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L’atto pubblico e la proposizione della querela di falso

generali 3.2 Altre questioni legate all’impiego di consulenti tecnici in arbitrato 3.3 La consulenza in materia giuridica 4 Il giuramento 4.1 Compatibilità tra giuramento ed

5. La prova documentale

5.2 L’atto pubblico e la proposizione della querela di falso

La dottrina ha da sempre nutrito molti dubbi sul possibile ingresso in arbitrato del giudizio di querela di falso. Si è a volte ritenuto che sia impossibile per gli arbitri decidere siffatta questione incidentalmente, per una incompatibilità strutturale tra arbitrato e giudizio di falso577. Le ragioni che hanno indotto gli studiosi a questa determinazione sono varie e si basano su diversi assunti.

Tra le altre, qualche tesi dottrinale578 sottolinea che, nell’incidente di falso relativo all’atto pubblico nel processo ordinario, viene coinvolto il pubblico ministero579, il cui

572 BERLINGUER, La compromettibilità per arbitri. Studio di diritto italiano e comparato., I, Torino,

1999, Pp. 76 ss.

573 L’art. 218 c.c. parla delle scritture di comparazione. Si tratta di documenti manoscritti dal presunto

autore della scrittura contestata che sono acquisiti in giudizio a fini di campionatura della scrittura e di confronto calligrafico.

574 SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, Milano, 1988, p. 499. 575 Cfr. art. 2699 c.c.

576 L’art. 2700 afferma esplicitamente che “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso”. 577 AULETTA, L’istruzione probatoria in VERDE, cit., pp. 204 s.

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intervento è obbligatorio ai sensi dell’art. 221, ciò, si suole ritenere, per il potenziale interessamento di diritti indisponibili580 e di situazioni penalmente rilevanti. In molti casi, infatti, il giudizio di querela può concludersi con l’accertamento della falsa dichiarazione di un pubblico ufficiale, fatto penalmente sanzionabile581.

In alcune di queste prospettazioni, la necessaria presenza del P.M. indurrebbe ad escludere la compatibilità dell’istituto con l’arbitrato. Uno storico orientamento ritiene infatti che l’intervento necessario del P.M. sia indice delle indisponibilità del diritto e, di conseguenza582, della incompromettibilità della controversia583. Si legge in dottrina: “si può dar per certo che, ove sia previsto come obbligatorio l’intervento del P.M., la

controversia ha ad oggetto un diritto indisponibile”584 . In quest’ottica, se la partecipazione del P.M. al giudizio di falso è necessaria, le relative situazioni giuridiche sarebbero indisponibili e, come tali, non potrebbero essere decise in arbitrato: ci sarebbe un’incompatibilità di fondo con la giustizia privata.

Si consideri inoltre che la querela di falso secondo il codice può essere decisa solo dal Tribunale, che ha competenza funzionale ed inderogabile sul tema585, il quale deve

579 LA CHINA, op. cit., p. 201 definisce la configurabilità della querela di falso in arbitrato

“inconcepibile” per via della necessaria partecipazione del PM.

580 Sulla querela di falso nel processo civile, cfr. TARUFFO, Lezioni sul processo civile in COMOGLIO-

FERRI-TARUFFO, Bologna, 1995, pag. 663 e ss.

581 La conseguenza è solo eventuale. In ogni caso, fornire la prova della falsità del documento e del ruolo

eventuale del pubblico ufficiale può non essere troppo agevole. Sul tema della prova della falsità, adde l’indagine di VANZ, Querela di falso e prova della falsità: un’esatta distinzione tra rigore e

formalismo – Nota a Cassazione civile, 03 febbraio 2001, n. 1537, sez. Lavoro, in Giurisprudenza italiana. 2001, 11, 2030.

582 L’art. 806 c.p.c. esclude espressamente che possano essere decise dagli arbitri le controversie su diritti

indisponibili, come si diceva retro nel primo capitolo.

583 Sulla indisponibilità delle liti in cui sia necessaria la presenza del P.M. vedi PUNZI, Disegno, cit., I,

225; LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., p. 43; SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, Milano, 1988, p. 74; ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 806 c.p.c., in CARPI (a cura di), Arbitrato, Bologna, 2008, pp. 43 ss.; RUBINO SAMMARTANO, Diritto dell’arbitrato, Padova, 2006, p. 264, citati da IRRERA, CATALANO, I limiti soggettivi ed oggettivi della clausola compromissoria statutaria, in ALPA, VIGORITI (a cura di), Arbitrato, Torino, 2013.

584 GIORGETTI, BENIGNI, La disciplina inderogabile del nuovo procedimento arbitrale societario. La

decisione dell’arbitrato in

585 In tal senso la giurisprudenza consolidata, a titolo di esempio si veda Cassazione civile, sezione III,

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peraltro pronunciarsi in composizione sempre collegiale (come esplicitamente richiesto dall’art. 225).

Si deve poi considerare altro profilo relativo agli effetti della sentenza di verità o falsità. La pronuncia del tribunale sulla querela di falso proposta nei confronti di un atto pubblico ha una portata, secondo il suo schema naturale, che esorbita dal singolo giudizio e che si spiega erga omnes: “la querela di falso […] ha il fine di privare un

atto pubblico della sua intrinseca idoneità a “far fede” […] eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”586. Sarebbe quindi impossibile incaricare gli arbitri di una pronuncia di questo tipo, dato che potrebbero essere potenzialmente coinvolti gli interessi di terzi soggetti esterni587 e “gli arbitri, non

essendo pubblici ufficiali, non possono conferire certezza al documento impugnato con sentenza che farebbe stato erga omnes”588. Si potrebbe però obiettare che, come per ogni altro incidente rimesso alla loro decisione, gli arbitri possano pronunciarsi senza efficacia di giudicato e senza produrre effetti esterni589 rispetto alla procedura arbitrale. Una tesi590, in questo ordine di idee, ha sostenuto che basterebbe la domanda di parte per consentire l’ingresso in arbitrato della questione; il collegio giudicherebbe sulla questione ai soli fini dell’arbitrato e senza pretese di giudicato.

586 Cassazione, sezione prima, sentenza 20 giugno 2000, 8362, v. anche CHITO, Querela di falso: la

Cassazione conferma l’assoluta autonomia del procedimento, nota a Cassazione Civile, sez. II, sentenza

28 maggio 2007, n° 12399, in www.altalex.it, 2007.

587 Il che giustifica a maggior ragione la presenza in giudizio del P.M., organo istituzionalmente deputato

a rivestire un ruolo qualora possano entrare in gioco situazioni giuridiche indisponibili o interessi della comunità.

588 BOSSI, La prassi dell’arbitrato rituale, Torino, 2012, p. 261.

589 L’art. 819 c.p.c. prevede che “Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni

rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge”.

590 DI MEGLIO, Gli incidenti di falso nel procedimento arbitrale riformato, in Rivista dell’arbitrato,

2009, fasc. 1, pp. 170 ss. e BARBIERI-BELLA, Il nuovo diritto dell’arbitrato, Padova, 2007, p. 241, ma

contra ZULBERTI, Querela di falso e arbitrato rituale, in Rivista di diritto processuale, 2014, p. 1025 in

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Altri autori hanno invece sostenuto che la decisione della querela di falso in arbitrato sarebbe della affetta da inesistenza giuridica591.

Si aggiunga che dalla normativa emerge con chiarezza l’insuscettibilità della querela di falso di essere risolta attraverso la via della transazione, se non a certe limitate condizioni592 . Questa costatazione ha avvalorato secondo alcuni l’idea che sia impossibile risolvere siffatta querela in sede di processo arbitrale593.

Si consideri poi un ultimo profilo in cui i documenti e la loro falsità rilevano in modo determinante: il lodo arbitrale, oltre alla impugnazione per così dire “naturale” consistente nell’azione di nullità nel solco dell’art. 829, può essere anche sottoposto a revocazione. La falsità di un documento usato come prova, se accertata successivamente alla definitiva pronuncia del collegio in separato giudizio, può costituire motivo di revocazione e sarebbe quindi una importante via per annullare un lodo ingiusto594.

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