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Il gioco d’azzardo nell’era di Internet: il tentativo di eludere le barriere previste dall’ordinamento statale attraverso l’utilizzo de

siti scommesse

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Fino ad ora nel parlare di raccolta di scommesse on line, abbiamo fatto riferimento all’attività dei Centri Trasmissione Dati che operavano in connessione con bookmakers stranieri, attraverso internet o altri canali. Si trattava, in ogni caso, di una mera attività di intermediazione da parte di un gestore ma, sempre più negli ultimi anni, i giochi d’azzardo hanno sviluppato il nuovo mercato in Internet contribuendo ad aumentare le forme di dipendenza.

In tempi recentissimi, l’offerta di scommesse ha cominciato ad essere sempre più legata ad una diretta accessibilità da parte degli scommettitori ai siti Internet del settore; oggi un qualunque consumatore è messo nella condizione di poter sfruttare da casa la propria rete per poter realizzare le stesse operazioni che fino ad ora richiedevano di recarsi presso una ricevitoria o un Centro Trasmissione Dati.

Numerosissime società, stando al passo coi tempi, hanno cominciato ad offrire sempre più servizi attraverso siti Internet, dando vita a nuove forme di gioco interattivo . 39

Tuttavia, l’evoluzione tecnologica ha portato con sé numerosissimi connotati di rischio dal momento che ha consentito l’ingresso nel

Questo richiede necessariamente la creazione di un portafoglio virtuale dal quale 39

il giocatore può attingere. Esso si alimenta con i depositi effettuati dallo scommettitore e le vincite riportate e dal quale vengono prelevate le somme puntate

mercato interno ad operatori naturalmente sprovvisti dei requisiti amministrativi richiesti dall’ordinamento nazionale . 40

E’ infatti accaduto che operatori privi di concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza dell’Autorità italiana offrissero delle tipologie di giochi con contenuti e modalità non ammessi dall’ordinamento italiano.

In questo modo Internet poteva divenire uno strumento per eludere le barriere fissate dal nostro ordinamento per contenere il numero degli operatori attivi nel settore: data l’impossibilità di stabilirsi o di prestare servizi, una società abilitata nello Stato di origine avrebbe potuto cercare di proiettare la propria offerta verso scommettitori italiani attraverso la rete Internet.

Numerosissime sarebbero potute essere le conseguenze in caso di offerta resa abusivamente ed è opportuno soffermarsi sulla reazione dell’autorità italiana dinanzi a questa minaccia.

Per far fronte al fenomeno, è intervenuta l’AAMS con il decreto del 7 Febbraio 2006 di “rimozione dei casi di offerta di gioco attraverso la

Ricordiamo che per lo svolgimento in Italia di un’attività di esercizio e di raccolta 40

di scommesse per via telematica, è necessaria una concessione alla quale deve aggiungersi la licenza di polizia e l’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Laddove un intermediario, in qualità di “Centro Trasmissione Dati” sia sprovvisto dei menzionati requisiti, sarà disposto il sequestro del locale e delle apparecchiature da parte del giudice penale e la cessazione dell’attività alla quale provvede l’autorità amministrativa.

rete telematica, in assenza di autorizzazione” , con cui imponeva ai 41 fornitori di servizi di rete di inibire ai propri utenti sul territorio italiano l’accesso ai siti degli operatori non autorizzati riportati in un’apposito elenco predisposto dall’AAMS. I fornitori dei servizi di connettività in rete avevano, dunque, il compito di oscurare i siti 42 relativi a soggetti non autorizzati secondo quanto previsto dalla legge 43 italiana ed erano altresì responsabili ex articolo 3 del menzionato

Pubblicato sulla GU 13 Febbraio 2006 in attuazione della normativa contenuta 41

nella legge del 23 Dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 “Il presente decreto stabilisce disposizioni

finalizzate alla rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS.”.

In caso di oscuramento, gli utenti venivano rimandati ad una pagina che 42

dichiarava non accessibile il sito a causa della violazione della normativa in materia.

L’articolo 2 del presente decreto specifica i soggetti non autorizzati alla raccolta: 43

“Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali, privi di concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, effettuanosul territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione.”.

Stando al dettato del secondo e del terzo comma “AAMS provvede a comunicare ai

fornitori di servizi di rete l’elenco degli operatori non autorizzati,di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni.

Il predetto elenco è reso disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.aams.it.”

decreto secondo cui “Il fornitore di connettività che trasmette, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un operatore non autorizzato alla raccolta di giochi, o che fornisce accesso alla rete di comunicazione al medesimo operatore, è responsabile delle informazioni trasmesse nell’ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2. (primo comma).

Il fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni fornite da un operatore non autorizzato, ovvero che archivia elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette informazioni, o ne cura la trasmissione ad altri destinatari, è responsabile di tali informazioni nell’ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2. (secondo comma).

Il fornitore di contenuti che archivia elettronicamente informazioni fornite da un operatore non autorizzato è responsabile delle informazioni archiviate nell’ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2. (terzo comma)”.

In capo ai fornitori non sussiste un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o archivia elettronicamente, bensì quello di informare tempestivamente l’AAMS qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni riguardanti attività di gioco rese abusivamente da chi non autorizzato, nonché fornire tempestivamente le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione dell’operatore non autorizzato per prevenire tali attività , pena il 44 sorgere di una responsabilità civile a suo carico . 45

Si legga l’articolo 4, comma secondo, del D.M. in esame. 44

Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma terzo. 45

I fenomeni descritti sopra ed i provvedimenti nazionali che vengono adottati di conseguenza nel nostro ordinamento, sono strettamente legati alla questione della compatibilità della normativa domestica in materia di giochi con i principi del Trattato relativi alla libera circolazione e alla libera prestazione di servizi.

In questo caso, infatti, le problematiche riguardano la libera prestazione dei servizi piuttosto che la libertà di stabilimento

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CAPITOLO 3

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