperi ad una determinata richiesta.
180 preservarla dal pericolo immaginario di danni gravi alla sua stessa persona o a cose.
La truffa aggravata si presta ad un immediato parallelismo con un’ipotesi di pratica commerciale ingannevole indicata alla lett. n) della
black list dettata dall’art. 23 cod. cons., ai sensi del quale è considerata in
ogni caso ingannevole la pratica commerciale consistente nella formulazione di affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto.
La fattispecie si pone come un sottoinsieme specifico della truffa vessatoria, in quanto qui ricorre un caso di prospettazione di un male (spesso immaginario) che attiene alla sfera della salute e della sicurezza della persona e in cui la norma mira a tutelare il consumatore dall’indebito approfittamento del professionista che intenda speculare sulla percezione del pericolo per la sicurezza personale da parte dell’utente451.
Tale pratica mediante la prospettazione di un pericolo immaginario o meno grave di quello che in concreto potrebbe realizzarsi è considerata idonea a falsare il comportamento del consumatore medio inducendolo a scegliere un dato bene o servizio sulla base di “uno stimolo improprio e
irrazionale”452.
Invece, nella truffa realizzata generando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario la vittima viene indotta ad assumere l’atto di disposizione patrimoniale non perché persuasa dal conseguimento di un vantaggio, bensì per evitare gli effetti negativi di un pericolo inesistente paventato dall’autore del delitto.
Questa fattispecie si sfiora con le pratiche commerciali ingannevoli poste in essere da sedicenti maghi o guaritori, nonché con la fattispecie più specifica della citata lett. n) dell’art. 23, dove la vittima temendo un pericolo attinente la salute o la sicurezza della sua persona o dei suo
451
Si pensi alle campagne pubblicitarie che prive di fondamento empirico illustrano scenari di elevato pericolo per la sicurezza dei bambini, o in generale dei membri di una famiglia, connesso all’utilizzo di un determinato prodotto.
452
181 familiari finisce con il credere che possa essere debellato acquistando un determinato prodotto o pagando una prestazione pseudo curativa.
E, mentre in quest’ultimo caso la pratica è ritenuta sempre ingannevole senza il previo accertamento della sua idoneità in astratto ad incidere sulla libertà di scelta del consumatore453, tanto nel caso della truffa aggravata quanto in quello già esaminato nel precedente paragrafo in materia di condotte ingannevoli che integrano il cd. dolus bonus, l’interprete è chiamato ad un’indagine ex post dell’induzione in errore (e con riferimento alla truffa aggravata anche del danno verificatosi in concreto) condotta tenendo conto della situazione personale, mentale e della sensibilità dei destinatari di condotte rilevanti su piani di responsabilità differenti e concomitanti.
Ed infatti la Corte di Cassazione tende a confermare il principio in base al quale “è configurabile il reato di truffa nel caso in cui l’imputato,
esaltando i suoi poteri divinatori, induca in errore una persona particolarmente indifesa ed esposta, per la propria credulità, a pensare di potersi liberare dei propri mali attraverso l’esorcismo e la magia, in quanto la valutazione dell’induzione in errore deve essere effettuata ex post e la grossolanità del raggiro o dell’artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile” 454.
E lo stesso principio è stato affermato, come si è visto nel precedente paragrafo, dall’Autorità Antitrust la quale ha sanzionato alcune pratiche commerciali che pur ricorrendo a messaggi e vanterie grossolani speculavano, abusandone, sulla delicata situazione psico-fisica di consumatori sensibili e maggiormente vulnerabili455 inducendoli a scelte
453
Si veda il PS2609, provv. n. 20131 del 22 luglio 2009, in Boll. 29/2009 (SO.VE.DO.-SISTEMA
DI SICUREZZA ANTIGAS), dove l’Autorità Antitrust ha sanzionato come ingannevole la pratica
posta in essere da un professionista che aveva formulato affermazioni di fatto inesatte in merito ad eventuali rischi per la salute del consumatore, in caso di mancato acquisto del prodotto.
454
Così Cass. Pen., sez. II, 28 maggio 2009, n. 33582 (e si veda anche Cass. Pen., sez. VI, 18 giugno 2003, n. 26106).
455 Si veda il già citato PS 2681 Sensitiva Adelia Felice e PS 2860, provv. n. 19912, del 29 maggio
2009, in Boll. 21/2009 (Stufetta miracolosa), dove è stata sanzionata una società che promuoveva l’acquisto di una macchinetta, simile ad una stufetta, affermando che il suo utilizzo favorisse la cura di “cellule tumorali emanando luce, permettendo a sua volta di rilasciare bioinformazioni per le
182 che altrimenti non avrebbero adottato e limitandone così la libertà di autodeterminazione456.