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Le diverse forme di giuramento

generali 3.2 Altre questioni legate all’impiego di consulenti tecnici in arbitrato 3.3 La consulenza in materia giuridica 4 Il giuramento 4.1 Compatibilità tra giuramento ed

3. La consulenza tecnica

4.2 Le diverse forme di giuramento

Diversa storia ha invece il giuramento suppletorio, nel processo ordinario deferibile d’ufficio da parte del magistrato. Questo mezzo di prova porta alla risoluzione della controversia nel caso in cui, dopo aver assunto tutte le prove ed averle valutate, residuino ancora dubbi su talune domande od eccezioni, nel caso in cui una determinata circostanza sia stata in parte provata, ma non in modo sufficientemente convincente. Trattasi di mezzo di prova opzionale536 anche, perché, come regola generale, per risolvere eventuali situazioni di dubbio in ordine alla prova di una determinata domanda od eccezione si ricorre al meccanismo dell’onus probandi.

Una giurisprudenza risalente sembrerebbe ammettere questo mezzo di prova anche in arbitrato a537, sulla scorta di un orientamento manifestatosi in tal senso in alcuni lodi538.

533 Corte d’Appello di Roma, sez. I civile, sentenza 6 novembre 1995, n. 3198 in Rivista dell’arbitrato,

fasc. 2, 1996.

534 SOCCI, L'arbitrato e la conciliazione nel lavoro pubblico e privato, Milano, 2011, p. 70.

535 Ad una simile conclusione parte della dottrina, in verità, perveniva già prima della riforma. Cfr. ad

esempio MIRABELLI-GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, Napoli, 1997, p. 62. Sulla valenza probatoria degli atti prodotti nei procedimenti arbitrali, vedi più diffusamente ROMANO, L’efficacia probatoria

degli atti dei procedimenti arbitrali, in Rivista dell’arbitrato, 2011, pp. 49 ss.

536 La sua attivazione è infatti rimessa esclusivamente ad una valutazione del giudice e consegue ad una

circostanza di dubbio e di incertezza.

537 Corte d’Appello di Roma, sentenza 6 novembre 1995, in Rivista dell’arbitrato, 1996, pp. 371 e ss. con

nota di FUSILLO, Norme processuali applicabili al processo arbitrale. La sentenza in realtà si pone in una diversa ottica: non semplicemente riconosce cittadinanza allo strumento del giuramento suppletorio

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Anche in tal caso la dottrina ha mostrato orientamenti contrastanti: se alcuno ha condiviso le conclusioni della giurisprudenza citata539 , altri hanno ritenuto la inammissibilità di qualsiasi forma di giuramento540. In particolare, ritengono alcuni che l’arbitro appalterebbe in tal modo la decisione al soggetto chiamato al giuramento541, spogliandosi della funzione che è chiamato ad assolvere. Il che, in modo simile a quanto detto per il giuramento decisorio, nuocerebbe al comune intendimento dei litiganti manifestato nella convenzione d’arbitrato.

Le due diverse tipologie di giuramento hanno una struttura diversa e le considerazioni sulla loro ammissibilità in arbitrato potrebbero essere divergenti: non è mancato chi, escludendo il giuramento decisorio, ha invece mostrato atteggiamento dubitativo nei confronti del giuramento suppletorio542.

Potrebbe ritenersi che la prima forma sia più invasiva della volontà compromissoria, mentre il giuramento suppletorio presenta, rispetto a questo modello, due differenze importanti. È deferibile d’ufficio e riguarda solo il caso in cui su determinate questioni la prova sia insufficiente. Inoltre, come si è notato, esso ha “natura integrativa” e non sempre è “preclusivo della successiva ricerca di dati contrastanti”543; per questo motivo potrebbe lasciare comunque un certo spazio di manovra nell’acquisizione di ulteriori prove a confutazione. Il suo utilizzo è di mero supporto al compendio probatorio e questa sua funzione ancillare lo renderebbe più serenamente ammissibile nel contesto dell’arbitrato.

in sé e per sé, quanto piuttosto predica una possibile trasmigrabilità delle norme del processo ordinario in arbitrato. In quest’ottica, la disciplina del giuramento suppletorio è trascinata in arbitrato tra le altre, non peculiarmente.

538 Per citarne uno, Collegio Arbitrale Roma 8 aprile 1991 riportato in Rivista dell’arbitrato, 1992, p. 757

e ss. Il lodo sembra propendere per l’ammissibilità del giuramento in arbitrato, senza subordinarla ad una diretta applicabilità norme processuali del codice civile nel suo complesso.

539 RUBINO SAMMARTANO, op. cit., p. 860.

540 LA CHINA, L’arbitrato: il sistema e l’esperienza., cit., p. 194.

541 In questo ordine di idee, ma con qualche differenza VERDE, La posizione dell’arbitro dopo l’ultima

riforma in rivista dell’arbitrato, 1997, passim.

542 REDENTI, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957, p. 469. 543 AULETTA in VERDE, op. cit., p. 200.

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Non è mancato chi ha definito tendenzialmente prevalente l’orientamento favorevole all’ammissibilità indiscriminata del giuramento in ogni sua forma 544 . Questa conclusione è solitamente raggiunta sulla base di una considerazione relativa all’assimilabilità tra arbitrato e processo ordinario, rilevata anche da alcuni precedenti arbitrali545.

Il problema potrebbe essere risolto anche da altra prospettiva: ritenendo che siano le parti a poter decidere se ammettere il giuramento, con apposito accordo nella convenzione arbitrale o nell’ambito del proprio potere di determinare forme e modi della procedura546.

Da ultimo, altra teoria prospettabile547 è quella per cui il giuramento potrebbe ammettersi anche in arbitrato, ma quale prova liberamente valutabile548. In questo caso, il giuramento avrebbe lo stesso valore non vincolante di qualsiasi altra dichiarazione resa in giudizio in forme non sacramentali e le principali cautele apprestate dal legislatore in considerazione della particolare efficacia probatoria nel giudizio ordinario non avrebbero quindi alcuna ragion d’essere in arbitrato.

544 AULETTA in VERDE, op. cit., p. 201 afferma, con abbondanza di riferimenti: “sta di fatto che

studiosi e pratici tendenzialmente riconoscono cittadinanza nell’arbitrato al giuramento decisorio, suppletorio ed estimatorio”.

545 Collegio arbitrale Roma, 7 ottobre 1995, in Giustizia civile, 1996, I, 1182.

546 PUNZI, Disegno sistematico, cit., passim, citato anche da FABBI, La prova nell’arbitrato

internazionale, loc. ult. cit.

547 Ne parla BOVE, op. cit., p. 992.

548 Tra i sostenitori di questa teoria sembrerebbe esserci BOVE, op. cit., p. 970, secondo il quale in

arbitrato sarebbe anche superfluo parlare di argomenti di prova. Sul processo ordinario vedi invece TARUFFO, La valutazione della prova. Prova libera e prova legale. Prove e argomenti di prova, relazione tenuta al Consiglio Superiore della Magistratura poi pubblicata nei Quaderni del CSM all’indirizzo http://www.csm.it/quaderni/quad_108/quad_108_25.pdf.

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