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IL BILANCIO D’ESERCIZIO, NORME E PRINCIP

CAPITOLO II: IL BILANCIO E LA CONTABILITA’ DELLE ASL

Grafico 2: La progressiva diffusione della contabilità economico – patrimoniale

2.2 IL BILANCIO D’ESERCIZIO, NORME E PRINCIP

A decorrere dall’applicazione del D.Lgs 502/92 si rileva l’adozione di un nuovo sistema contabile incentrato, come evidenziato nei precedenti paragrafi, su una contabilità economica-patrimoniale. Il documento contabile principale che fotografa la situazione aziendale del momento, come in una qualsiasi azienda, è il Bilancio d’esercizio, il quale, componendosi di uno Stato Patrimoniale, un Conto Economico e di una Nota Integrativa, mette in risalto la situazione dell’azienda sia in un contesto finanziario sia in uno economico.

Il bilancio d’esercizio è il documento che ritrae la sintesi informativa dei risultati della gestione ed ha sostanzialmente la finalità di fornire a chiunque ne abbia interesse (Regioni, cittadini ed enti operanti sul territorio), i necessari strumenti per valutare la corretta gestione delle risorse da parte degli amministratori, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza.

Fonda le sue radici nel suddetto decreto, con il quale si chiedeva, direttamente alle Regioni, di disciplinare la gestione sia economica sia finanziaria e patrimoniale, nel rispetto dei principi civilistici, con l’intento di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle analisi sui costi, sui rendimenti e sui risultati.

Con il passare del tempo si sono susseguite molteplici riforme in tema di bilanci di aziende sanitarie. Tra i numerosi interventi, ve ne sono due che risaltano per importanza, ossia:

-­‐ Decreto Ministeriale 20/10/1994 con titolo “Schema di Bilancio delle Azienda sanitarie ed Ospedaliere”

-­‐ Decreto Ministeriale 11/02/2002

Per quanto concerne la prima disposizione, con la sua adozione si riesce a formulare un nuovo modello di Bilancio standard, mutando gli schemi di S/P e C/E, ma allo stesso tempo emergono diverse criticità che si manifestano con la sua applicazione. In primis che uno dei problemi riscontrati riguarda la comprensione dell’articolazione delle fonti di finanziamento, cioè dei contributi, per i quali non c’è

omogeneità nella definizione della quota capitaria e dove si riscontra opacità sulla mobilità in quanto si esponeva solamente il saldo e non in maniera dettagliata e separata il complessivo della mobilità attiva e passiva. L’altro problema è rappresentato dalle difficoltà di distinguere nettamente i due tipi di finanziamenti che affluiscono nelle Asl.

La mancata distinzione dei finanziamenti di parte corrente da quelli di parte capitale crea problemi di correlazione tra il tipo di finanziamento da utilizzare e l’impegno da assumere in relazione alle attività svolte.

Si arriva così agli anni 2000, anni che segnano l’avvento del processo di armonizzazione che muove i primi passi mediante il Decreto Ministeriale 11/02/2002 che si consolida successivamente con il D.Llg n.118 del 23/6/2011XLIX.

Il D.Lgs n.118 s’interessa, nello specifico, di regolare “disposizioni in materia di

armonizzazione di sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali o dei loro organismi” , disciplinando oltre alle Regioni, anche altre strutture quali:

Asl, Aziende Ospedaliere e IRCCS.

Nella redazione del Bilancio d’Esercizio bisogna tener conto, anche degli obblighi informativi definiti dal Codice Civile, a tal proposito l’art. 2423 ribadisce che:

“ Gli amministratori devono redigere il Bilancio d’esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Inoltre il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Se poi le informazioni richieste da specifiche disposizioni

                                                                                                               

XLIX  I contenuti del D.Lgs n.118 del 2011, definiti nel TITOLO II, possono essere sintetizzati in questi punti: - Obblighi posti in essere dalle Regioni che discendono dalla scelta o meno di adottare la gestione

accentrata della spesa sanitaria;

- Articolazione in capitoli delle entrate e delle uscite del bilancio regionale, nel quale figurano flussi correnti e concernenti gli investimenti;

- Principi contabili e gli schemi di redazione del bilancio per aziende che compongono il sistema regionale sanitario;

- Le modalità di destinazione del risultato d’esercizio; - Le modalità d’adozione e approvazione del bilancio.

di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si

devono fornire informazioni complementari necessari allo scopo”.L

2.2.1 Stato patrimoniale

In applicazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale dell’11 febbraio del 2002, stilato in tema di riordino del SSN, il Ministro del Tesoro, in accordo con il Ministro della Sanità redige i bilanci pluriennali ed annuali e conseguentemente i conti consuntivi annuali delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Focalizzando l’attenzione sul Bilancio d’Esercizio, uno dei prospetti che lo compongono è lo Stato Patrimoniale, con il quale, nel rispetto di quanto definito dal principio contabile n.12 del CNDC – CNR, si evidenziano i vari movimenti che hanno caratterizzato l’azienda sotto il profilo finanziario-patrimoniale, esponendo un quadro sintetico ma significativo delle attività e passività alla data di riferimento con il fine di rimarcare i componenti principali che hanno influenzato tale risultato. Si tratta di un prospetto a sezioni contrapposte (Attività-Passività), dove, nel rispetto delle disposizioni legislative, i contiLI devono essere iscritti secondo un determinato ordine e le voci precedute da numeri arabi, possono essere ulteriormente suddivise. Inoltre qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna delle macro-classi previste, devono essere aggiunte altre voci.

Le sezioni che si riscontrano nello Stato Patrimoniale in ambito sanitario, nel rispetto di quanto disposto dal decreto, possono essere così suddivise:

-­‐ Attività à classificate nel rispetto del principio di destinazione e di liquidità; -­‐ Passività à secondo il criterio di esigibilità;

                                                                                                               

L  Si rimanda all’art.29 del D.Lgs 118/2011 per i Principi di Redazioni applicati in ambito sanitario.

LI  Si definisce conto, un prospetto nel quale vengono registrati ordinariamente i valori generati da una serie di operazioni che caratterizzano e compongono il conto. La strutture del conto può essere:

- A sezioni contrapposte, in tal caso vi sono due colonne, in quella di sinistra, “DARE”, si registrano i valori positivi, e in quella di destra, AVERE, si annotano i valori negativi.

- A scalare, dove i valori vengono inseriti in un’unica colonna, contraddisti dal segno + o – a seconda che siano valori positivi o negativi.

                                                                                                               

LII  I crediti di un’azienda sanitaria verso le ASL, rappresentano il valore della propria mobilità sanitaria attiva. LIII  Il SUMAI, Sindaco Unitario Medici Ambulatoriali Italiani, rappresenta il complesso di medici

convenzionati e regolamentati dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie definito mediante la Legge 833/78 e ripreso in seguito dal D.Lgs 30/12/1992. Gli specialisti ambulatoriali, definiti Sumaisti, hanno un contratto di massimo 38 ore ed attualmente, a Milano, operano per la maggior parte dei casi o nei poliambulatori che fanno parte di Istituti Clinici di Perfezionamento o nei consultori che afferiscono invece all’Asl.

Relativamente a ciò, troviamo una voce nello S/P, precisamente nella sezione delle passività alla lettera C. Rappresenta un fondo oneri futuri equiparabile al fondo TFR previsto dal codice, dove ogni anno il personale medico accantono una quota pari ad una mensilità. Il valore complessivo accantonato sarà riscosso in unica soluzione al momento di cessazione del rapporto di lavoro.  

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI