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L’esigenza di favorire le libertà di circolazione per la realizzazione di un mercato comune

IL GIOCO D’AZZARDO ED IL MERCATO COMUNE

3.5. L’esigenza di favorire le libertà di circolazione per la realizzazione di un mercato comune

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Nel processo di integrazione europea, la realizzazione di un mercato comune delle merci e dei fattori della produzione, quali lavoro, servizi e capitali, ha avuto da sempre un ruolo centrale.

Secondo quanto si ricava dalla versione originaria del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la realizzazione del mercato

Vedova E. e Benelli C., Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto 76

amministrativo nazionale, Giuffrè, Milano, 2008. (cit.).

Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 22 ottobre 2014 nelle cause 77

comune , era prefigurata come lo strumento atto a promuovere lo 78 sviluppo armonioso delle attività economiche della Comunità . 79 Numerose sono le libertà garantite all’interno dell’Unione europea a tal fine. Alla realizzazione ed al consolidamento del mercato comune sono infatti preordinate non solo la libertà di circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento, ma anche il regime di libera concorrenza e le politiche orizzontali tra cui, ad esempio, quella dei trasporti e quella dell’ambiente.

Tali libertà erano state oggetto di disciplina già al tempo del trattato istitutivo della Comunità economica europea ed hanno subìto notevoli evoluzioni nel corso della vita dell’Unione fino ad ottenere una piena disciplina nel titolo II della terza parte del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che viene interamente dedicata alle “Politiche dell’Unione ed azioni interne”.

Per una definizione di mercato comune si fa riferimento ad una sentenza della 78

Corte di Giustizia secondo cui “tale mercato mira ad eliminare ogni intralcio per

gli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un mercato interno”. (Schul, causa 15/81, sentenza 5

maggio 1982).

Un’analoga definizione si trova all’articolo 26, II comma TFUE il quale definisce il mercato interno come “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la

libera circolazione delle merci, delle persone, del servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato”.

Dunque le espressioni mercato comune e mercato interno risultano pressoché equivalenti.

E’ quanto si ricava dall’articolo 2 della versione originaria del Trattato, come 79

In questa parte sono regolate le c.d. <<quattro libertà>>, cioè gli elementi essenziali di un mercato comune concepito secondo il modello dell’economia liberista e del pensiero liberale . 80

L’importanza senza dubbio primaria è attribuita, in ogni caso, alle libertà di circolazione.

La Corte di Giustizia ha più volte ribadito che “gli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali sono norme fondamentali, ed è vietato qualsiasi ostacolo anche di minore importanza a detta libertà” . 81

Per la materia in esame, possiamo soffermarci, da vicino, su quella che è l’enorme importanza attribuita alla libera circolazione delle persone e, nello specifico, alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per il completamento del mercato interno.

Come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le libertà in questione garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti all’interno dell’Unione.

Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti o le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 54 del TFUE che operano legalmente in uno Stato membro possono:

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Libera circolazione delle merci e delle persone (lavoratori subordinati ed 80

operatori indipendenti), libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali, assoluta uguaglianza di trattamento, riduzione dell’intervento dello Stato nell’economia.

a) esercitare un'attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (libertà di stabilimento: articolo 49 del TFUE);

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b) offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro paese d'origine (libera prestazione dei servizi: articolo 56 del TFUE).

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In questo campo, la libera circolazione delle persone implica che coloro i quali desiderano prestare un servizio o stabilirsi in un qualsiasi Stato membro per esercitarvi la propria attività possono farlo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in questione.

Ciò presuppone non soltanto l'abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità ma anche, al fine di poter veramente usufruire di tali libertà, l'adozione di misure volte a facilitarne l'esercizio, compresa l'armonizzazione delle norme nazionali di accesso o il loro riconoscimento reciproco.

Il percorso di attuazione di queste libertà non fu tempestivo.

Per attuare il diritto di stabilimento gli Stati membri si impegnarono a sopprimere, durante il periodo transitorio (1958-1969), le restrizioni esistenti e, inoltre, a non introdurre nuove restrizioni rispetto alla situazione esistente alla data di entrata in vigore del Trattato di Roma. A sua volta, il Consiglio dell’UE si impegnò a stabilire, entro la fine della prima tappa del citato periodo transitorio (1961), un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, da realizzarsi poi attraverso l’emanazione di specifiche direttive tese al coordinamento delle normative degli Stati membri.

Tuttavia, alla fine di questo periodo, la Comunità era ancora ben lontana dall’aver eliminato le restrizioni. Non erano state soppresse neppure le discriminazioni fondate sulla nazionalità, nonostante il disposto tassativo di tale divieto . 82

Articolo 12 TCE: “Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza 82

pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Furono, a questo punto, importanti due note sentenze della Corte di 83 Giustizia con cui venne proclamata la diretta applicabilità delle disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi.

Si vedano a tal proposito le sentenze Reyners (21 giugno 1974, causa 2/74) e Van

83

Binsbergen (3 dicembre 1974 causa 33/74). Nella prima, in cui si verteva sul diritto di stabilimento, venne considerata restrizione vietata il requisito della nazionalità; nella seconda, relativa ai servizi, la residenza.

Nel primo caso, si trattava di un cittadino olandese, il signor Reyners, il quale, pur avendo conseguito in Belgio il titolo di «docteur en droit» e pur essendo residente in Belgio, non poteva ottenere l’iscrizione all’albo degli avvocati belgi perché la legge belga (come del resto, a quell’epoca, anche quella italiana) ammetteva l’iscrizione all’albo per i soli avvocati nazionali ad esclusione degli stranieri (salvo casi eccezionali non ricorrenti nella fattispecie). In questa causa, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che, a partire dal 1 gennaio 1970, il cittadino di uno Stato membro può svolgere nel territorio di un altro Stato membro (ospitante) un’attività professionale (nella specie: quella dell’avvocato) anche in forma stabile, in base al diritto di stabilimento (con la relativa iscrizione nell’albo degli avvocati) indipendentemente dal possesso del requisito della nazionalità del Paese ospitante. Questa sentenza ha avuto un’importanza notevole nell’indirizzare l’attività nella Comunità in materia di libera prestazione di servizi e di stabilimento.

Nel caso Van Binsbergen il mandatario ad litem della parte attrice (che si chiamava Kortman; van Binsbergen era il cliente) aveva trasferito la propria residenza dall’Olanda in Belgio. Poteva egli continuare ad assicurare il servizio che rendeva, considerato che secondo la legge olandese solo i professionisti residenti sono autorizzati ad esercitare la professione? Nel caso concreto, secondo la Corte, il requisito della residenza era una restrizione incompatibile con il Trattato quando il buon funzionamento della giustizia avrebbe potuto essere soddisfatto grazie ad altre regole. (Cit.).

Fu così riconosciuto ad ogni cittadino comunitario un diritto individuale di stabilirsi e di esercitare la propria attività professionale in qualsiasi Paese della Comunità.

Secondo tale giurisprudenza, in materia di diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi il divieto di discriminazione si applica anche nel caso in cui non siano state ancora adottate direttive sulle modalità di accesso alle attività non subordinate e sull’esercizio di tali attività in uno Stato membro. Superando la prescrizione del vecchio testo delle norme del Trattato che facevano riferimento ad un’attività normativa da svolgersi da parte della Comunità, la Corte riconosce il diritto di libero stabilimento e il diritto di libera circolazione dei servizi come diritti conferiti direttamente dal Trattato.

Le disposizioni relative allo stabilimento ed ai servizi sono molto simili e, naturalmente, presentano affinità anche con quelle relative 84 alla libera circolazione dei lavoratori . 85

Tuttavia, al di là delle affinità, è interessante andare a vedere quali sono le peculiarità di queste due libertà che presentano immediatamente una differenza essenziale.

Da non dimenticare che la disciplina dei servizi si fonda su di un rinvio alle

84

norme previste per lo stabilimento.

E’ quanto si ricava ai sensi dell’articolo 62 TFUE: “Le disposizioni degli articoli da

La prestazione dei servizi, infatti, rispetto allo stabilimento, si riferisce ad un’attività temporanea che non implica la residenza . 86

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