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La disciplina prevista all’interno del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea La qualificazione dell’attività

IL GIOCO D’AZZARDO ED IL MERCATO COMUNE

3.4. La disciplina prevista all’interno del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea La qualificazione dell’attività

di gioco

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Alla luce delle caratteristiche strutturali del gioco d’azzardo e delle scommesse, potrebbero astrattamente entrare in gioco tutte le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

Qualora un provvedimento nazionale si riferisca contemporaneamente alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione delle merci, è necessario accertare in quale misura il provvedimento pregiudichi l’esercizio di tali libertà fondamentali e quale tra queste possa essere considerata prevalente sull’altra, collegata all’altra o del tutto secondaria rispetto all’altra.

In realtà per lo più si nota, nelle pronunce della Corte di Giustizia relative all’organizzazione ed all’esercizio di giochi e scommesse, la qualificazione di attività di <<servizi>>, definiti dal diritto comunitario come “prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione”.

Al contrario, emerge una pluralità di vedute in ordine all’applicabilità o meno della disciplina relativa alla libera circolazione delle merci. Non è facile, infatti, capire se attività di questo tipo possano essere ricomprese in questo ambito ed in molte occasioni ci si è posti il quesito.

Prendendo in considerazione la posizione della Corte di Giustizia emersa in occasione della sentenza Schindler , nonostante per merce 67 68 debba intendersi “qualsiasi prodotto pecuniariamente valutabile e come tale atto a costituire oggetto di negozi commerciali”; si esclude la qualificazione di merci per la vendita di biglietti di una lotteria e la diffusione del relativo materiale pubblicitario . 69

Corte di Giustizia, 24 marzo 1994, c-275-92, Schindler. 67

Sul concetto di << merce >> nel diritto comunitario, possiamo fare riferimento a 68

Ballarino T. Manuale Breve di diritto dell’Unione Europea, Padova, 2004, pag. 242 e ss.

Secondo la Corte di Giustizia, al punto 22 della sentenza Schindler, “l’attività di 69

fabbricazione e diffusione di documenti pubblicitari e di moduli di ordinazione, ovvero di biglietti, per conto di un’organizzazione di lotterie, costituiscono modalità concrete di organizzazione o funzionamento dell’attività di gioco e non possono essere considerate, alla luce del Trattato UE , indipendentemente dall’attività di lotteria alla quale sono collegate. L’importazione e la diffusione di oggetti non sono fini a sé stesse, ma esclusivamente destinate a consentire la partecipazione alla lotteria degli abitanti degli Stati membri in cui detti oggetti

La Corte di Giustizia intende in questo modo escludere l’attività di organizzazione ed esercizio delle lotterie dalla disciplina prevista in materia di circolazione delle merci, nonché da quella prevista in tema di libera circolazione dei capitali, “che riguarda unicamente i movimenti dei capitali ma non il complesso dei trasferimenti valutari necessari alle attività economiche”.

Si arriva, così a riconoscerle una qualificazione esclusiva in termini di <<servizi>>. A conferma di questo, possiamo sottolineare come l’importazione e l’esportazione di una merce, in quanto strettamente finalizzate alla prestazione di un servizio, finiscono per rimanere assorbite nel servizio stesso e, dunque, sottratte alle disposizioni sulla libera circolazione delle merci . 70

Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Giustizia in epoca successiva, in occasione della sentenza Zenatti con la quale 71 viene definita alla stregua di <<servizi>> l’attività posta in essere da un intermediario per far partecipare i cittadini di uno Stato membro a scommesse che siano organizzate in altro Stato membro.

Posizione che non si discosta neanche dalla giurisprudenza emersa in occasione del caso Gambelli, secondo cui l’articolo 49 del TCE (oggi corrispondente all’art. 56 del TFUE) deve essere interpretato nel senso che esso concerne i servizi che un prestatore con sede in uno Stato

Corte di Giustizia, 23 Ottobre 1997, C-158/94, Commissione/ Repubblica 70

italiana, punti 15-20.

Corte di Giustizia, 21 Ottobre 1999, causa C-67/98, punti 22-24 secondo cui: “… 71

in una fattispecie come quella oggetto della causa potrebbero trovare applicazione le disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento. Su quest’ultimo punto, tuttavia, poiché la questione proposta dal giudice a quo è limitata alle sole disposizioni relative alla libera prestazione di servizi, non vi è motivo di valutare l’eventuale applicabilità di altre disposizioni del Trattato”.

membro offre telefonicamente o telematicamente, senza spostarsi, a potenziali destinatari che si trovino in altri Stati membri. Per cui, “… ogni restrizione a tali attività costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi da parte di un prestatore” . 72

Tuttavia, non sono mancate occasioni in cui la Corte di Giustizia abbia ritenuto applicabile la normativa relativa alla libera circolazione delle merci agli apparecchi automatici per giochi d’azzardo che costituiscono “beni suscettibili di importazione ed esportazione” in quanto “è vero che tali apparecchi sono destinati ad essere messi a disposizione del pubblico per essere utilizzati a pagamento” ma “la circostanza che una merce importata sia destinata alla prestazione di un servizio non vale di per sé a sottrarla alle norme in materia di libera circolazione” . 73

Non sono da trascurare neanche orientamenti giurisprudenziali in cui è emersa una qualificazione in termini di libertà di stabilimento.

Qualora una società, con sede in uno Stato membro, effettui attività di prenotazione o raccolta di scommesse con l’intermediazione di un’organizzazione di agenzie o CTD siti in un altro Stato membro, può venire in rilievo anche la libertà di stabilimento garantita dal Trattato . 74 A tal proposito, la Corte di Giustizia ha affermato che l’applicazione della disciplina relativa alla libertà di stabilimento esclude automaticamente l’applicazione delle disposizioni in tema di libera

Corte di Giustizia, 6 Novembre 2003, C-234/01 72

E’ quanto emerge dalla sentenza Läärä. 73

circolazione dei servizi, e viceversa. Dette libertà, dunque, si escludono reciprocamente.

E’ quanto si ricava dalle conclusioni generali dell’Avvocato Generale Albert sul caso Gambelli , secondo cui “è necessario accertare con 75 certezza se si tratti di uno stabilimento ai sensi del Trattato, poiché secondo la giurisprudenza della Corte nella causa C 205/84 un’impresa che opera nell’ambito della libertà di stabilimento non può far valere la libera prestazione dei servizi. Il richiamo all’una o all’altra libertà può, in ultimo, fare una differenza anche per i presupposti dell’attività economica sul mercato del Paese di destinazione, in quanto eventuali particolari requisiti dello Stato di stabilimento da applicare, anche riconoscendo i controlli compiuti nello Stato di origine e le garanzie fornite, non potrebbero essere richiesti in questa forma da un prestatore di servizi. Per un prestatore di servizi di un altro Stato membro è sufficiente, di regola, il rispetto dei presupposti di ammissione nello Stato di origine”.

Non dobbiamo dimenticare che le libertà in questione riguardano anche le persone che si spostano per ricevere un servizio.

Non rileva, dunque, soltanto la libertà del prestatore di offrire ed effettuare servizi per destinatari stabiliti in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio si trovi detto prestatore, ma anche la libertà di ricevere o beneficiare, in quanto destinatario, dei servizi offerti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, ovverosia “la libertà,

Si fa riferimento ai punti 82-83 della sentenza Gambelli, causa C-243/01. 75

da parte dei destinatari dei servizi, di recarsi in uno Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza essere impediti da restrizioni” . 76

Per cui, secondo quanto emerge in occasione della sentenza Lindman , la normativa di uno Stato membro che ritiene 77 assoggettabili all’imposta sul reddito le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri ed, al contrario, esclude dall’imposizione quelle provenienti da giochi d’azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi, deve considerarsi incompatibile con il diritto europeo configurando una violazione del principio di non discriminazione.

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3.5. L’esigenza di favorire le libertà di circolazione per la