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IL GIOCO D’AZZARDO ED IL MERCATO COMUNE

3.7. La libera circolazione dei serviz

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La libertà di prestare servizi si applica a tutti i servizi che vengono generalmente forniti contro remunerazione, nella misura in cui essi non sono regolamentati dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. La persona che presta un «servizio» può, a tal fine, esercitare temporaneamente la propria attività nello Stato membro in cui il servizio viene prestato, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

La disciplina sui servizi, completa il quadro relativo alla libera circolazione dei lavoratori autonomi all’interno dell’Unione, secondo quanto previsto dagli articoli 56-62 del TFUE.

L’articolo 56 TFUE in particolare prevede il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato diverso da quello destinatario della prestazione.

Il fine di questa disposizione è dunque quello di consentire a chi intenda prestare un servizio, di esercitare, a titolo temporaneo, la sua

Si tratta in sostanza delle ipotesi in cui una normativa, sebbene indistintamente 92

applicabile, preclude di fatto al cittadino di un altro Paese membro di godere della libertà di stabilimento, in quanto ne condiziona l’esercizio al possesso di certi requisiti che sono propri del cittadino e non di altri. E’ ciò che si verifica, in primis, attraverso il criterio della residenza che finisce per escludere i cittadini di altri Stati membri dall’accesso a determinate attività.

attività nello Stato in cui la prestazione è fornita, alle medesime condizioni imposte dallo Stato ai propri cittadini.

Per servizio si intende un’attività non subordinata fornita, normalmente dietro remunerazione , da un prestatore stabilito in uno 93 Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere eseguita . 94

La nozione di servizio è definita in modo residuale. Si nota infatti la formulazione al negativo nell’articolo 57 TFUE il quale si riferisce alle prestazioni che non siano regolate dalle disposizioni sulla circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

Beneficiari della disciplina sui servizi sono i cittadini europei che siano già stabiliti nell’Unione.

Il secondo comma dell’articolo 56 prevede l’estensione della disciplina anche nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, ma questo sembra non essere ancora stato attuato nella pratica.

Per quanto riguarda il campo di applicazione materiale della disciplina, essa si applica a tutte le attività configurabili come attività economiche

Secondo la Corte di Giustizia per retribuzione si deve intendere il corrispettivo 93

della prestazione, generalmente convenuto tra il prestatore di servizio ed il suo destinatario. Non è tuttavia necessario che il corrispettivo sia pagato direttamente da coloro che usufruiscono del servizio.

Ai sensi dell’artico 57 TFUE , i servizi comprendono in particolare: 94

a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni.

purché non si esauriscano all’interno di un solo Stato membro e purché si tratti di prestazioni normalmente fornite dietro retribuzione . 95

Non sempre risultano chiari i confini con le altre libertà per cui si sente la necessità di fare qualche precisazione onde evitare, in primis, una contaminazione tra le discipline dello stabilimento e della libera prestazione di servizi.

Le normative previste a questo proposito costituiscono, da sempre, un difficile bilanciamento tra la volontà di realizzare un mercato comune e la contemporanea e necessaria tutela dei beneficiari delle prestazioni. Il bilanciamento in questione riceve diversa soluzione a seconda che l’attività soggetta a disciplina debba qualificarsi come prestazione di servizio o sia al contrario inquadrabile nella più ampia libertà di stabilimento.

Diversamente dallo stabilimento, la prestazione di servizi comporta l’esercizio solo temporaneo ed occasionale di un’attività non salariata in un altro Stato membro.

La posizione dei cittadini che si avvalgono della libera prestazione dei servizi non è in alcun modo paragonabile a quella dei cittadini stabiliti, poiché nel complesso gli obblighi imposti a questi ultimi sono ben più rigidi di quelli che gravano sui primi.

Il Trattato specifica poi quali sono i campi che restano esclusi dalla disciplina

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sulla libera prestazione dei servizi.

L’articolo 58 TFUE esclude la materia dei trasporti, nonché i servizi bancari ed assicurativi vincolati a movimenti di capitale.

Sono poi escluse anche le attività che nello Stato ospite partecipano all’esercizio dei pubblici poteri.

A differenza del prestatore di servizio, infatti, che conserva il proprio legame naturale con lo Stato d’origine , il soggetto stabilito viene, 96 invece, ad integrarsi nell’ordinamento dello Stato ospitante e pertanto è sottoposto in modo più intenso alle sue norme.

Rispetto al diritto di stabilimento, le disposizioni sui servizi sono subordinate, o per meglio dire, residuali.

Tutto questo spiega il carattere sintetico della disciplina sui servizi. Il Trattato si limita, infatti, a definirne i principi essenziali, affidando alle istituzioni europee il compito di emanare i provvedimenti necessari ad attuare o facilitare la realizzazione di tale libertà.

Un elemento comune ad entrambe le prestazioni in questione, può tuttavia essere ravvisato nella clausola di trattamento nazionale.

Essa, come indicato in generale nel paragrafo relativo alle libertà di circolazione, è prevista al fine di vincolare gli Stati membri all’equiparazione tra gli stranieri che operano nel proprio territorio ed i loro stessi cittadini ed è essa stessa interpretata in modo tale da non ledere il principio di non discriminazione . 97

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Viene infatti attuato in questo caso il principio dell’ Home State control. 96

L’eliminazione delle discriminazioni fondate sulla cittadinanza comprende sia le 97

discriminazioni dirette, quali possono essere la richiesta di particolari autorizzazioni amministrative o il versamento di una cauzione; sia quelle indirette determinate dalle condizioni ugualmente poste al cittadino e allo straniero che, nel concreto modo di operare, limitano esclusivamente o maggiormente i diritti dello straniero.

3.8. Il gioco d’azzardo nell’era di Internet: il Libro verde sul gioco